Si dovrà attendere ancora qualche giorno prima di conoscere il
testo “definitivo” del disegno di legge di conversione del D.L. n.
69/2024 (Decreto Salva Casa) che sarà predisposto dalla VIII
Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e che sarà
molto probabilmente approvato dalla Camera dei Deputati prima di
passare all’”esame” (una mera formalità) del Senato.
Salva Casa: entro il 28 luglio 2024 la conversione in
legge
Entro il 28 luglio 2024 il Decreto Salva Casa sarà certamente
convertito e con la legge di conversione diverrà operativo il
secondo restyling del d.P.R. n. 380/2001
(Testo Unico Edilizia) che ne uscirà nuovamente rinnovato dopo il
primo pacchetto di semplificazioni arrivato dal D.L n. 69/2024 che,
ricordiamo, riguarda i seguenti articoli del TUE:
- l’art. 6 (Attività edilizia libera), comma 1, con la modifica
della lettera b-bis) relativo alle VePa (vetrate panoramiche) e
l’inserimento della lettera b-ter) con l’inclusione delle
pergotende (con determinate condizioni) tra gli interventi che non
necessitano di alcun titolo abilitativo (“Fatte salve le
prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali…”); - l’art. 9-bis (Documentazione amministrativa e stato legittimo
degli immobili), comma 1-bis, con la revisione della definizione di
stato legittimo degli immobili o delle unità immobiliari; - l’art. 23-ter (Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante) che
ha lo scopo di semplificare il cambio di destinazione d’uso delle
singole unità immobiliari senza opere, sia all’interno della stessa
categoria funzionale che tra le categorie funzionali residenziale,
turistico-ricettiva, produttiva e direzionale e commerciale; - l’art. 31 (Interventi eseguiti in assenza di permesso di
costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali), comma
5, che consente all’amministrazione, a determinate condizioni, di
alienare il bene acquisito a seguito di inottemperanza all’ordine
di demolizione da parte del privato; - l’art. 34 (Interventi eseguiti in parziale difformità dal
permesso di costruire), comma 2, che incrementa la sanzione
alternativa alla demolizione; - l’art. 34-bis (Tolleranze costruttive), una delle grandi novità
a seguito della quale vengono previste nuove tolleranze
(costruttive ed esecutive) che non rappresentano più una difformità
edilizia; - l’art. 36 (Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza
di titolo, totale difformità o variazioni essenziali), comma 2, che
esclude dalla sanatoria ordinaria le parziali difformità e la
modifica della rubrica; - il nuovo art. 36-bis (Accertamento di conformità nelle ipotesi
di parziali difformità) che definisce un nuovo percorso di
sanatoria per gli interventi realizzati in parziale difformità dal
permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio
attività ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione
certificata di inizio attività; - l’art. 37 (Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla
segnalazione certificata di inizio attività) con l’abrogazione del
comma 4 e la modifica del comma 6 oltre che della rubrica
dell’articolo.
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