Il Decreto 25 giugno 2024 (testo in calce) del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto col Ministro del lavoro e delle politiche sociali, detta le modalità attuative dell’art. 4 del d.lgs. n. 216/2023. Deduzione pari al 120% e fino al 130% del costo del lavoro.
Fisco 2024, di Autori AA. VV., Ed. Ipsoa, 2024. Imposte su redditi, imposte indirette, tasse e imposte locali, accertamento, riscossione, contenzioso, sanzioni, operazioni straordinarie. Scarica gratuitamente l’indice |
1. Ambito di operatività
Il decreto disciplina le modalità di attuazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 216/2023, che dispone per i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito, la maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché una ulteriore deduzione in presenza di nuove assunzioni di dipendenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all’Allegato 1 del citato d.lgs.
2. Ambito soggettivo
La maggiorazione spetta:
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ai soggetti di cui all’art. 73, c. 1, lettere a), b) e c), TUIR,
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relativamente alle loro stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, ai soggetti di cui all’art. 73, c. 1, lettera d), del TUIR,
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alle imprese individuali,
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alle società di persone ed equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR titolari di reddito d’impresa,
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agli esercenti arti e professioni, anche in forma associata, che determinano il reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 54 TUIR.
L’agevolazione spetta ai summenzionati soggetti che abbiano esercitato l’attività nei 365 giorni antecedenti il primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Sono esclusi dall’agevolazione:
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le imprese in liquidazione ordinaria,
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le imprese assoggettate a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi di impresa, a decorrere dall’inizio della procedura.
Per i soggetti che svolgono, anche parzialmente, attività per le quali il relativo reddito, ai fini dell’imposta sui redditi delle persone fisiche e dell’imposta sui redditi delle società, non è determinato in modo analitico, la maggiorazione non spetta per le assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato esclusivamente impiegati per l’esercizio delle suddette attività.
3. Incremento occupazionale
Viene definito come incremento del numero di dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 rispetto al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente.
La maggiorazione del costo del lavoro spetta per le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, con contratto in essere al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, se il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 è superiore al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente.
4. Determinazione della maggiorazione
Ai fini della determinazione della maggiorazione, il costo da assumere è pari al minor importo
tra quello effettivamente riferibile al personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, risultante dal conto economico ex art. 2425, c. 1, lett. B), n. 9, c.c., e l’incremento del costo complessivo del personale, classificabile nelle stesse voci, rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023.
Il costo del personale da assumere ai fini del beneficio, determinato come sopra, è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 %.
Il costo del personale da assumere ai fini del beneficio, determinato come sopra, è incrementato di un ulteriore 10 % in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti ricompresi in ciascuna delle categorie meritevoli di maggiore tutela, individuate nell’Allegato 1 al d.lgs. n. 216 l’incremento del costo complessivo del personale dipendente sia inferiore al costo riferibile al personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in presenza di entrambe le categorie di lavoratori, il costo da assumere, ai fini della maggiorazione, è ripartito tra le due categorie proporzionalmente al costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di ciascuna di esse.
5. Controlli
Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
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