L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato numerose
nuove FAQ sul credito d’imposta
per investimenti nella ZES unica, il contributo
istituito con l’art. 16 del D. L. n. 124/2023, destinato alle
imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali
destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono
impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno.
Zes Unica: le FAQ del Fisco sui crediti d’imposta
Il credito d’imposta previsto viene commisurato all’ammontare
degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15
novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di
investimento, di 100 milioni di euro. Non possono essere agevolati
progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo
inferiore a 200mila euro.
Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione, è
concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti
dal c.d. “Regolamento GBER”, ed è cumulabile con:
- aiuti de minimis;
- altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi
ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al
superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati
consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento - altre misure agevolative, che non siano qualificabili come
aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 TFUE, fermo restando quanto
previsto dall’art. 38, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n.
19.
Per il riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo
sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle
stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa vanno
certificati da un revisore legale dei conti.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al
credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa
nota con successivo provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate, che verrà emanato entro il
prossimo 22 luglio.
Quando si può usare il credito ZES
Il credito non può essere utilizzato prima della data di
realizzazione dell’investimento. In particolare, il credito è
utilizzabile:
- per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati
alla data di invio della comunicazione per i quali è stata
rilasciata la certificazione richiesta e sono state ricevute nello
SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno
lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui
sopra; - per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati
alla data di invio della comunicazione, per i quali è stata
rilasciata la certificazione, non documentabili tramite l’emissione
di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di
locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo
al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate
comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta,
previa verificvda documentale della certificazione da parte del
Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari.
Per comunicare l’avvenuta realizzazione degli investimenti
oppure il ricevimento della certificazione e/o delle fatture
elettroniche, dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025, per
poter utilizzare il relativo credito d’imposta, è necessario
presentare una o più comunicazioni integrative.
Le FAQ sul credito d’imposta per investimenti nella ZES
Sono sei gli ambiti di spiegazione delle FAQ pubblicate dal
Fisco:
- Modalità termini richiesta e fruizione credito d’imposta
- Settori e investimenti ammissibili
- Immobili
- Cumulabilità
- Aree ammissibili
- Varie
Riportiamo il testo integrale nelle pagine successive.
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