L’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)
definisce puntualmente il procedimento per il rilascio del permesso
di costruire, stabilendo che decorso inutilmente il termine per
l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il
responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla
domanda di permesso di costruire si intende formato il
silenzio-assenso. Restano salvi i casi in cui sussistano vincoli
relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o
culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli
articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Silenzio-assenso e permesso di costruire
Il binomio permesso di costruire-silenzio-assenso è stato
oggetto di parecchi interventi della giustizia amministrativa. Tra
le ultimissime pronunce ricordiamo quella del Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia che con la sentenza n.
518/2024 ha confermato che:
- la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica non
costituisce condizione necessaria ai fini della formazione del
silenzio-assenso; - la conformità dell’intervento alla normativa urbanistico
edilizia costituisce requisito di validità del titolo tacito
formatosi con il silenzio-assenso e non requisito di
perfezionamento della fattispecie; - il titolo edilizio si forma per il solo decorso del tempo salva
la possibilità per l’amministrazione, qualora accerti che
l’intervento non sia conforme, di intervenire esercitando il potere
di autotutela.
L’argomento “silenzio-assenso” è stato nuovamente affrontato dal
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con la sentenza n.
8282/2024 che ha preliminarmente confermato i diversi indirizzi
della giurisprudenza:
- quello secondo cui prevale una concezione sostanziale del
silenzio assenso e per cui il perfezionamento della fattispecie è
legato non solo alla completezza formale della domanda e al decorso
del tempo, ma anche alla contestuale presenza di tutte le
condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge, con
la conseguenza che il silenzio assenso non si forma nel caso in cui
la fattispecie rappresentata non sia conforme a quella
normativamente prevista (secondo tale tesi, il binomio è
esistenza/inesistenza del silenzio assenso, con il corollario che
può esistere solo un provvedimento tacito di accoglimento
legittimo) - quello secondo cui prevale una concezione formale del silenzio
assenso e per cui la formazione tacita del provvedimento è
subordinata alla mera presentazione dell’istanza ed al decorrere
del tempo previsto dalla legge (una volta trascorso il termine di
legge, è legittimità/illegittimità del silenzio assenso, con il
corollario che può esistere anche un provvedimento tacito di
accoglimento illegittimo).
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