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Con il rinnovo del contratto, viene riconosciuta ai lavoratori l’una tantum commercio 2024 erogata in due tranche nelle buste paga di luglio 2024 (e luglio 2025).

Nell’accordo di rinnovo del 22 marzo 2024 del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi è previsto un importo aggiuntivo una tantum pari a 350 euro parametrato sul livello quarto del commercio, da erogarsi in due tranche di 175 euro. L’importo va riparametrato sugli altri livelli.

Viene stabilito che tale importo è lordo, ossia assoggettato a contributi e tassazione Irpef e da riparametrarsi sugli altri livelli di inquadramento.

Alla luce di quanto disposto l’importo teorico delle due tranche di pagamento e totale dell’una tantum spettante ai lavoratori è il seguente:

Livello Una tantum in busta paga a luglio 2024 Una tantum in busta paga a luglio 2025 Totale una tantum spettante
Quadri 303.81 € 303.81 € 607.62 €
Livello 1 273.67 € 273.67 € 547.34 €
Livello 2 236.73 € 236.73 € 473.46 €
Livello 3 202.34 € 202.34 € 404.68 €
Livello 4 175.00 € 175.00 € 350.00 €
Livello 5 158.11 € 158.11 € 316.22 €
Livello 6 141.95 € 141.95 € 283.90 €
Livello 7 121.53 € 121.53 € 243.06 €

C’è una precisazione importante però: l’importo erogato in busta paga potrebbe essere in molti casi inferiore o non riconosciuto.

L’una tantum spetta:

  • ai lavoratori in forza al 22 marzo 2024;
  • ed in misura piena solo a coloro che erano in forza per tutti i mesi dal 1 gennaio 2022 al 31 marzo 2023.

Negli altri casi, va effettuato il ricalcolo con una riduzione dell’importo spettante dell’una tantum.

Vediamo pertanto come funziona e come si calcola l’una tantum commercio 2024.

Sommario

1

Una tantum commercio luglio 2024: come funziona

Una tantum commercio luglio 2024: come funziona

Il nuovo articolo 213 – Aumenti retributivi mensili del contratto commercio, dopo l’accordo di rinnovo del 22 marzo 2024, prevede oltre al riconoscimento di aumenti del minimo stipendiale e delle tabelle retributive, anche il riconoscimento di un “importo forfettario aggiuntivo una tantum“.

L’accordo prevede che:

“Ad integrazione di quanto concordato in materia con il Protocollo Straordinario di settore del 12.12.2022, le Parti firmatarie del presente Accordo di rinnovo intendono completare l’integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, prevedendo, esclusivamente a favore dei lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo, la corresponsione di un importo forfettario aggiuntivo “una tantum” pari ad euro 350 sul IV livello lordi, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento.

Ai soli fini del computo tale importo, suddivisibile in 15 quote mensili, o frazioni, verrà determinato in proporzione alla durata del rapporto ed all’effettivo servizio prestato nel periodo che va dall’1.1.2022 al 31.3.2023.

L’importo forfettario aggiuntivo “una tantum” di cui sopra verrà erogato in due rate:

  • la prima rata di 175 euro con la retribuzione di luglio 2024,
  • la seconda rata di 175 euro con la retribuzione di luglio 2025.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra in misura riproporzionata in base al trattamento economico di cui al C.C.N.L. 30.7.2019 con le medesime decorrenze sopra stabilite.

L’importo forfettario aggiuntivo “una tantum” sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di assenze o aspettative non retribuite, part-time, sospensioni e/o riduzioni dell’orario di lavoro concordate con Accordo sindacale, instaurazioni e cessazioni di rapporti di lavoro durante il periodo di cui al comma 2 del presente articolo.

L’importo forfettario aggiuntivo “una tantum” sopra indicato non sarà utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, ivi incluso il T.F.R.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le Parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali e/o miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “una tantum” indicati nel presente Accordo. Pertanto, tali importi erogati dall’1.1.2022,dovranno essere considerati assorbiti dalla stessa “una tantum” fino a concorrenza.

Con l’erogazione dell’importo forfettario aggiuntivo “una tantum” e tenuto conto di quanto previsto dal protocollo 12.12.2022, le Parti dichiarano definitivamente assolta ogni spettanza economica riferita o comunque riferibile all’intero periodo di carenza contrattuale (1.1.2020 – 31.3.2023), a qualsivoglia titolo“.

Questo è il testo ufficiale dell’una tantum commercio 2024. Vediamo di capire meglio come funziona.

Una tantum commercio luglio 2024: a chi spetta e chi è escluso

L’una tantum prevista dal rinnovo del CCNL Commercio spetta a tutti i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo del CCNL Commercio, che è la data del 22 marzo 2024.

Spetta a coloro che erano assunti nel periodo dal 1 gennaio 2022 al 31 marzo 2023.

E spetta per ogni mese lavorato da gennaio 2022 a marzo 2023.

Questo vuol dire che non spetta a tutti gli assunti dopo il 31 marzo 2023.

Quindi agli assunti nella seconda metà del 2023 e dal 2024, non spetta alcuna erogazione di una tantum.

Non solo, per molti lavoratori l’importo erogato dovrebbe essere inferiore alle attese.

Una tantum commercio e licenziamento, dimissioni, Naspi o cambio azienda

Un lavoratore chiede “Chi prende la naspi ha diritto all’una tantum?“, un altro lavoratore chiede “chi è in disoccupazione da inizio quest’anno avrà comunque l ‘unatantum?”

La risposta è che l’una tantum spetta a coloro che erano assunti nel periodo dal 1 gennaio 2022 al 31 marzo 2023. Spetta a coloro che erano in forza nella data del 22 marzo 2024. Se il rapporto di lavoro è stato cessato per licenziamento o dimissioni per giusta causa con diritto alla Naspi, ma sono rispettati questi requisiti, l’una tantum spetta perché comunque è un importo forfettario aggiuntivo “una tantum” ad integrazione di quanto concordato in materia con il Protocollo Straordinario di settore del 12 dicembre 2022.

Un ulteriore lavoratore chiede “se ho cambiato azienda a fine 2023 mi spetta? Ed è una cosa automatica o bisogna richiederla?

La risposta è che l’una tantum spetta solo se il lavoratore è assunto con il CCNL Commercio alla data del 22 marzo 2024 ed ha lavorato nel periodo dal 1 gennaio 2022 al 31 marzo 2023.

Un lavoratore chiede “Io ho dato le dimissioni nel periodo protetto ad aprile 2024. Ho lavorato fino a febbraio 23. Ho diritto a qualcosa?

Il lavoratore in questione è in forza alla data del 22 marzo 2024, ha diritto all’una tantum calcolato in base ai mesi lavorati da gennaio 2022 a marzo 2023.

Una tantum commercio pagamento automatico in busta paga

Molti lavoratori si chiedono se per avere l’una tantum commercio va presentata una domanda al datore di lavoro.

La risposta è che non occorre alcuna domanda ma il datore di lavoro è obbligato ad erogare l’una tantum in busta paga del lavoratore nelle mensilità di luglio 2024 e luglio 2025 (due tranche) se il lavoratore era assunto nel periodo periodo dal 1 gennaio 2022 al 31 marzo 2023 e se il lavoratore era in forza nella data del 22 marzo 2024.

Una tantum commercio luglio 2024: è assorbibile?

Nell’accordo c’è scritto che “Secondo consolidata prassi negoziale tra le Parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali e/o miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “una tantum” indicati nel presente Accordo. Pertanto, tali importi erogati dall’1.1.2022,dovranno essere considerati assorbiti dalla stessa “una tantum” fino a concorrenza“.

Quindi se il lavoratore ha percepito già importi che sono imputati come futuri aumenti contrattuali o miglioramenti contrattuali, l’una tantum viene assorbita.

Però ciò non vale per la voce di acconto sui futuri aumenti contrattuali presente in busta paga da aprile 2023, perché si tratta di una tranche di aumento contrattuale dovuto al rinnovo delle tabelle retributive, non come acconto assorbibile sull’una tantum.

In ogni caso nel CCNL Commercio c’è l’articolo 216 che tratta gli “Assorbimenti”: “A fronte di aumenti di tabelle, gli aumenti di merito concessi dalle aziende, nonché gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere assorbiti.

Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con riferimento alle attitudini e al rendimento del lavoratore.

Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei sei mesi immediatamente precedenti la scadenza del presente Contratto.

Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità, erogati dalle aziende indipendentemente dai Contratti collettivi stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte, in caso di aumento di tabella, solo se l’assorbimento sia stato previsto da eventuali Accordi sindacali oppure espressamente stabilito all’atto della concessione a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali erogati dall’1.1.2022″.

Detto in altre parole, l’una tantum è assorbibile solo se il datore di lavoro ha concesso un aumento, come ad esempio un superminimo assorbibile, che non è di merito, che non è un aumento dovuto a scatti di anzianità, ma è un aumento concesso al di fuori del CCNL con un atto unilaterale del datore di alvoro, ma dove sia stato espressamente prevista l’assorbibilità.

Una tantum commercio luglio 2024: quanto spetta realmente in busta paga

Il rinnovo del CCNL Commercio, rileggendo per bene, prevede che “Ad integrazione di quanto concordato in materia con il Protocollo Straordinario di settore del 12.12.2022, le Parti firmatarie del presente Accordo di rinnovo intendono completare l’integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, prevedendo, esclusivamente a favore dei lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo, la corresponsione di un importo forfettario aggiuntivo “una tantum” pari ad euro 350 sul IV livello lordi, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento. 

Ai soli fini del computo tale importo, suddivisibile in 15 quote mensili, o frazioni, verrà determinato in proporzione alla durata del rapporto ed all’effettivo servizio prestato nel periodo che va dall’1.1.2022 al 31.3.2023“.

Questo vuol dire che i 350 euro sono parametrati sul quarto livello del commercio e vengono erogati in due rate da 175 euro, ma solo per coloro che sono inquadrati nel quarto livello del commercio e hanno lavorato tutti i mesi che vanno da gennaio 2022 a marzo 2023.

Per tutto il resto dei lavoratori l’importo dell’una tantum va ricalcolato.

Importo teorico una tantum a luglio 2024

Per prima cosa rivediamo quale è l‘importo teorico dell’una tantum, sia totale che in due tranche erogate nelle buste paga di luglio 2024 e luglio 2025:

Livello Una tantum in busta paga a luglio 2024 Una tantum in busta paga a luglio 2025 Totale una tantum spettante
Quadri 303.81 € 303.81 € 607.62 €
Livello 1 273.67 € 273.67 € 547.34 €
Livello 2 236.73 € 236.73 € 473.46 €
Livello 3 202.34 € 202.34 € 404.68 €
Livello 4 175.00 € 175.00 € 350.00 €
Livello 5 158.11 € 158.11 € 316.22 €
Livello 6 141.95 € 141.95 € 283.90 €
Livello 7 121.53 € 121.53 € 243.06 €

Poi siccome il contratto prevede che ai soli fini del computo, l’importo è suddivisibile in 15 quote mensili e viene determinato in base alla durata del rapporto ed all’effettivo servizio prestato nel periodo che va da gennaio 2022 a marzo 2023, per ogni singolo lavoratore l’importo spettante si calcola moltiplicando l’importo mensile dell’una tantum (per ogni singola rata delle due tranche di luglio 2024 e luglio 2025) per il numero di mesi di lavoro prestato nel periodo gennaio 2022-marzo 2023, che sono appunto 15 mesi di vacanza contrattuale.

Importo teorico mensile a luglio 2024

Ecco l’importo teorico mensile dell’una tantum, sempre per ogni tranche di luglio 2024 e luglio 2025:

Livello Quota mensile
Quadri 20.25 €
Livello 1 18.24 €
Livello 2 15.78 €
Livello 3 13.49 €
Livello 4 11.67 €
Livello 5 10.54 €
Livello 6 9.46 €
Livello 7 8.10 €

Una volta calcolato per quanti mesi il lavoratore è stato in forza in azienda nel periodo che va da gennaio 2022 a marzo 2023, si può determinare l’importo spettante, per ognuna delle due tranche tra luglio 2024 e luglio 2025, in base ai mesi di lavoro prestati nel periodo di 15 mesi descritto.

Calcolo importo una tantum dal livello 4 al livello 7

Ecco l’importo lordo spettante per ogni tranche tra la busta paga di luglio 2024 e luglio 2025 per i livelli da 7 a livello 4:

Durata in mesi del rapporto dal 1 gennaio 2022 al 31 marzo 2023 Livello 7 Livello 6 Livello 5 Livello 4
1 8.10 € 9.46 € 10.54 € 11.67 €
2 16.20 € 18.93 € 21.08 € 23.33 €
3 24.31 € 28.39 € 31.62 € 35.00 €
4 32.41 € 37.85 € 42.16 € 46.67 €
5 40.51 € 47.32 € 52.70 € 58.33 €
6 48.61 € 56.78 € 63.24 € 70.00 €
7 56.71 € 66.24 € 73.78 € 81.67 €
8 64.82 € 75.71 € 84.33 € 93.33 €
9 72.92 € 85.17 € 94.87 € 105.00 €
10 81.02 € 94.63 € 105.41 € 116.67 €
11 89.12 € 104.10 € 115.95 € 128.33 €
12 97.22 € 113.56 € 126.49 € 140.00 €
13 105.33 € 123.02 € 137.03 € 151.67 €
14 113.43 € 132.49 € 147.57 € 163.33 €
15 121.53 € 141.95 € 158.11 € 175.00 €

Calcolo importo una tantum dal livello 3 al livello Quadri

Ecco l’importo lordo spettante per ogni tranche tra la busta paga di luglio 2024 e luglio 2025 per i livelli da 3 a livello Quadro:

Durata in mesi del rapporto dal 1 gennaio 2022 al 31 marzo 2023 Livello 3 Livello 2 Livello 1 Quadri
1 13.49 € 15.78 € 18.24 € 20.25 €
2 26.98 € 31.56 € 36.49 € 40.51 €
3 40.47 € 47.35 € 54.73 € 60.76 €
4 53.96 € 63.13 € 72.98 € 81.02 €
5 67.45 € 78.91 € 91.22 € 101.27 €
6 80.94 € 94.69 € 109.47 € 121.52 €
7 94.43 € 110.47 € 127.71 € 141.78 €
8 107.91 € 126.26 € 145.96 € 162.03 €
9 121.40 € 142.04 € 164.20 € 182.29 €
10 134.89 € 157.82 € 182.45 € 202.54 €
11 148.38 € 173.60 € 200.69 € 222.79 €
12 161.87 € 189.38 € 218.94 € 243.05 €
13 175.36 € 205.17 € 237.18 € 263.30 €
14 188.85 € 220.95 € 255.43 € 283.56 €
15 202.34 € 236.73 € 273.67 € 303.81 €

Sembra complicato il calcolo dell’una tantum commercio ma non lo è.

Una volta individuato l’importo teorico del proprio livello, bisogna andare a vedere quanti mesi si è lavorato nel periodo gennaio 2022 e marzo 2023 e poi dividere l’importo teorico diviso 15 e moltiplicarlo per i mesi di lavoro tra gennaio 2022 e marzo 2023, che è il periodo di vacanza contrattuale che dà diritto all’una tantum.

L’importo che si ottiene viene erogato sia a luglio 2024 che a luglio 2025.

C’è una cosa alla quale fare attenzione, ossia che “L’importo forfettario aggiuntivo “una tantum” sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di assenze o aspettative non retribuite, part-time, sospensioni e/o riduzioni dell’orario di lavoro concordate con Accordo sindacale, instaurazioni e cessazioni di rapporti di lavoro durante il periodo di cui al comma 2 del presente articolo“. Vediamo cosa significa.

Calcolo una tantum part-time commercio: importo ridotto

Nel caso dei part-time, quindi dei contratti a tempo parziale l’importo forfettario aggiuntivo una tantum va proporzionalmente ridotto.

Quindi ad esempio, il calcolo sopra descritto andrà riparametrato, quindi un part-time a 20 ore settimanali percepirà venti quarantesimi dell’importo calcolato. Che a sua volta è calcolato in base a quanti mesi il lavoratore ha lavorato da gennaio 2022 a marzo 2023.

Quindi un part-time commercio percepisce sicuramente un importo una tantum molto inferiore.

Una tantum apprendisti commercio a luglio 2024: come si calcola

L’accordo prevede che “Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra in misura riproporzionata in base al trattamento economico di cui al C.C.N.L. 30.7.2019 con le medesime decorrenze sopra stabilite“.

Questo vuol dire che ad esempio un apprendista livello 4 del commercio assunto il 1 gennaio 2022, ha diritto all’importo pieno dell’una tantum ma calcolato in base a quale livello?

Il livello di inquadramento alla data del 22 marzo 2024, quindi nel caso in questione viene calcolato secondo il livello 5, perché nei primi 18 mesi di inquadramento il lavoratore è sottoinquadrato nel livello 6, nei successivi 18 mesi nel livello 5. E alla data del 22 marzo 2024, l’apprendista si trova nel 25 esimo mese di contratto, quindi nell’inquadramento a livello 5.

E quindi percepirà l’una tantum in base al livello 5 ed avendo lavorato dal 1 gennaio 2022 al 31 marzo 2023 per tutti i 15 mesi previsti, percepirà l’una tantum per intero.

Quali assenze riducono ulteriormente l’una tantum in busta paga

L’importo forfettario aggiuntivo “una tantum” sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di:

  • assenze o aspettative non retribuite,
  • sospensioni e/o riduzioni dell’orario di lavoro concordate con Accordo sindacale.

Questo vuol dire che l’assenza giustificata per ferie, permessi, malattia, infortunio, congedo parentale, congedo di paternità, ecc., nel periodo che va da gennaio 2022 a marzo 2023, non determina una riduzione dell’una tantum, che spetta in misura piena.

Diverso è il caso delle assenze o aspettative non retribuite, per le quali vanno decurtati dal calcolo i periodi di assenza.

Così come sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro intervenute da gennaio 2022 a marzo 2023 determinano il diritto ad un rateo di una tantum in meno per ogni mese di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, come ad esempio la cassa integrazione.



 

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