L’’AQUILA. Le somme erogate per la ricostruzione non sono pignorabili. Lo ha stabilito un giudice del tribunale, Mario Cervellino, il quale ha posto fine a una dibattuta controversia circa l’interpretazione esatta del dettato legislativo su questo argomento.La controversia riguarda un pignoramento avviato da Equitalia per quasi 10mila euro su un conto di una banca la cui somma era stata devoluta per riparare un edificio della persona sulla quale la società di riscossione intendeva rivalersi per un asserito debito. Il giudice, però, accogliendo un ricorso presentato dall’avvocato Maurizio Dionisio, ha sospeso la procedura esecutiva. Ci sarà anche un giudizio di merito ma la motivazione di Cervellino, giudice di esecuzione, non sembra riservare molto spazio ad altre ipotesi. «Considerando», si legge nella motivazione, «che pur non rilevandosi l’esistenza di disposizioni che sanciscono l’impignorabilità assoluta di somme corrisposte a titolo di contributo per la ricostruzione post-sisma, deve comunque ritenersi che tali erogazioni siano assoggettate a specifico vincolo di destinazione che ne impone l’utilizzo ai soli fini dell’attività in funzione delle quali dette somme sono corrisposte e la conseguente pignorabilità esclusivamente in favore dei crediti sorti per soddisfare le citate finalità di ricostruzione». Il giudice, citando alcuni riferimenti normativi, fa anche altre valutazioni. «Se ne inferisce», dice, «la stretta correlazione esistente tra l’erogazione pubblica e le attività di ricostruzione cui essa è destinata e da cui si ritiene non possa essere distolta. Invero le somme così corrisposte dallo Stato, lungi dal costituire una mera indennità finalizzata al ristoro dei danni patiti dal sisma, costituiscono, alla luce delle norme sopra richiamate, contributi destinati in via esclusiva al finanziamento di interventi riparatori al fine di consentire il rientro nelle abitazioni danneggiate dal sisma, come si desume chiaramente anche dagli oneri che gravano sui richiedenti». Per il giudice esiste «il fondato pericolo che l’assegnazione in favore del creditore (Equitalia) di somme soggette a vincolo di destinazione sia fonte di danno grave e irreparabile con riguardo al beneficiario del contributo e all’impresa esecutrice dei lavori di ristrutturazione».
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