Il credito d’imposta ZES spetta anche per l’acquisto di terreni e per l’acquisizione, per la realizzazione ovvero l’ampliamento di immobili strumentali per gli investimenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore del DL 36/2022, ossia dal 1° maggio 2022.
Viceversa, per gli investimenti effettuati dal 1°giugno 2021 al 30 aprile 2022, il medesimo credito di imposta era stato esteso esclusivamente all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti.
Nel caso in esame, l’istante dichiara che nel 2021 ha effettuato l’acquisto del compendio industriale, in parte rientrante in area ZES e che ha eseguito dopo l’acquisizione del compendio immobiliare specifici interventi edilizi.
Dall’istanza, tuttavia, non si evince fino a quando i descritti lavori si sono protratti e se gli stessi fossero ancora in corso al momento dell’entrata in vigore del DL 36/2022 (ossia, al 1° maggio 2022).
Con la risposta del 3 maggio 2023 n. 310, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il requisito della novità in parola debba caratterizzare anche gli immobili strumentali acquisiti o realizzati per beneficiare del predetto credito d’imposta ZES.
In relazione al costo sostenuto per l’acquisto del compendio immobiliare in questione, l’Agenzia ritiene che detto costo non sia agevolabile in quanto riferito ad un compendio carente del requisito della novità nei termini sopra indicati.
A ciò va aggiunto che, in caso di ampliamento di beni immobili non dotati del requisito della novità, dunque, il beneficio fiscale spetta limitatamente alle spese sostenute per detto ampliamento, alla luce del fatto che il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia considera come ”interventi di nuova costruzione” (quindi, di fatto, dotati del predetto requisito della novità), anche «l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente».
Invece, in caso di interventi di ampliamento su beni immobili (di per sé) dotati del requisito della novità, il beneficio in questione spetta, oltre che in relazione alle spese di acquisizione dell’immobile nuovo, anche su quelle sostenute per il suo ampliamento.
Infine, secondo l’Agenzia delle Entrate, spetta all’istante valutare la natura dei lavori eseguiti sul compendio industriale acquistato e la conseguente sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la fruizione del beneficio in commento.
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