Il decreto legge DL 69/2024 ribattezzato “salva casa” è stato approvato in Commissione Ambiente e lavori pubblici della Camera e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento contiene al suo interno una serie di misure volte a sanare i piccoli abusi edilizi che riguardano – come ha detto il ministro Matteo Salvini – la maggior parte delle abitazioni degli italiani.
Tante le novità e i requisiti introdotti per accedere al condono edilizio: scopriamo i dettagli in questo articolo.
Salva casa, via libera ai mini appartamenti
Il piano salva casa conferma i requisiti “originari” previsti per i micro-appartamenti, ovvero:
- la superficie minima per una persona scende da 28 a 20 metri quadrati, e per due persone da 38 a 28 metri quadrati;
- le altezze minime interne vengono ridotte da 2,70 a 2,40 metri.
Restano in vigore le deroghe per corridoi, disimpegni, bagni, ripostigli e comuni montani sopra i 1.000 metri. I locali, inoltre, devono trovarsi all’interno di edifici migliorati o ristrutturati per garantire condizioni igienico-sanitarie idonee.
Queste condizioni sono richieste sia per ottenere abitabilità dal professionista, sia per “l’acquisizione dell’assenso dell’amministrazione competente, fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente”.
Cambio destinazione d’uso più facile
Grazie all’approvazione di un emendamento in Commissione viene semplificata la procedura per il cambio di destinazione d’uso degli immobili, senza distinzione se con opere o senza.
Il cambio, sia con che senza opere, quindi, sarà “sempre consentito” all’interno della stessa categoria funzionale, nel rispetto delle normative di settore, “ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni”.
Per gli immobili al piano terra o seminterrati il passaggio alla destinazione residenziale “è disciplinato dalla legislazione regionale”.
Decreto salva casa: le tolleranze
Vengono poi introdotte alcune tolleranze agli interventi eseguiti entro il 24 maggio 2024, cioè le differenze tra quanto progettato e quanto effettivamente realizzato.
Per unità immobiliari sotto i 60 metri quadrati, sono tollerati scostamenti fino al 6%: in altre parole, per gli interventi eseguiti entro il 24 maggio 2024 il mancato rispetto dei parametri “non costituisce violazione edilizia” se contenuto entro i limiti del 6% delle misure previste nel titolo abilitativo.
Per gli immobili con superficie utile superiore, invece, valgono i seguenti limiti:
- superficie superiore a 500 metri quadrati, la tolleranza è del 2%;
- superficie compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati, tolleranza del 3%;
- superficie compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati, tolleranza del 4%;
- superficie fino a 100 metri quadrati, tolleranza del 5%.
Altre norme e regole
I sottotetti e le mansarde sono abitabili. Una norma stabilisce che il recupero è consentito “a condizione che siano rispettati i limiti di distanza vigenti all’epoca della realizzazione dell’edificio, che non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all’area del sottotetto come delimitata dalle pareti perimetrali e che sia rispettata l’altezza massima dell’edificio assentita dal titolo che ha previsto la costruzione del medesimo. Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali più favorevoli”.
Inoltre, il decreto salva casa elimina l’obbligo della doppia conformità che “intasa gli uffici comunali”. Da ora in avanti, quindi, non sarà necessaria questa verifica non solo per le parziali difformità ma nemmeno per le variazioni essenziali.
Emendamenti al decreto salva casa
In merito all’emendamento Vajont, proposto dalla Lega, il decreto salva-casa stabilisce che il “rilascio del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero l’accertamento dello stato dei lavori sulla base dei quali è stata erogata la rata del saldo del contributo, tiene luogo, a tutti gli effetti, del certificato di abitabilità o di agibilità, ferma restando la conformità delle opere realizzate alla disciplina edilizia e urbanistica vigente al momento di realizzazione dell’intervento edilizio”.
Un altro emendamento consente ai Comuni di utilizzare le somme derivanti dalle sanzioni per la sanatoria delle difformità urbanistiche e dall’alienazione di immobili interessati da abusi, anche per completare o demolire le opere pubbliche incompiute. Salta invece la norma salva-Milano.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui