Saranno considerate abitabili le abitazioni con un’altezza di 2.40 metri e una superficie totale di 28 metri quadrati se ci sono due persone, mentre si scende a 20 metri per il monolocale singolo (una persona)
La Camera ha approvato, nella seduta del 19 luglio 2024, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 69/2024, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica – Salva Casa, sul quale giovedì 18 luglio era stata votata la questione di fiducia.
Il provvedimento passa quindi all’esame del Senato per la definitiva approvazione che dovrà avvenire entro il 28 luglio: seguirà pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore della legge.
Con l’ausilio del dossier del Parlamento, vediamo le specifiche sui nuovi requisiti di altezza minima e superficie minima degli edifici (abitabilità).
Altezze e superfici per ottenere l’agibilità: come cambiano le regole
L’articolo 1, comma 1, lettera c-bis), introdotto nel corso dell’esame in sede referente, inserisce i nuovi commi 5-bis, 5-ter e 5-quater all’articolo 24 del Testo Unico Edilizia, riguardante il certificato di agibilità degli edifici.
Il comma 5-bis, in particolare, prevede i criteri di conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nelle more della definizione dei requisiti mediante decreto del Ministro della Salute da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza unificata, prevista dall’articolo 20 comma 1-bis del TUE.
In particolare, il tecnico progettista abilitato assevera, ai fini della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), la suddetta conformità nei seguenti casi:
- locali con un’altezza minima interna inferiore a 2,70 metri, fino al limite massimo di 2,40 metri;
- alloggio a singola stanza, per una persona, con una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati e, per due persone, inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati.
Le condizioni per l’agibilità ‘allargata’
Attenzione però: l’asseverazione di cui sopra può essere resa laddove è soddisfatto il requisito dell’adattabilità, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236/1989, e contemporaneamente è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
- i locali sono situati in edifici sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie;
- è contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell’alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d’aria trasversali e dall’impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari.
Senza queste condizioni l’altezza minima resta a 2.70 metri e le superfici minime, per una e due persone, rispettivamente a 28 e 38 metri quadrati.
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