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Con l’ordinanza n. 6685 del 13 marzo 2024, la Terza Sezione Civile della Cassazione è tornata sul tema delle fideiussioni bancarie, e, in particolare, sulla “spinosa” questione della liberazione del fideiussore ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1955 e 1956 c.c., ribadendo i confini applicati delle due norme, che la stessa Corte aveva già avuto modo di definire in passato.

Nello specifico, la fattispecie sottoposta all’esame dei giudici di legittimità prende le mosse dalla risoluzione di diritto di un contratto di leasing per inadempimento della società utilizzatrice, a cui, perdurando il mancato pagamento dell’importo dovuto, è seguita la notifica ai fideiussori del decreto ingiuntivo da parte dell’Istituto creditizio per il pagamento di quanto dovuto dalla debitrice principale.

Il Tribunale di Brescia, all’esito del giudizio di opposizione promosso da uno dei due fideiussori, rigettava l’opposizione e, successivamente, anche la Corte d’Appello, ha rigettato l’appello proposto, confermando la sentenza di prime cure.

Avverso tale pronuncia, il fideiussore ha proposto ricorso in Cassazione, affidandolo a sette motivi, a cui ha resistito, con controricorso, la società di Leasing.

La Suprema Corte, innanzitutto, si sofferma sul primo motivo del ricorso con cui il ricorrente ha imputato alla Corte territoriale di non avere rilevato d’ufficio la nullità dell’intera fideiussione, “attesa la pattuizione delle clausole di deroga all’art. 1957 c.c. e di sopravvivenza, interamente riproduttive degli schemi contrattuali uniformi ABI, censurabili per il fatto di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall’inadempimento degli obblighi di diligenza della creditrice ovvero dall’invalidità o dall’inefficacia dell’obbligazione principale e degli atti estintivi di essa, vietate dalla normativa antitrust”.

Gli Ermellini, dopo aver richiamato i vari principi espressi dalle Sezioni Unite con la nota sentenza n. 41994 del 30/12/2021, rilevano che, rispetto alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l’effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto; sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione.

Tuttavia, secondo il Supremo Collegio, “nel caso di specie, è evidente che non può predicarsi la nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. e di quella di reviviscenza. Infatti, la sanzione adeguata a realizzare la finalità di cui alla L. n. 287 del 1990 è stata individuata”, dalle Sezioni Unite n. 4199/21, “nella nullità parziale che consente di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda, segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite.

In particolare, “detta nullità parziale è idonea a salvaguardare il (…) principio generale di “conservazione del negozio”[1].  Infatti, la regola dell’art. 1419 c.c., comma 1, enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell’ordinamento per la “conservazione”, in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale; ne consegue il carattere eccezionale dell’estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all’intero contratto, con la conseguenza che – non solo – è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l’assetto di interessi programmato fornire la prova dell’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d’ufficio l’effetto estensivo della nullità parziale all’intero contratto[2].

Invero, come la stessa pronuncia delle Sez. Unite ha evidenziato, il “corollario sul piano processuale di tale principio” è cheil giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto deve rilevarne d’ufficio la sua nullità solo parziale“, inoltre,  gli è precluso rilevare la nullità della clausola di reviviscenza senza che l’invocazione di tale nullità sia supportata dalla allegazione e dimostrazione, con onere a carico della parte stessa, dell’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla[3].

Tanto basta agli Ermellini, tenuto conto anche dei precedenti arresti della giurisprudenza della Suprema Corte, per disattendere il motivo proposto dal ricorrente[4].

I passaggi più significativi del provvedimento in commento, riguardano, però, l’esame degli altri motivi del ricorso con cui è stata denunciata l’assunzione da parte della società di leasing di un comportamento scorretto e la ricorrenza dei presupposti per la liberazione del fideiussore, ai sensi degli artt. 1955 e 1956 c.c.

Il ricorrente, infatti, ha dedotto che “la società di leasing, nonostante il perdurante inadempimento della società utilizzatrice, indice sicuro delle sue difficoltà economiche, non aveva chiesto la risoluzione del contratto né autorizzazione ai fideiussori a differire una iniziativa in tal senso, così aggravando la loro posizione per il crescere della esposizione debitoria della conduttrice e determinando una situazione riconducibile all’ambito di applicazione dell’art. 1956 c.c., giacché era da intendersi sussistente un’obbligazione futura; tale dovendosi considerare sia quella inerente ad un rapporto già sorto, ma che avrà modo di venire a scadenza dopo che la fideiussione è prestata, sia quella inerente ad un rapporto contemplato dalle parti e che sorgerà se il rapporto verrà in essere;

In altri termini, “secondo il ricorrente, la sentenza gravata avrebbe dovuto considerare colposa la condotta tenuta dalla società di leasingche, non avvalendosi “della facoltà di risolvere di diritto il contratto, né comminando la decadenza del beneficio del termine”,  aveva  lucrato “interessi corrispettivi e moratori a sacrificio del regresso del fideiussore, con conseguente estinzione della garanzia ai sensi dell’art. 1955 cod. civ., in quanto posta in violazione dei canoni di prudenza e diligenza, nonché di correttezza e buona fede”.

E, appunto per questo, la pronuncia impugnata si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza della Suprema Corte, laddove “in fattispecie analoghe ha considerato un grave inadempimento dei doveri di correttezza e buona fede da parte della società garantita l’aver liquidato alla società debitrice un notevole importo, pur avendone constatato l’inadempimento, pretendendo di riversare su altri (il fideiussore), un pregiudizio che avrebbe potuto facilmente evitare[5].

Invero, la Corte d’Appello si era limitata ad affermare che l’estinzione della fideiussione ai sensi dell’art. 1955 c.c. necessita di una condotta antigiuridica da parte del creditore e di un effettivo pregiudizio che nel caso facevano difetto, non potendo considerarsi illecita la mera inazione, consistente, nel caso di specie, nella mancata attivazione della clausola risolutiva espressa.

Ebbene, secondo i giudici di Piazza Cavour, anche se, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’Appello, si riconoscesse la scorrettezza del comportamento della concedente, fanno difetto i presupposti per ritenere estinta la garanzia fideiussoria, tanto ai sensi dell’art. 1955 c.c. quanto ai sensi dell’art. 1956 c.c.”.

Difatti, “può bene ammettersi che il giudice a quo non abbia ben colto la sostanza delle doglianze dell’appellante che complessivamente considerate – cioè tenendo conto anche della denunciata violazione tanto dell’art. 1955 c.c. quanto dell’art. 1956 c.c. – si rivolgevano al fatto che la società utilizzatrice avesse in concreto gestito il rapporto obbligatorio – il contratto di leasing – instaurato con la società utilizzatrice e coperto dalla garanzia fideiussoria, facendone derivare un ingiustificato pregiudizio per il garante.

Infatti, “il comportamento rimproverato alla società di leasing è quello, appunto, di aver gestito il contratto di leasing senza preoccuparsi, in dispregio del principio di buona fede e correttezza, di non ledere l’interesse del fideiussore”.

E, sotto questo profilo, le censure del ricorrente sarebbero fondate”.

Del resto, secondo gli Ermellini, è vero che la Suprema Corte[6] ha affermato che l’obbligazione futura è solo quella i cui elementi costitutivi si verificano integralmente in futuro, cioè quella che al momento della prestazione della garanzia non veda già esistente alcuno dei suoi fatti costitutivi e che non ha alcun rapporto di derivazione da eventi che originino dallo svolgimento delle obbligazioni del debitore esistenti al momento dell’assunzione della garanzia da parte del garante, escludendo che tale possa considerarsi quella che sorge al momento della stipula del contratto garantito, anche se è sottoposta a termine per quanto riguarda i canoni da pagare alle singole scadenze, ma l’indirizzo prevalente è opposto”.

Ed è anche vero che, “evocando il principio di buona fede e di correttezza ha cassato la decisione di appello che non aveva considerato che, ai fini dell’art. 1956 cod. civ., far credito non è solo mettere la controparte nella possibilità di disporre di somme di denaro da restituire, ma anche lasciare che un rapporto a prestazioni corrispettive si svolga in modo che la controparte continui a ricevere la prestazione a suo favore, senza dal canto suo eseguire la propria[7].

Nel loro iter argomentativo i giudici di legittimità precisano anche che, sempre “evocando il principio di correttezza e di buona fede”,  la Cassazione, con la sentenza n. 21730 del 22/10/2010 aveva “ritenuto scorretto il comportamento di una banca che, anziché sospendere l’esecuzione della propria prestazione, una volta venuta a conoscenza del peggioramento delle condizioni patrimoniali della controparte, aveva continuato ad aprire nuove linee di credito ad un debitore a rischio di insolvenza, scaricandone il rischio sul fideiussore, e non si era avvalsa, ricorrendone gli estremi, degli strumenti di tutela a sua disposizione che un comportamento improntato a buona fede gli avrebbe imposto di utilizzare per evitare un incremento dell’esposizione debitoria di cui il fideiussore ignaro ed incolpevole aveva finito per sopportare il rischio”.

In particolare, in quella stessa pronuncia, era stato anche “affermato che, pur essendo una facoltà per il creditore – in particolare una forma di autotutela – quella di avvalersi dell’art. 1461 c.c., essa si trasforma per il medesimo in un comportamento dovuto, quando vi sia stata la prestazione da parte del fideiussore di garanzia per debiti futuri del terzo, trattandosi in questo caso di tutelare anche e soprattutto il garante, nel quadro del principio di buona fede e del connesso dovere di tutela dell’altro contraente”.

Infatti, ai fini dell’art. 1956 c.c. “obbligazione futura è tanto quella inerente ad un rapporto già sorto, ma che avrà modo di venire a scadenza dopo che la fideiussione è prestata, quanto quella inerente ad un rapporto contemplato dalle parti e che sorgerà se il rapporto verrà[8].

Invero, “il far credito’, ai fini della norma citata, è stato inteso non solo come il mettere la controparte nella possibilità di disporre di somme di denaro da restituire, ma, ad esempio, anche il lasciare che un rapporto a prestazioni corrispettive si svolga in modo che la controparte continui a ricevere la prestazione a suo favore[9].

Tuttavia, per i Giudici di Piazza Cavour, “anche ammettendo la non correttezza del comportamento della società concedente, essa da sola non porta alla liberazione del fideiussore”.

Infatti, “pur sussistendo il fatto del debitore, rilevante ai sensi dell’art. 1955 c.c., la liberazione del debitore richiede la prova che da esso sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione, ex art. 1949 c.c., o di regresso, ex art. 1950 c.c.) e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore[10].

All’uopo, la Suprema Corte ricorda, infatti, che “il fideiussore, il quale intenda far valere l’esclusione della propria responsabilità, ai sensi dell’art. 1956 c.c., deve provare la sussistenza delle condizioni ivi indicate, cioè, deve dimostrare che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore abbia fatto credito al terzo, senza la sua autorizzazione, pur essendo consapevole dell’intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche ed è altrettanto opportuno ricordare che è stato anche ribadito come l’onere di richiedere quell’autorizzazione non sussista se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale[11].

Ebbene, “la Corte territoriale proprio a questo ha alluso, ritenendo non ben dimostrati i rapporti tra creditore e debitore principale e tra debitore principale e fideiussore; soprattutto allorché si consideri che nel controricorso si fa proprio riferimento al fatto che l’odierno ricorrente fosse socio della società garantita e quindi poteva presumersi che conoscesse la situazione economica di essa e che fosse tutt’altro che all’oscuro del peggioramento delle sue condizioni economiche.

Mentre, secondo il Supremo Collegio, il ricorrente “erroneamenteritiene che gravi sul creditore dimostrare di avere esattamente adempiuto all’obbligo di non concedere, in una situazione di obiettivo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore, nuovo credito”; posto che, al contrario,l’onere di provare i presupposti dell’effetto liberatorio invocato era a carico del ricorrente[12].

Per le ragioni esposte, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso.

* * * * * *

Nota di approfondimento.

L’ordinanza n. 6685 del 13 marzo 2024 della Terza Sezione Civile della Cassazione offre l’occasione per poter guardare le fideiussioni bancarie anche da un’altra prospettiva, diversa rispetto a quella della sola nullità per violazione della normativa antitrust. 

Con la pronuncia in parola, infatti, i giudici di Piazza Cavour hanno affrontato alcuni problemi interpretativi connessi alla “liberazione del fideiussore” ai sensi degli artt. 1955 e 1956 del codice civile, riaffermando il corretto perimetro applicativo dei due precetti normativi che disciplinano, rispettivamente, la «Liberazione del fideiussore per fatto del creditore» e la «Liberazione del fideiussore per obbligazione futura».

In particolare, l’art. 1955 c.c. prevede che «la fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore».

L’art. 1956 c.c., invece, dispone che «il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione».

 

Il principio di correttezza e buona fede incorporato nell’art. 1956.

La ratio dell’art. 1956 è “evitare che il fideiussore possa essere gravato da una obbligazione che il debitore difficilmente potrà adempiere quando il creditore ne è a conoscenza; quindi, di riflesso, ha lo scopo di indurre quest’ultimo a comportarsi secondo buona fede (1175 c.c.) e tale fine è rafforzato, in particolare, dalla previsione del secondo comma[13].

Invero, secondo la Relazione ministeriale al Codice Civile, il principio di correttezza e buona fede incorporato nell’art. 1956, , “richiama nella sfera del creditore la considerazione dell’interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all’interesse del creditore”, va inteso in senso oggettivo, in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull’art. 2 Cost., che, operando in senso reciproco, esplica la sua rilevanza nell’imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge[14].

Più precisamente, come ha evidenziato la Suprema Corte, “nella fideiussione per obbligazione futura, l’onere del creditore, di richiedere l’autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve precipuamente alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l’autorizzazione, all’adempimento di un’obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa[15].

 

Il perimetro applicativo.

È facile intuire come il tema sotteso alle suddette disposizioni è stato, ed è, al centro di numerose controversie, e, di conseguenza, oggetto di molteplici pronunzie della giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, soprattutto, nell’ambito del contenzioso bancario.

Tanto è vero che l’ordinanza qui in commento ribadisce “il perimetro applicativo[16] già tracciato in passato dai giudici di legittimità.

In diverse occasioni, infatti, gli Ermellini hanno affermato che “in tema di fideiussione per obbligazioni future, la persistente erogazione di finanziamenti da parte della banca creditrice a favore di una società, debitore principale, senza chiedere al garante (…) la necessaria autorizzazione pur in presenza di un peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore garantito in ragione delle perdite notevolmente superiori al capitale sociale e di un saldo di conto corrente permanentemente in passivo, costituisce comportamento non improntato al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, idoneo a determinare la liberazione del fideiussore dalle obbligazioni future[17].

È stato anche precisato che “il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell’art. 1955 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore, non può consistere nella mera inazione, ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949 c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.), e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore[18].

In particolare, i confini applicativi delle disposizioni in parola sono stati definiti con chiarezza dalla Suprema Corte nell’ordinanza n. 32774/2019.

In quella occasione, infatti, gli Ermellini, tra gli altri, hanno affermato anche il seguente principio di diritto: “in tema di interpretazione dell’art. 1956 c.c.: “al fine di valutare se il fideiussore si sia liberato dall’obbligazione di garanzia per un’obbligazione futura ex art. 1956 c.c., rileva che, in assenza di specifica autorizzazione del fideiussore, il creditore abbia concesso credito al debitore nella consapevolezza del mutamento delle condizioni patrimoniali di questo, tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito da parte del fideiussore, tenuto conto dell’andamento in generale del rapporto di affidamento tra creditore e debitore principale in relazione alle conoscenze acquisite o acquisibili dal creditore e dal fideiussore prima e dopo la stipula del negozio fideiussorio, valutate sulla base della diligenza dell’homo eiusdem condicionis et professionis[19].

È bene precisare, però, che l’art. 1956 c.c. (…) non è applicabile, nemmeno in via analogica, nel caso in cui, ferme restando le condizioni economiche del terzo, sopravvenga dopo la fideiussione solo la contezza della loro precarietà. Ai fini della liberazione del fideiussore, difatti, viene in rilievo non la mera consapevolezza, in chi abbia erogato il credito, di un’eventuale mancanza di liquidità del debitore, bensì la percezione del mutamento delle condizioni economiche del debitore medesimo rispetto al sorgere del rapporto, e dell’ulteriore rischio che ciò induce con riguardo ad altre aperture di credito[20].

 

Il riparto dell’onere probatorio.

a) La prova a carico del fideiussore.

Dal punto di vista del riparto degli oneri probatori, invece, la Suprema Corte ha più volte affermato che “il fideiussore che chiede la liberazione della prestata garanzia, invocando l’applicazione dell’art. 1956 c.c., ha l’onere di provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell’intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche[21].

Con specifico riferimento alle ipotesi di fideiussione per obbligazioni future collegate a rapporti di finanziamento, gli Ermellini hanno  sottolineato che “ per l’applicazione dell’art. 1956 c.c. (a mente del quale il fideiussore è liberato in caso di finanziamenti al terzo nonostante il sopravvenuto deterioramento delle sue condizioni economiche, conosciuto dal creditore) devono ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all’atto della costituzione del rapporto. A tal fine, è onere della parte che la invoca provare gli elementi della fattispecie normativa di cui al predetto art. 1956, mentre vanno ricomprese nell’ambito delle semplici deduzioni difensive le osservazioni della controparte che si limitano a sostenere l’inesistenza di tali fatti[22].

In particolare, secondo la giurisprudenza di merito, “tale onere deve essere assolto mediante il raffronto della consistenza patrimoniale e della solvibilità del debitore esistente al momento della prestazione della fideiussione con la situazione verificatasi al momento della concessione del credito al terzo[23].

 

b) L’onere a cario del creditore.

Secondo la  Suprema Corte, inoltre, “l’obbligo del creditore di proteggere l’interesse del fideiussore per un’obbligazione futura a vedere conservata la garanzia patrimoniale del debitore costituisce un’obbligazione cui è tenuto il creditore ex art. 1956 c.c., a pena di liberazione del fideiubente dalla garanzia prestata e, pertanto, sul creditore che abbia consapevolmente concesso credito in una situazione di obiettivo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore, senza avere acquisito una specifica autorizzazione del fideiubente, grava l’onere probatorio circa il suo esatto adempimento, secondo il criterio di diligenza valutata in rapporto all’homo eiusdem condicionis et professionis[24].

Detto principio subisce, però, un’eccezione se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale sia comune anche al garante o se tale circostanza si possa desumere altrimenti.

Da tempo, infatti, “la giurisprudenza di legittimità ha (…) chiarito che vi possono essere dei casi in cui la richiesta di autorizzazione ex art. 1956 c.c. non è necessaria poiché può essere ritenuta implicitamente o tacitamente concessa dal fideiussore nei casi in cui, ad esempio, questi abbia perfetta conoscenza della situazione patrimoniale del debitore garantito[25].

Del resto, “l’autorizzazione di cui all’art. 1956 c.c. non è configurabile come accordo “a latere” del contratto bancario cui la garanzia accede, sicché non richiede la forma scritta “ad substantiam” e può essere ritenuta implicitamente e tacitamente concessa dal garante, in applicazione del principio di buona fede nell’esecuzione dei contratti, laddove emerga perfetta conoscenza, da parte sua, della situazione patrimoniale del debitore garantito[26].

È, pertanto, fuor di dubbio che “il comportamento colpevole ed efficiente del creditore stesso (…) non può ritenersi realizzato nell’ipotesi in cui il fideiussore, assommando in sé la duplice qualità di amministratore e di garante di una società, debitrice principale, sia a conoscenza delle condizioni patrimoniali di quest’ultima e abbia, nonostante esse, sollecitato e ottenuto fidi e dilazioni, essendo in tal caso l’eventuale pregiudizio ricollegabile all’attività stessa del fideiussore, che non può perciò riversarne le conseguenze sul creditore[27].

Mentre, secondo la giurisprudenza, “la sola circostanza della esistenza di un rapporto di parentela o di affinità tra il debitore principale e il fideiussore non è sufficiente a costituire la prova presuntiva che quest’ultimo abbia dato la “specifica autorizzazione” che, ai sensi dell’art. 1956 c.c., il creditore ha l’onere di ottenere per non incorrere nella perdita della garanzia fideiussoria[28].

Non bisogna però scocciatore che vi sono anche casi in cui la Suprema Corte ha considerato irrilevante la mancata richiesta della suddetta autorizzazione da parte della banca, atteso che la conoscenza delle condizioni economiche doveva ritenersi comune a debitore e fideiussore, ovvero presunta in ragione del vincolo coniugale tra essi esistente e dello stato di loro convivenza[29].

* * * * *

In conclusione, se, nell’ambito di un rapporto di credito bancario, “si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell’apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice, la quale disponga di strumenti di autotutela che le consentano di porre termine al rapporto impedendo ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l’esposizione debitoria, è tenuta ad avvalersi di quegli strumenti anche a tutela dell’interesse del fideiussore inconsapevole, alla stregua del principio cui si ispira l’articolo 1956 c.c., se non vuole perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell’altro contraente, a meno che il fideiussore manifesti la propria volontà di mantenere ugualmente ferma la propria obbligazione di garanzia[30].

In ogni caso, bisogna sempre tener presente che, come sancito dalla Suprema Corte che “dalla violazione di tale regola di comportamento di buona fede discende (…) non solo la liberazione del fideiussore, come previsto dall’art. 1956 c.c., ma anche, ove provato, un danno risarcibile, e tale rilievo costituisce un ulteriore elemento per considerare la rilevanza dell’obbligo di “protezione” cui è tenuto il creditore, che non si esaurisce al tempo del rilascio della fideiussione, ma permane per tutto il tempo della sua vigenza[31].

 

 

 

 

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[1] Cfr.: Cass., Sez. Un., n. 4199/2021, pag. 30.

[2] Cfr.: Cass., Sez. Un., n. 3199/2021, pag. 30-31.

[3] In termini, cfr.: Cass. 30/05/2023, n. 15146.

[4] Cfr., da ultimo, Cass. 29/12/2023, n.36513; Cass. 18/12/2023, n.35364; Cass. 11/07/2023, n.19714.

[5] Cfr.: Cass. sent. n. 32478/2019.

[6] Cfr.: Cass. sent. n. 5423 del 18/02/2022.

[7] Cfr.: Cass. 02/03/2005, n. 4458.

[8] Cfr.: Cass. sent. n. 21730 del 22/10/2010.

[9] Cfr.: Cass. sent. n. 21730 del 22/10/2010, cit.

[10] Cfr.: Cass. 19/02/2020, n. 4175; cui adde, senza pretesa di esaustività, Cass. 05/12/2008, n. 28838; Cass. 20/09/2017, n. 21833; Cass.16/06/2003, n. 9634. La suprema Corte precisa che “detto principio è stato più volte applicato: cfr., ad esempio, Cass. 13/02/2009, n. 3525 che, rispetto ad un’obbligazione di pagamento del canone di locazione, che matura dopo la conclusione del contratto e la concessa fideiussione con cadenza mensile, una volta che si determina la morosità e che alla morosità il locatore può reagire chiedendo la risoluzione del contratto, ha ritenuto giustificata l’applicazione dell’art. 1956 cod.civ., nel senso di imporre al locatore di riferire al garante della morosità del conduttore, si da farsi autorizzare ad attendere il pagamento e così sostanzialmente a fare credito al conduttore con la garanzia del fideiussore” (si veda pag. 10 della sentenza qui in commento).

[11] Cfr.: Cass. 17/07/2023, n.20713 che ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso l’effetto liberatorio ex art. 1956 c.c. in ragione del fatto che dei tre fideiussori ricorrenti uno era socio della società garantita e un altro ne era stato, in precedenza, amministratore.

[12] Cfr.: Cass. Cass. 24/11/2002, n. 34685.

[13] Cfr.: www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-iii/capo-xxii/sezione-v/art1956.

[14] Cfr.: Cass. ord. n. 32774/2019, gli stessi principi sono stati ribaditi dalla Suprema Corte anche nell’ordinanza del 17.02.2023 n. 5017.

[15] Cfr. Cass. ord. n. 32774/2019; Cass., Ord. n. 7444 del 23.03.2017.

[16] Cfr.: A. LA LUMIA: Liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c.: la Cassazione disegna il perimetro dei rapporti con il creditore, pubbl. su https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/liberazione-fideiussore. Sull’argomento, si vedano A. ZURLO: Il triangolo non l’avevo considerato: società garantita, fideiussori e Banca finanziatrice. Tra buona fede e disciplina consumeristica – Nota a Cass. Civ., Sez. III, 3 ottobre 2023, n. 27909, pubbl. su questa rivista.

[17] Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16827 del 9 agosto 2016.

[18] Cfr.: Cass. civ., Sez. III, ord. n. 4175 del 19 febbraio 2020. Si vedano anche: Cass., sent. n. 21833/2017; Cass., sent. n. 2301/2004; Cass., sent. n. 9634/2003; Cass., sent. n. 4444/2002; Cass., civ., Sez. I, sent., n. 3161 del 11 aprile 1997; Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9719 del 20 agosto 1992; Cass. civ., Sez. III, sent. n. 63 del 7 gennaio 1982.

[19] Cfr. Cass. ord. n. 32774/2019. Conformi si vedano: Cass., Sez. I, Sent. n. 21730 del 22.10.2010; Cass., Sez. I, Ord. n. 27932 del 31/10/2018.

[20] Cfr.: Cass. civ., Sez. I, sent. n. 8995 del 5 giugno 2003.

[21] Cfr.: Cass. civ., Sez. I, sent. n. 8040 del 22 maggio 2003. Si vedano anche: Cass. n. 2524/2006 e Cass. n. 34101/2019.

[22] Cfr.: Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 10870 del 23 maggio 2005; si veda anche Cass. n. 394/2006; Cass. n. 2524/2006. Si vedano anche Cass. civ., Sez. I ord. n. 34685 del 24 novembre 2022 in cui si afferma che “il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l’art. 1956 c.c., ha l’onere di provare che successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente, il che non è ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito”.

[23] Cfr.: Trib. di Milano, Dott.ssa M. Guantario, sent. n. 5577 del 29 Giugno 2021, pubbl. su www.expartecreditoris.it.

[24] Cfr. Cass. ord. n. 32774/2019.

[25] Cfr. Trib. di Vibo Valentia, sent. del 26.01.2021 n. 37/23 che richiama Cfr., tra tutte: Cass. civ., Sez. I, sent. n. 4112 del 2 marzo 2016.

[26] Cfr.: Cass. sent. n. 4112/2016, cit.

[27] Cfr.: Cass. civ., Sez. III, sent. n. 2461 del 20 aprile 1982; Cass. civ., Sez. III, sent. n. 7587 del 5 giugno 2001, i cui si afferma che “i presupposti di applicabilità dell’art. 1956 c.c. non ricorrono allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché in tale ipotesi la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito”.

[28] Cfr.: Cass. civ., Sez. VI-1, ord. n. 26947 del 5 ottobre 2021.

[29] Cfr.: Cass. sent. n. 4112/2016, cit.

[30] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 17 febbraio 2023, n. 5017, pubbl. su questa rivista con nota redazionale “Fideiussore e peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore. Sul punto si vedano anche: Cass. civ., Sez. I, ord. n. 27932 del 31 ottobre 2018; Cass. civ., Sez. I, sent. n. 11979 del 16 maggio 2013.

[31] Cfr. Cass. ord. n. 32774/2019; e conformi; Cass. civ., Sez. I, sent. n. 21730 del 22 ottobre 2010. Si veda anche: Cass. Sez. I, sent. n. 23273 del 27.10.2006 in cui la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato al risarcimento dei danni una banca attivatasi in via monitoria contro i fideiussori, con immediata iscrizione dell’ipoteca giudiziale, benché non vi fosse la prova della ricezione del recesso dal rapporto e, “a fortiori”, dello spirare del termine di adempimento intimato ai debitori ingiunti.

 

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