Videocorso del: 16 ottobre 2023 alle 10.00 – 13.00 (Durata 3 hh) Cod. Accreditato ODCEC Patti (Me) – (crediti n 2) Solo partecipazione Live VALIDI ANCHE COME MATERIE CARATTERIZZANTI COME REVISORE Relatori: Luciano De Angelis Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone blu “partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio.
Videocorso del: 25 Settembre 2024 alle 10.00 – 12.00 (Durata 2 hh) Cod. 223114 Accreditato ODCEC Patti (Me) – (crediti n 2) Solo partecipazione Live Relatori: Dott. Ernesto Gatto Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone blu “partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio.
Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio sono ammissibili e utilizzabili nel rapporto processuale tributario ed hanno valore di elemento indiziario suscettibile di formare, insieme ad altri elementi, il convincimento del giudice: ciò anche in tema di accertamenti da indagini finanziarie. Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 17716 del 27 giugno 2024 con cui ha accolto il ricorso del contribuente.
Si può patteggiare il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture false soltanto se prima si estingue integralmente il debito con l’erario. L’integrale pagamento è la condizione che consente l’accesso al rito alternativo purché avvenga prima che si apra il dibattimento di primo grado, anche nel momento in cui è consapevole dell’accertamento tributario o del procedimento penale a suo carico.
Il 23 febbraio 2022 l’Unione europea ha adottato un pacchetto di misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. L’UIF ha pubblicato un comunicato in data 28 giugno 2024 con cui ha reso noto che il 23 febbraio 2022 l’Unione europea ha adottato un pacchetto di misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
Con la risposta n. 143, pubblicata il 01/07/2024, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di qualificare come redditi di natura finanziaria ex art. 60 del DL 50/2017 (e quindi soggetti a tassazione al 26) quote aventi diritti patrimoniali rafforzati (c.d. carried interest) sottoscritte dai manager che raggiungono la soglia dell’1 anche attraverso l’investimento indiretto nella società controllante. In merito al requisito dell’1, si osserva che il comma 3 della disposizione in esame consente, ai fini della determinazione della soglia, di considerare anche l’ammontare sottoscritto in azioni senza diritti patrimoniali rafforzati.
Con la RM 34/E del 02/07/2024 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 7033. La misura agevolativa è stata introdotta dalla legge n. 3/2022 della Regione autonoma Sardegna (articolo 13, comma 2, lett. d).
Con la RM 33/E del 02/07/2024, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sul trattamento impositivo, ai fini dell’imposta ipotecaria, delle trascrizioni dei sequestri conservativi effettuate ai sensi degli artt. 74 e 75 del Codice di giustizia contabile (DLgs. 174/2016). Rileva, in proposito, la Direzione istante, che, nei giudizi contabili, il Pubblico Ministero, in forza dell’art. 73 del Codice di giustizia contabile, può esercitare tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile e che la medesima norma, quanto ai mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, rinvia espressamente al libro VI, Titolo III, Capo V, del codice civile (che concerne azione surrogatoria, azione revocatoria e sequestro conservativo).
La deducibilità dei costi ai fini dell’IRAP si fonda sul principio della derivazione dal bilancio, diversamente dall’IRES che richiede, anche, la necessaria sussistenza della inerenza. Tale ultimo principio non è invece specificatamente normato ai fini dell’IRAP anche se tale spazio vuoto è stato colmato dai chiarimenti di prassi e della giurisprudenza.
Al via dalle ore 12.00 dell’08/07/2024 il Bonus colonnine domestiche, che sostiene l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici da parte di persone fisiche e condomìni. L’incentivo, promosso dal MiMit e gestito da Invitalia, con dotazione finanziaria di . 20 milioni, consiste in un contributo a fondo perduto: pari all’80 del prezzo di acquisto e installazione delle infrastrutture (colonnine o wall box) per gli acquisti e le installazioni effettuati dal 1/01/2024 da persone fisiche “private” residenti in Italia, nel limite di spesa ammessa a contributo di . 1.500 e da condomìni (rappresentati dall’amministratore o da un condomino delegato), nel limite di spesa di . 8.000.
Entro il 31/07/2024 le strutture e imprese turistiche potranno inviare la domanda di partecipazione al fondo del Ministero del Tursimo finalizzato alla realizzazione di progetti di promozione dell’ecoturismo e del turismo sostenibile, che mirano a minimizzare gli impatti economici, ambientali e sociali generando contemporaneamente reddito, occupazione e conservazione degli ecosistemi locali. Il Ministero del Turismo ricorda che a partire dalle ore 12:00 del 1 luglio 2024 le strutture e imprese turistiche potranno inviare la domanda di partecipazione al fondo del Ministero stesso finalizzato alla realizzazione di progetti di promozione dell’ecoturismo e del turismo sostenibile, che mirano a minimizzare gli impatti economici, ambientali e sociali generando contemporaneamente reddito, occupazione e conservazione degli ecosistemi locali.
Dal 1/07/2024 i vincoli alle compensazioni orizzontali dei crediti sono diventati più stringenti in presenza di ruoli per debiti erariali scaduti, non oggetto di dilazione/sospensione o rientranti nella Rottamazione-quater. In particolare: al preesistente divieto in presenza di ruoli per debiti di importo superiore a . 1.500 sia tentato il nuovo divieto in presenza di ruoli per debiti di importo superiore a . 100.000.
Con il Pronto Ordini n. 51 pubblicato il 01/07/2024, il CNDCEC ha risposto a due quesiti inerenti: l’uno, alla possibilità di ritenere concluso, per fatti concludenti, il contratto d’opera professionale tra il commercialista e il cliente, avente ad oggetto l’attività di asseverazione di crediti edilizi, allorché quest’ultimo, dopo aver ricevuto via email il preventivo del professionista, pur senza esprimere una formale accettazione, abbia affidato all’iscritto varie pratiche di asseverazione, provvedendo al pagamento solo di alcune fatture emesse in conformità al preventivo; l’altro, alla condotta che l’Ordine deve tenere nell’ipotesi in cui riceva una richiesta di opinamento di parcella di compensi professionali in cui solo per alcune attività i compensi indicati dall’iscritto risultano conformi ai parametri di cui al DM 140/2012, mentre per altre sono indicati compensi più elevati. Accettazione preventivo con comportamento concludente Con il primo quesito è stato chiesto se possa costituire comportamento concludente in ordine all’accettazione di un preventivo, avente ad oggetto i compensi per l’attività di “asseverazione di crediti edilizi”, la condotta del cliente che, dopo aver ricevuto via e-mail il detto preventivo, senza accettarlo formalmente, abbia affidato all’iscritto varie pratiche di asseverazione e abbia provveduto al pagamento solo di alcune fatture emesse in conformità al preventivo.
Con il Provv. n. 281202 del 1/07/2024, l’Agenzia ha definito le omissioni/anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA per il triennio 2020-2021-2022, rilevate analizzando sia i dati delle dichiarazioni, sia altre fonti informative disponibili, che saranno oggetto di segnalazione ai contribuenti. Le comunicazioni sono messe a disposizione nel Cassetto fiscale del contribuente (e sono anche trasmesse via Entratel all’intermediario, ove il contribuente abbia effettuato questa scelta nella dichiarazione dei redditi che l’intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione).
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 115 depositata il 1/07/2024, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell’art. 15, co. 3 del DLgs. 39/2010 (rispetto agli artt. 3, co. 1 e 24, co. 1, della Costituzione: principi di uguaglianza e di tutela del danneggiato) nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità del revisore decorra dalla data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o consolidato emessa al termine dell’attività di revisione cui si riferisce l’azione di risarcimento. Con ordinanza del 6 settembre 2023, iscritta al n. 133 del registro ordinanze 2023, il Tribunale ordinario di Milano, sezione quindicesima civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nella parte in cui fa decorrere il termine di prescrizione delle azioni di responsabilità, nei confronti dei revisori legali dei conti e delle società di revisione, dalla data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o consolidato emessa al termine dell’attività di revisione cui si riferisce l’azione di risarcimento.
Si applica il termine ordinario di decadenza per l’accertamento di crediti di imposta per ricerca e sviluppo utilizzati negli anni successivi a quello della maturazione senza alcuna indicazione in dichiarazione dell’utilizzo in compensazione. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 17769 del 27 giugno 2024, con cui ha accolto il ricorso di una società.
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