La contestazione circa la sussistenza del credito – fatto valere con un intervento non titolato fondato su scritture contabili del creditore – non può essere sollevata mediante opposizione all’esecuzione.
Il Tribunale di Roma, nella recente ordinanza in commento, è stato chiamato a pronunciarsi sull’opposizione avanzata dal debitore per l’insussistenza del diritto di credito di un creditore intervenuto non titolato, nonché sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo sotteso a tale intervento.
La corte di merito, rilevando una contraddizione in termini, ha rigettato l’opposizione partendo dalla struttura bifasica dell’intervento, disciplinato dall’art. 499 c.p.c., come enucleata e precisata dall’ormai unanime orientamento giurisprudenziale.
Nella prima fase, alla carenza del titolo si sopperisce con il riconoscimento/disconoscimento del debitore che controbilancia il privilegio concesso al creditore di agire senza titolo.
Alla seconda fase il creditore accede successivamente all’esercizio della facoltà del debitore. Il riconoscimento anche tacito del credito equipara l’intervento non titolato ad un intervento titolato. Il disconoscimento invece comparta un duplice onere per il creditore, il quale dovrà presentare istanza per chiedere l’accantonamento delle somme che potrebbero spettargli se conseguisse il titolo nonché attivarsi entro 30 giorni dal disconoscimento per conseguire un valido titolo esecutivo.
Il Tribunale ha pertanto ritenuto che le pretese del creditore intervenuto senza titolo non potessero essere fatte valere mediante lo strumento dell’opposizione all’esecuzione e ha rigettato l’istanza di sospensione in quando non esaminabile.
Tribunale di Roma, ordinanza dell’1 febbraio 2018 (leggi l’ordinanza)
Ludovica Citarella – l.citarella@lascalaw.com
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