L’Agenzia Entrate richiede il parere della sua struttura centrale per i crediti tributari e previdenziali di importi consistenti. Questa prassi si inserisce nel contesto del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, che regola la ristrutturazione dei debiti, per assicurare la stabilità finanziaria. Esaminiamo le modalità di transazione fiscale per debiti con caratteristiche particolari, applicabili alle proposte presentate dopo il 1° febbraio 2024.
Con le nuove disposizioni emesse dall’Agenzia delle Entrate per i crediti che presentano una falcidia superiore al 70% ed un ammontare pari ai trenta milioni di euro sarà necessario il parere favorevole della struttura centrale.
Crisi di impresa e transazione fiscale
Tra gli aspetti fondamentali del Codice della Crisi d’impresa e della insolvenza (d.lgs. n. 14/2019) rientra sicuramente anche la procedura per la ristrutturazione dei debiti. Si tratta, in estrema sintesi di un accordo che consente di ridurre l’esposizione debitoria ed assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.
Tali accordi trovano la loro regolamentazione nella sezione 2 del Capo primo del Titolo quarto del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza ed in particolare negli articoli 56 e seguenti del provvedimento legislativo.
Tra i debiti a carico dell’imprenditore e passibili di un accordo come ovvio vi rientrano anche quelli di carattere tributario o previdenziale. Tali debiti come è facile comprendere dalla terminologia che li contraddistingue traggono origine da fatti di carattere specifico che li distingue dagli altri debiti dell’imprenditore.
In tali casi l’obbligo del debitore ha origine da, mancato pagamento di imposte parlandosi in tale caso di debiti tributari ovvero nel mancato versamento di somme dovute a titolo previdenziale, parlandosi in tale caso di debiti previdenziali.
Si tratta di debiti di particolare importanza dato il loro carattere pubblicistico e del loro scopo costituito dal soddisfacimento di esigenze erariali di carattere collettivo.
Il legislatore in considerazione del loro peso e della loro importanza prevede all’art. 57 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza una procedura specifica diretta a facilitarne la riscossione.
L’art. 57 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, infatti, con la rubrica “Transazione di crediti tributari e previdenziali” regolamenta una procedura di carattere pattizio.
Le parti di tale accordo saranno come ovvio l’imprenditore dichiarato in stato di insolvenza da un lato e l’amministrazione dall’altro.
La proposta di transazione fiscale e gli obblighi del fisco
La procedura ha inizio con la formulazione di una proposta da parte del debitore che può prevedere anche un pagamento di carattere dilazionato.
A tale punto sarà onere dell’amministrazione decidere se accettare o meno tale proposta. Sulle modalità di esecuzione della procedura di Transazione prevista nel caso di debiti tributari o previdenziali è di recente intervenuta l’Agenzia delle Entrate attraverso un Provvedimento emesso il giorno 29 Gennaio 2024.
Il provvedimento che troverà applicazione per le proposte di transazione presentate in data successiva al giorno 1° febbraio 2024 provvede a dare attuazione alle nuove disposizioni legislative emesse in materia di transazione avente ad oggetto crediti tributari e previdenziali.
Tale procedura, infatti, era stata fatta oggetto delle disposizioni contenute nell’art. 1 bis comma 1 del Dl 69/ 2023 come modificato dall’ art. 4 quinquies comma 5 del decreto legge 18 Ottobre 2023 n. 145 convertito con modificazioni dalla legge 15 Dicembre 2023 n. 191 previste nel caso i cui il credito tributario o previdenziale presenti determinate caratteristiche.
Tali requisiti del credito oggetto della procedura di transazione necessitano di una particolare cautela nella fase procedurale che trova in tali casi una regolamentazione specifica.
L’intervento della struttura centrale dell’Agenzia Entrate: novità dal 2024
Le nuove norme ed il provvedimento dell’amministrazione qui in commento che ne assicura la concreta attuazione individuano in maniera tassativa l’organo competente alla proposizione del parere relativo al contenuto ed alla praticabilità della proposta transattiva.
Tale parere ai sensi delle nuove norme e delle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate fornite attraverso il Provvedimento emesso il giorno 29 Gennaio 2024 nei casi in cui il credito presenti le caratteristiche di cui sopra dovrà essere reso dalla struttura centrale dell’amministrazione finanziaria.
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Crisi di impresa e transazione fiscale
Andrea Magagnoli
Sabato 24 febbraio 2024
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