In tema di sovraindebitamento, è ammissibile la nomina di un gestore iscritto nel medesimo Albo professionale del soggetto in stato di sovraindebitamento, purché in capo al gestore individuato dal referente ricorrano i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa e dal Regolamento di funzionamento dell’OCC e risultanti dalla dichiarazione da lui resa al momento dell’accettazione dell’incarico. Lo ha chiarito il CNDCEC con il pronto ordini n. 118 del 26 maggio 2022.
Il CNDCEC ha pubblicato il pronto ordini n.118 del 26 maggio 2022 in tema di sovraindebitamento.
La scelta dell’OCC da adire è lasciata allo stesso debitore nel rispetto del criterio di competenza territoriale definito dal combinato disposto degli artt. 7, comma 1, e 9, comma 1 della legge n. 3/2012, ai sensi del quale la funzione di ausilio è attribuita all’OCC avente sede nel circondario del Tribunale del luogo di residenza o sede del debitore.
Ciò posto, v’è da dire che, nell’ambito della cornice normativa che regola la gestione delle procedure di sovraindebitamento, si rinvengono specifiche disposizioni dettate per escludere che si possano verificare situazioni di compromissione dell’indipendenza, della neutralità e dell’imparzialità del gestore della crisi.
L’art. 11 d.m. n. 202/2014, infatti, declina precipui obblighi del gestore della crisi e dei suoi ausiliari nello svolgimento del proprio incarico. Il gestore è tenuto all’obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso in ragione dell’opera o del servizio; egli inoltre è tenuto a sottoscrivere per ogni affare per il quale è designato una dichiarazione di indipendenza che, prima di dare inizio alla gestione dell’affare, deve rendere nota al tribunale, secondo le modalità indicate dalla normativa.
Il gestore è considerato indipendente quando:
-non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all’operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza;
– in ogni caso, è in possesso dei requisiti individuati nell’art. 2399 c.c.3 ;
– negli ultimi cinque anni, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, non ha prestato attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero non ha partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.
Tuttavia, occorre evidenziare come il Regolamento di funzionamento dell’OCC possa recare ulteriori e più stringenti previsioni di incompatibilità, prevedendo ulteriori ipotesi in cui l’indipendenza, la neutralità e l’imparzialità del gestore possa risultare compromessa.
E’ ammissibile la nomina di un gestore iscritto nel medesimo Albo professionale del soggetto in stato di sovraindebitamento, purché in capo al gestore individuato dal referente ricorrano i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa e dal Regolamento di funzionamento dell’OCC e risultanti dalla dichiarazione da lui resa al momento dell’accettazione dell’incarico.
A cura della Redazione
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