Come già evidenziato nella sopra citata comunicazione dello scorso dicembre, per richiedere l’accreditamento dei corsi che, ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento per la formazione professionale continua (cd. “Regolamento FPC”), potranno essere ritenuti equipollenti con la formazione iniziale e biennale dei gestori della crisi da sovraindebitamento, dovrà essere utilizzato il codice materia D.4.19 “La crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012: l’istituto, i destinatari della normativa, la procedura. L’organismo e il gestore della crisi”.
Le ore dell’evento per le quali si potrà chiedere l’equipollenza, non dovranno essere inferiori a 12.
L’Informativa n. 23 in commento precisa, altresì, che nel caso in cui si chiedano in accreditamento i corsi di formazione iniziale e/o di aggiornamento nella materia della crisi d’impresa e dell’insolvenza utili per l’iscrizione e per il mantenimento dell’iscrizione nell’albo di cui all’articolo 356 del Codice della crisi d’impresa (CCII), al fine dell’accreditamento dell’evento sarà necessario:
- specificare nella locandina dell’evento che il corso è valido anche ai fini dell’assolvimento formativo di cui all’articolo 4, comma 5, lett. b) e d), del D.M. n. 202/2014;
- indicare nella locandina dell’evento, le lezioni che consentono l’assolvimento formativo di cui all’articolo 4, comma 5, lett. b) e d), del D.M. n. 202/2014 (le ore dell’evento per le quali si chiede l’equipollenza non dovranno essere inferiori a 12);
- indicare i codici materia (riportati nella tabella contenuta nell’Informativa in commento) in corrispondenza dei diversi argomenti del corso definiti coerentemente ai contenuti analitici indicati nel paragrafo 4.4 delle Linee guida adottate dalla Scuola Superiore della Magistratura il 1° febbraio 2023.
A tal proposito, in una tabella riepilogativa contenuta nell’Informativa n. 23 in esame, sono indicati da una parte i contenuti analitici del corso (paragrafo 4.4 delle Linee guida della SSM del 01.02.2023) e, dall’altra, i codici materia (Allegato 1, Regolamento FPC).
Il Consiglio Nazionale, inoltre, ricorda come, affinché il corso per l’iscrizione e/o per il mantenimento dell’iscrizione nell’albo di cui all’articolo 356 del Codice della crisi d’impresa (CCII) possa essere in parte considerato equipollente ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento FPC e, quindi, consentire l’assolvimento dell’obbligo formativo anche per i gestori della crisi OCC, il numero delle ore classificate con il codice D.4.19 non potrà essere inferiore a 12.
Per completezza e per una maggiore comprensione di quanto appena sopra esposto, si ricorda che, il summenzionato articolo 7 del Regolamento FPC prevede che “la partecipazione a corsi di formazione, rientranti fra le attività di ‘formazione’ di cui all’articolo 1, comma 5, che hanno una durata non inferiore a 12 ore e hanno ad oggetto le materie rientranti nell’ambito disciplinare della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore, consente di assolvere all’obbligo formativo iniziale e di aggiornamento biennale previsto per i gestori della crisi dall’articolo 4, comma 5, lett. b) e d), del D.M. 24 settembre 2014, n. 202”.
È, altresì, specificato che, nel caso in cui il corso sia ritenuto equipollente, dovranno essere rilasciati due distinti attestati di partecipazione:
- uno, nel quale s’attesta la partecipazione al corso per non meno di 40 ore per l’iscrizione ed il mantenimento dell’iscrizione nell’albo di cui all’articolo 356 CCII;
- l’altro, nel quale s’attesta la partecipazione al corso per non meno di 12 ore e che il medesimo corso è ritenuto equipollente ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento FPC per l’assolvimento dell’obbligo formativo dei gestori della crisi OCC.
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