Alle ipotesi d’inammissibilità del piano di sovraindebitamento previste dalla legge si aggiunge la causa dovuta alla troppo modesta percentuale (3,82%) di soddisfazione dei creditori chirografari. Approfondiamo…
Regolarizzare il sovraindebitamento familiare: proposta non sempre accolta – Argomenti esaminati
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Il piano del consumatore ed i crediti privilegiati
Che fine fanno i crediti privilegiati nel piano dei consumatori?
La Corte di Cassazione, Sez. VI – 1, con ordinanza:
- del 18 febbraio 2021, n. 4270, esaminando la sentenza del Tribunale di Roma che aveva respinto il reclamo ritenendo inammissibile il piano proposto che prevedeva la soddisfazione parziale dei crediti privilegiati e di quelli in origine chirografari, ha rilevato che detta affermazione contrasta con la disposizione di legge (Art. 7, della L. 27 gennaio 2012), la quale permette di formulare la proposta offrendo il soddisfacimento parziale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca.
Del resto, la stessa Corte aveva ritenuto valida detta possibilità, a condizione che, dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, fosse assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella ottenibile dalla liquidazione, con riferimento al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come certificato dagli organismi di composizione della crisi.
La precedente sentenza, cui ha fatto riferimento la Suprema Corte, è stata emanata dalla sua Sez. I, del 20 dicembre 2016, n. 26328, che, per i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, aveva individuato due soluzioni: nel caso fosse prevista la loro soddisfazione integrale, non sarebbero stati considerati per il raggiungimento della maggioranza, né avrebbero avuto diritto di esprimersi sulla proposta, a meno che rinunciassero in tutto o in parte al diritto di prelazione.
Nel caso, invece, fosse prevista la soddisfazione parziale, doveva essere loro assicurato il pagamento in misura almeno pari, come anticipato “a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”;
- del 18 febbraio 2021, n. 4270, anticipa quanto poi confermato dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 4270/2021.
Nella fattispecie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio il decreto che aveva respinto il reclamo contro il rifiuto di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, che non aveva ammesso la falcidia parziale dei crediti muniti di privilegio generale;
- del 22 settembre 2022, n. 27843, ha valutato che il creditore privilegiato, per il quale il piano del consumatore prevedeva il pagamento parziale nei limiti di capienza del valore periziato del bene (Art. 7, comma 1, della L. n. 3/2012), non cessa di essere creditore per la parte degradata in chirografo; pertanto, su questa stessa parte, gli spetta necessariamente un ulteriore soddisfacimento, nella misura prevista per gli altri creditori chirografari.
Il piano del consumatore alla prova della sua durata
Per quanto tempo il piano del consumatore può spingersi per rateizzare il debito che lo stesso consumatore si è impegnato ad onorare?
Attingiamo, come al solito, al pensiero della Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza del 28 ottobre 2019, n. 27544.
Questa, dapprima, ha condiviso il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale è consentito il ricorso per cassazione contro il provvedimento del tribunale che dovesse respingere l’istanza di omologazione del piano proposto dal consumatore, in quanto provvedimento dotato del requisito della definitività – siccome non altrimenti impugnabile – e di quello della decisorietà – desunto da ipotesi di giudicato rebus sic stantibus (si vedano anche Cassazione, Sez. I, ordinanz
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