L’atto d’appello è l’atto con cui viene proposta l’impugnazione della sentenza di primo grado.
Nella presente disamina, vengono analizzati i requisiti necessari dell’atto, le domande e le eccezioni esperibili in secondo grado, i mezzi di difesa e i motivi d’appello.
La guida accompagna il praticante avvocato o il giovane professionista, nella redazione della citazione in d’appello, tramite un percorso ragionato, ricco di spunti pratici.
Prima di analizzare l’atto d’appello, ricordiamo brevemente quali sono i presupposti per la sua proposizione:
- il rispetto dei termini di legge (art. 325 c.p.c.),
- l’appellabilità del provvedimento impugnato (art. 339 c.p.c.),
- la legittimazione dell’appellante e l’interesse ad agire,
- l’appellante non deve aver prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado (art. 329 c.p.c.).
Ricordiamo che la sentenza di secondo grado, resa in appello, sostituisce quella di primo grado, onde il carattere sostitutivo dell’impugnazione. L’appello introduce un riesame non della sentenza di primo grado, ma della controversia, nei limiti della domanda d’appello (C. MANDRIOLI – A. CARRATTA, Diritto processuale civile, II, Torino, Giappichelli, 2014, 492). A tal proposito, si parla di effetto devolutivo, in quanto la causa passa al giudice superiore, ancorché nei limiti dei motivi specifici.
L’appellante è la parte che intende impugnare la sentenza di primo grado, perché rimasto totalmente o parzialmente soccombente. Egli deve:
- individuare il giudice competente per il secondo grado,
- redigere l’atto d’appello con le forme dell’atto di citazione,
- ·notificare l’atto all’appellato.
L’appellante si deve costituire in giudizio entro 10 giorni dall’avvenuta notifica dell’atto di citazione all’appellato; la mancata o tardiva costituzione dell’appellante comporta l’improcedibilità dell’appello (art. 348 c.p.c.).
3. Giudice competente per l’appello
L’art. 341 c.p.c. dispone che:
- contro le sentenze del giudice di pace si propone appello al tribunale,
- contro le sentenze del tribunale si propone l’impugnazione alla corte d’appello.
In entrambi i casi, è competente per territorio il giudice nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado.
4. L’atto di appello: la citazione
L’atto di appello ha le forme dell’atto di citazione del processo di primo grado, a cui si rimanda. L’art. 342 c.p.c. richiama integralmente l’art. 163 c.p.c. quanto al contenuto e soggiunge che l’appello deve essere motivato.
L’atto d’appello deve contenere (art. 163 c.p.c.)
- l’ufficio giudiziario di riferimento (Corte d’Appello o Tribunale),
- le generalità delle parti del provvedimento che si intende impugnare; (nome, cognome) e il codice fiscale; se si tratta di società, associazioni o enti occorre menzionare la denominazione sociale o la ragione sociale, il codice fiscale, il soggetto che ne ha la rappresentanza (ad esempio, Tizio, in qualità di legale rappresentante pro tempore);
- la determinazione della cosa oggetto della domanda;
- la motivazione dell’appello con l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata (art. 342 c. 1 c.p.c.); non possono proporsi domande e eccezioni nuove (art. 345 c. 1 c.p.c.), vanno riproposte le domande e le eccezioni non accolte in primo grado (art. 346 c.p.c.),
- l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’appellante intende valersi nei limiti consentiti nel giudizio di appello,
- il nome e il cognome dell’avvocato, codice fiscale e numero di fax, con l’indicazione della procura;
- l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione;
- l’invito al convenuto a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell’udienza ovvero di 10 giorni prima in caso di abbreviazione dei termini e a comparire, nell’udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell’articolo 168bis, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di legge, tra cui la decadenza dalla possibilità di proporre appello incidentale,
- le conclusioni,
- sottoscrizione dell’avvocato.
Inoltre, occorre la dichiarazione di valore ai sensi dell’art. 14 DPR 115/2002 da inserire in calce all’atto.
Infine, occorre la relata di notifica; anche se si tratta di un atto dell’ufficiale giudiziario, nella prassi, viene predisposta dall’avvocato.
L’appellante si costituisce in giudizio depositando in cancelleria:
- la nota di iscrizione a ruolo,
- il fascicolo,
- l’originale dell’atto di citazione con la relata di notifica,
- la copia della sentenza appellata (art. 347 c.p.c.),
- il fascicolo di primo grado.
5. Atto di citazione in appello: schema
Di seguito un breve schema in cui si riassumono i requisiti dell’atto e le conseguenze circa la loro mancanza.
Atto di citazione in appello |
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Contenuto necessario |
Conseguenze della mancata indicazione |
Indicazione dell’ufficio giudiziario |
L’atto di citazione è nullo (art. 164 c. 1 c.p.c.). Se l’appellato:
I vizi della vocatio in ius sono sanati, con effetti ex tunc, sia dalla costituzione del convenuto sia, in mancanza di tale costituzione, dalla rinnovazione della citazione nel termine perentorio assegnato dal giudice. |
Generalità convenuto e attore |
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Dati avvocato |
I dati dell’avvocato solitamente sono contenuti nella procura; se questa non li menziona, ma il nominativo del legale risulta dall’atto (ad esempio, nell’intestazione o nella sottoscrizione dello stesso), la procura resta valida (Cass. 8903/2010) |
Elezione domicilio |
Anche senza elezione di domicilio presso l’avvocato, la procura è valida e la parte s’intende domiciliata presso la cancelleria del giudice competente. |
Mezzi di prova e documenti |
Non sono ammessi (art. 345 c. 3 c.p.c.):
Eccezione: salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
È sempre ammesso il deferimento del giuramento decisorio |
Motivi di appello |
La mancanza di motivi rende l’appello inammissibile |
Mere difese |
Sono ammissibili in appello |
Domande riconvenzionali |
Le domande nuove sono inammissibili (art. 345 c. 1 c.p.c.).
Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d’ufficio (art. 345 c. 2 c.p.c.)
Possono domandarsi:
dopo la sentenza impugnata. |
Eccezioni processuali e di merito (non rilevabili d’ufficio) |
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Indicazione del giorno dell’udienza di comparizione |
L’atto di citazione in cui manchi la data dell’udienza è nullo (art. 164 c. 1 c.p.c.) non inammissibile (Cass. Ord. 1556/2018).
Se l’appellato:
I vizi della vocatio in ius sono sanati, con effetti ex tunc, sia dalla costituzione del convenuto sia, in mancanza di tale costituzione, dalla rinnovazione della citazione nel termine perentorio assegnato dal giudice. |
Invito all’appellato di costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell’udienza di comparizione (10 in caso di abbreviazione dei termini) e, a comparire all’udienza indicata nell’atto, dinnanzi al giudice designato, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di legge, compresa la decadenza dal proporre appello incidentale |
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Conclusioni |
«La mancata riproduzione, nella parte dell’atto di appello a ciò destinata, delle conclusioni relative ad uno specifico motivo di gravame non può equivalere a difetto di impugnazione o essere causa della nullità di essa, se dal contesto dell’atto risulti, sia pur in termini non formali, una univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione per quello specifico motivo» (Cass. 25751/2013) |
Dichiarazione di valore |
L’omessa dichiarazione di valore, se dovuta, comporta il pagamento del contributo unificato nella misura massima (art. 13 c. 1 lett. g) DPR 115/2002) |
Sottoscrizione |
«La mancanza della sottoscrizione del difensore, nella copia dell’atto introduttivo del giudizio notificata al convenuto, non ne comporta la nullità, quando dalla copia dell’atto di citazione notificato, pur priva della firma del difensore, sia possibile desumere, sulla scorta degli elementi in essa contenuti, la provenienza da procuratore abilitato munito di mandato» (Cass. Ord. 11793/2018) |
6. La specificità dei motivi d’appello
Nel tempo, la giurisprudenza si è pronunciata più volte e in modo contrastante sulla nozione di specificità dei motivi, per questo sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione (sent. 27199/2017), le quali hanno enunciato il seguente principio di diritto:
- «gli artt. 342 e 434 c.p.c. […] vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado»
Ricapitolando, l’atto d’appello deve contenere:
- le questioni, i punti contestati della sentenza impugnata e le doglianze,
- le richieste formulate dall’appellante (parte volitiva),
- la confutazione delle argomentazioni del giudice di primo grado (parte argomentativa).
Invece, non sono richieste:
- particolari forme,
- un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella impugnata.
7. Motivi di impugnazione
L’appello è un mezzo d’impugnazione a critica libera, pertanto, la legge non indica i vizi che l’appellante può far valere, per questo è necessario che l’atto sia motivato. La motivazione deve contenere a pena d’inammissibilità (art. 342 c.p.c.):
- l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare;
- la menzione delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
- l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Tale obbligo va bilanciato con il divieto di domande nuove, come vedremo nei paragrafi che seguono.
8. Cosa si può proporre in appello
Il giudizio d’appello deve vertere sulle medesime questioni sorte in primo grado, pertanto, non possono proporsi:
- domande nuove,
- eccezioni nuove (non rilevabili d’ufficio).
La ratio del divieto va ricercata nel rispetto del principio del doppio grado di giudizio, infatti, se si accettasse una domanda nuova in appello, tale domanda non sarebbe soggetta al duplice vaglio di merito.
Se sono proposte domande o eccezioni nuove, devono essere dichiarate inammissibili d’ufficio. La domanda dichiarata inammissibile non viene rigettata nel merito, pertanto, la parte può riproporla in un autonomo giudizio.
L’inammissibilità non è sanata dalla circostanza che la controparte accetti il contraddittorio. Il divieto di proporre domande nuove in appello è posto a tutela di un interesse di natura pubblicistica, sicché la relativa violazione è rilevabile in sede di legittimità anche d’ufficio, senza che possa spiegare alcuna influenza l’accettazione del contraddittorio (Cass. S. U. 157/2020) .
Premesso il divieto di ius novorum, viceversa, possono domandarsi:
- gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata,
- i frutti maturati dopo la sentenza impugnata,
- gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata,
- il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa,
- le eccezioni che siano rilevabili d’ufficio.
Per sottrarsi alla presunzione di rinuncia, la parte deve riproporre le domande e le eccezioni assorbite in primo grado, ma deve farlo non oltre la prima udienza (Cass. S.U. 7940/2019).
Non proponibili in appello |
Proponibili in appello |
Domande nuove |
Mere difese |
Eccezioni nuove |
Eccezioni rilevabili d’ufficio |
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Interessi maturati dopo la sentenza impugnata |
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Frutti maturati dopo la sentenza impugnata |
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Accessori maturati dopo la sentenza impugnata |
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Risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza |
9. Domande ed eccezioni nuove
Come abbiamo anticipato, in sede d’appello, non sono ammesse domande o eccezioni nuove, fatte salve quelle che costituiscono uno svolgimento logico di domande già proposte. Ad esempio, i frutti maturati dopo la sentenza di primo grado, non quelli maturati prima (C. MANDRIOLI – A. CARRATTA, Diritto processuale civile, II, Torino, Giappichelli, 2014, 496).
Ciò premesso, quali sono le domande nuove?
Per stabilirlo, occorre fare riferimento al principio di identificazione dell’azione. Pertanto, si può parlare di mutamento della domanda e, quindi, di domanda nuova, quando si verifica la modifica di uno solo degli elementi soggetti o oggettivi della domanda, ossia:
- personae, vale a dire le parti,
- petitum, vale a dire l’oggetto della domanda (qui non rileva il petitum immediato, che è il provvedimento che con la domanda si chiede al giudice, come la condanna al pagamento di un importo; ma viene in rilievo il petitum mediato, che riguarda il bene della vita che si chiede nei confronti della controparte, come una cosa o una prestazione),
- causa petendi, ossia il titolo giuridico o la ragione giustificativa della domanda proposta.
La mera modifica della qualificazione giuridica del fatto non integra una domanda nuova se si basa sui medesimi fatti (Cass. 4384/2016).
Viceversa, se i nuovi elementi dedotti in secondo grado comportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, ci si trova di fronte ad una domanda nuova.
Facciamo un esempio.
Eccepire, in sede d’appello, l’acquisto per usucapione della proprietà dell’area rivendicata dall’attore, mentre in primo grado si era fatto riferimento ad un acquisto a titolo derivativo, costituisce eccezione nuova?
La risposta è negativa.
Infatti, la deduzione dell’acquisto per usucapione della proprietà dell’area rivendicata da controparte non viola il divieto di ius novorum se già, in primo grado, l’appellante abbia eccepito ad altro titolo la proprietà dell’area medesima. La proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei “diritti autodeterminati”, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, «la cui eventuale deduzione non assolve ad una funzione di specificazione della domanda o dell’eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova» (Cass. 10074/2018). Lo stesso vale nel caso in cui, in primo grado, si sia eccepito un acquisto per usucapione, mentre, in appello, si sia sostenuto che l’acquisto della proprietà sia avvenuto a titolo derivativo.
Cosa accade se il giudice di secondo grado non si avvede della novità della domanda e la accoglie?
Tale vizio è rilevabile in Cassazione ove, rilevata l’inammissibilità, la sentenza può essere annullata senza rinvio.
Per comprendere se l’appellante abbia proposto una domanda nuova, occorre confrontare le conclusioni formulate in primo grado con quanto richiesto in seconde cure.
Naturalmente, anche le domande riconvenzionali non proposte in primo grado sono inammissibili.
10. Casistica
Di seguito, una breve casistica per comprendere cosa costituisca (o meno) domanda nuova.
Costituisce domanda nuova (ed è inammissibile):
- la domanda riconvenzionale non può essere proposta per la prima volta in grado d’appello e qualora il giudice di secondo grado non rilevi la sua inammissibilità, la stessa può essere rilevata in sede di legittimità (Cass. 1312/1984);
- la domanda di accertamento di una servitù di passaggio su un terreno per destinazione del padre di famiglia, di cui in primo grado si era richiesto di accertare l’intervenuta usucapione (Cass. 24127/2009);
- la domanda di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, se in primo grado è stata chiesta la risoluzione per inadempimento (Cass. 4780/1983);
- la domanda di riduzione del prezzo (quanti minoris), se in primo grado è stata formulata la domanda di risoluzione della compravendita (Cass. 4248/2010);
- la domanda di risarcimento danni per responsabilità contrattuale, per ampliare la domanda di risarcimento per responsabilità aquiliana formulata in primo grado (Cass.18299/2016);
- richiesta di risarcimento danni per una somma maggiore a quella richiesta in primo grado (Cass. 2515/1986).
Non costituisce domanda nuova (ed è ammissibile):
- la richiesta di restituzione somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguenza della richiesta di riforma della sentenza stessa, non costituisce domanda nuova;
- ·nello sfratto per morosità, la richiesta di rilascio del bene formulata dal locatore per la prima volta in sede d’appello non costituisce domanda nuova, ma un’istanza implicitamente contenuta nell’originaria azione di sfratto (Cass. 2034/1985);
- la diversa qualificazione giuridica della richiesta basata sugli stessi fatti, ad esempio, qualificare il contratto come compravendita in primo grado e poi come appalto in secondo grado, non costituisce domanda nuova (Cass. 4384/2016);
- ·nel giudizio di divisione, la richiesta di attribuzione dell’intero compendio immobiliare ex art. 720 c.c. attiene alle modalità di attuazione della divisione ed essendo diretta al già richiesto scioglimento della comunione non costituisce domanda nuova (Cass. 10624/2010);
- la domanda di risarcimento danni per i pregiudizi sofferti dopo la sentenza di primo grado, se in quella sede era stata proposta un’azione per danni e i danni ulteriori trovano fondamento nella stessa causa di quelli accertati in primo grado, non costituisce domanda nuova (Cass. 5067/2010);
- «non viola il divieto di “ius novorum” la deduzione, da parte del convenuto dell’acquisto per usucapione, ordinaria o abbreviata, della proprietà dell’area rivendicata da controparte, qualora già in primo grado egli abbia eccepito ad altro titolo la proprietà dell’area medesima» (Cass. 10074/2018).
11. Domande ed eccezioni non accolte in primo grado
Le domande e le eccezioni non accolte in primo grado si intendono rinunciate se non vengono riproposte in sede d’appello (art. 346 c.p.c.).
Quindi, è onere dell’appellante riproporre tutte le domande e le eccezioni non accolte, la legge non prevede particolari formalità, ma deve emergere la volontà della parte di riproporle; per questa ragione, la riproposizione deve essere specifica e non generica.
12. La decisione sulle spese
In fase d’appello, opera il principio della domanda, quindi, anche sulle spese deve essere richiesta una riforma, in difetto di specifica impugnazione della condanna alle spese, il giudice dell’impugnazione:
- in caso di rigetto dell’appello, non può modificare il regime delle stesse (Cass. 18073/2013),
- in caso di riforma, totale o parziale, può procedere d’ufficio ex art. 336 c.p.c. (Cass. 14633/2012).
13. Mezzi di prova
L’art. 345 c. 3 c.p.c. dispone che:
- ·non sono ammessi nuovi mezzi di prova,
- ·non possono essere prodotti nuovi documenti,
- può sempre deferirsi il giuramento decisorio.
Il limite sulla non producibilità di documentazione ulteriore incontra una sola eccezione: la parte può dedurre nuova documentazione se dimostra di non aver potuto proporla o produrla nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
I documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare dei termini per le istanze istruttorie ma prima del passaggio in decisione della causa, anche se non prodotti in primo grado, sono ammissibili in appello. In buona sostanza, i documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie sono mezzi di prova ammissibili in appello (Cass. 18962/2011).
Le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale (ad esempio, le Tabelle di Milano o le Tabelle di Roma) non costituiscono documenti in senso proprio né integrano elementi di fatto, ma sono assimilabili a precedenti giurisprudenziali, pertanto, sono producibili anche in sede di legittimità qualora se ne lamenti l’erronea applicazione, senza con ciò violare l’art. 372 c.p.c. (Cass. 8557/2012).
La consulenza tecnica è un mezzo istruttorio, non una prova vera e propria, pertanto, non rientra nella disponibilità delle parti, ma nei poteri discrezionali del giudice di merito, in quanto tale non è soggetta ai limiti di cui all’art. 345 c. 3 c.p.c. (Cass. 12416/1995).
La CTP (consulenza tecnica di parte) costituisce un’allegazione difensiva a contenuto tecnico, non assume autonomo valore probatorio, e può essere prodotta in grado d’appello anche dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni (Cass. S.U. 13902/2013).
14. Istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado
L’esecuzione della sentenza di primo grado non è sospesa per effetto dell’appello (art. 337 c. 1 c.p.c.), le parti possono formulare istanza di sospensione al giudice del gravame qualora ricorrano gravi e fondati motivi (art. 283 c.p.c.). La richiesta va sollevata, a pena di decadenza, nell’atto di citazione dell’appellante o nell’appello incidentale dell’appellato. La richiesta può avere ad oggetto:
- la sospensione, totale o parziale, dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, volta ad evitare che la parte vittoriosa inizi l’esecuzione forzata;
- la sospensione dell’esecuzione medio tempore già principiata.
L’istanza deve fondarsi su gravi e fondati motivi; il giudice può concedere la sospensione imponendo al richiedente una cauzione.
Il codice si occupa anche del caso in cui la parte chieda la sospensione prima dell’udienza con un apposito atto di ricorso, distinto dall’atto di appello, rivolto al Presidente della Corte d’Appello. Nel caso in cui ricorrano motivi di urgenza, può disporsi la sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza. Si rinvia alla lettura dell’art. 351 c.p.c.
15. La procura: cenni
La parte (in questo caso, l’appellante) conferisce all’avvocato l’incarico di rappresentarla e assisterla in giudizio tramite la procura alle liti (art. 83 c.p.c.). La procura conferita per una determinata controversia è detta procura speciale. La procura può assumere una duplice forma: cartacea o informatica.
- La procura cartacea può essere apposta a margine dell’atto (quando si trova sull’atto stesso, solitamente di lato, sulla prima pagina) ovvero in calce (allorché sia redatta su un foglio separato ma materialmente congiunto all’atto a cui accede).
- La procura informatica può essere nativamente digitale o essere redatta su supporto cartaceo e poi trasformata in digitale; in ambo i casi, si tratta di un file diverso da quello contenente l’atto originale, che la legge considera apposto in calce (art. 83 c. 3 c.p.c.).
All’interno della procura, l’appellante elegge domicilio presso lo studio dell’avvocato. Infine, l’avvocato deve certificare l’autenticità della firma del cliente.
In linea generale, la procura alle liti deve contenere:
- generalità del conferente (nel nostro caso, dell’appellante),
- generalità dell’avvocato (o degli avvocati nel caso di mandato a più legali),
- ambito di operatività della procura e relativi poteri,
- elezione di domicilio,
- informativa sul trattamento dei dati personali,
- avvertimento della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione (art. 4 c. 3 d.lgs. 28/2010) e dei benefici fiscali (ex artt. 17 e 20 d. lgs. 28/2010),
- avvertimento della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita (il suddetto avvertimento rappresenta un dovere deontologico dell’avvocato ex art. 2, c. 7, d.l. n. 132/2014),
- dichiarazione del cliente di essere edotto circa il grado di complessità dell’incarico che conferisce con la procura, di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell’incarico; di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale, in cui sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa (riferimento: art. 13 c. 5 legge 247/2012);
- luogo e data,
- sottoscrizione del conferente,
- autentica dell’avvocato.
Se la procura rilasciata in primo grado comprendeva il mandato ad agire anche in appello, è sufficiente che nell’atto di citazione si rinvii alla procura rilasciata per il precedente grado di giudizio.
16. Notificazione dell’atto di citazione: schema
L’atto di citazione deve essere notificato a pena d’inammissibilità:
- entro il termine breve, ossia entro 30 giorni dalla notifica della sentenza,
- ·ovvero entro il termine lungo, ossia entro 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza.
A chi va indirizzata la notifica? L’art. 330 c.p.c. offre la risposta al quesito, di seguito una tabella riepilogativa.
Notifica dell’atto |
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Se nell’atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l’ha pronunciata |
L’impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato (art. 330 c. 1 c.p.c., prima parte) |
Se nell’atto di notificazione della sentenza la parte non ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio |
La notifica va effettuata:
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In caso di morte della controparte dopo la notificazione della sentenza |
L’impugnazione può essere notificata collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta:
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Quando:
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L’impugnazione va notificata personalmente (art. 330 c. 3 c.p.c.) |
17. Modello atto di citazione in appello
I modelli di seguito elencati hanno valore meramente indicativo/esemplificativo, l’autore declina ogni responsabilità in merito al loro utilizzo.
CORTE D’APPELLO DI oppure TRIBUNALE DI Atto di citazione in appello
Nell’interesse di: ______ nato a ______, il ______ residente in ______, via ______ (C.F.: ______) si costituisce in giudizio, in qualità di difensore di fiducia, l’ Avv. ______, del foro di ______ con studio in ______, PEC ______, Fax ______, che lo rappresenta e difende come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata alla busta di deposito del presente atto (oppure come da procura in calce al presente atto), con domicilio digitale eletto all’indirizzo PEC ______ Appellante Contro ______ s.p.a., (C.F., P. IVA), con sede in _____, in persona del legale rappresentante pro tempore, ______ nato a ______, il ______ residente in ______, via ______ (C.F.: ______) rappresentato e difeso dall’Avv. ______ Appellato
Avverso la sentenza n. __ emessa dal Tribunale di ___ o dal Giudice di Pace di ___, Giudice Dott. ___________, in data ____, depositata in Cancelleria in data ____, a definizione del procedimento recante RG ____, promosso da ____ contro _____. *** Fatto e svolgimento del giudizio di primo grado
Con atto di citazione del __ il sig. _ chiedeva ___________;
Il convenuto si costituiva in giudizio, impugnava la domanda attorea e deduceva che __________
Nel corso del giudizio così instaurato, l’istruttoria evidenziava che ____
Conclusa l’istruttoria, la causa veniva posta in decisione e il Giudice adito con la sentenza sopra indicata disponeva quanto segue: ____________ (riportare o sintetizzare il contenuto del dispositivo).
Quindi, il Tribunale di ______ o Giudice di Pace di _____, rigettava la domanda spiegata dall’odierno appellante sull’assunto che lo stesso non ______.
Tutto ciò premesso, il sig. _____ in riforma della sentenza impugnata formula i seguenti
MOTIVI DI APPELLO
—— —–
Il giudice di merito non ha tenuto conto del fatto che ________ Ha inoltre erroneamente applicato l’art.________ laddove ha ritenuto che _______ La motivazione è insufficiente e contraddittoria in relazione ad alcuni punti decisivi della controversia
*** Tutto ciò premesso, _____, ut supra rappresentato e difeso, richiamato ogni altro argomento, tesi, eccezione ed istanza anche istruttoria dedotta a verbale e/o negli scritti difensivi relativi al primo grado di giudizio da intendersi qui integralmente riportati e trascritti,
CITA
___________ elettivamente domiciliato in ___________ presso il suo procuratore costituito Avv. ___________ a comparire dinanzi alla Corte d’Appello di o Tribunale di ___ Giudice designando, all’udienza che ivi sarà tenuta il giorno ___________ ore di rito, con invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., nel termine di 20 giorni prima dell’udienza indicata nel presente atto, oppure di quella fissata, ai sensi dell’art.168 bis ultimo comma c.p.c., dal Giudice con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38, 167 e 345 c.p.c., compresa quella di proporre appello incidentale ai sensi dell’art. 343 c.p.c. e, inoltre, con avviso che in caso di mancata costituzione si procederà in contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia alla Corte d’Appello Adita o al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza
In via istruttoria, si chiede l’ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
_____, ________, _____.
Ai sensi del D.P.R. 115/2002, si dichiara che il valore della presente causa è pari a euro ——-, ed il contributo unificato è pari a euro ——.
Si depositano:
Con osservanza, Luogo e data Sottoscrizione avvocato
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Relazione di notificazione
Addì io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto presso l’Ufficio Notifiche della Corte d’Appello di___ o del Tribunale di ____, a richiesta dell’avv. _______ come in atti, ho notificato copia del su esteso atto di citazione in appello a______, elettivamente domiciliato nel giudizio di primo grado presso il suo procuratore e difensore domiciliatario, Avv. ___ con studio in _____ via____ ivi consegnandone copia a mani di: |
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