A cura della Redazione.
Il caso: La Corte d’Appello di Cagliari, ribaltando l’esito del giudizio di primo grado, accoglieva la domanda di restituzione dell’acconto di € 20.000,00 proposta da Tizia (promissaria acquirente di un immobile in virtù di preliminare) nei confronti di Caio e Mevia (promittenti venditori); la Corte territoriale evidenziava in motivazione che:
a) in seguito all’inadempimento del preliminare da parte di Tizia per mancato ottenimento del mutuo, i convenuti non avevano mai avanzato nessuna richiesta di adempimento o di ulteriori danni;
b) l’assenza di qualsiasi manifestazione di interesse all’esecuzione del contratto da parte dei promittenti venditori lasciava intendere la mancanza di un reciproco interesse all’esecuzione del contratto e conseguentemente lasciava intendere che lo stesso si fosse risolto per mutuo dissenso, anche se, invero, trattandosi di immobile, era necessaria la forma scritta;
c) era quindi dovuta la restituzione dell’acconto alla promissaria acquirente.
Caio e Mevia ricorrono in Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 1350 cc: per i ricorrenti la Corte d’Appello ha errato nel dichiarare lo scioglimento del preliminare per mutuo dissenso in assenza di un accordo risolutorio consacrato in forma scritta.
La Cassazione, nel riconoscere la fondatezza della doglianza, osserva che:
a) la risoluzione consensuale di un contratto preliminare riguardante il trasferimento, la costituzione o l’estinzione di diritti reali immobiliari è soggetta al requisito della forma scritta “ad substantiam” ;
b) è dunque incorsa in palese errore di diritto la Corte territoriale laddove, pur nella consapevolezza della necessità della forma scritta, ha tuttavia ritenuto che il preliminare si fosse risolto per mutuo dissenso sulla base del comportamento delle parti, in assenza del requisito formale.
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