Nel contratto di rent to buy tra il debitore esecutato ed il terzo opponente non si verifica alcun fenomeno traslativo in favore di quest’ultimo, ma soltanto la concessione del bene in godimento in funzione di una successiva alienazione.
Questo è il principio affermato dal Tribunale di Lecce con la recente sentenza del 30 giugno 2021.
La vicenda trae origine dall’opposizione di terzo sul presupposto che la società esecutata che le aveva concesso il godimento degli immobili con contratto di rent to buy fosse stato trascritto in data antecedente al pignoramento.
Preliminarmente il Tribunale di Lecce ha osservato che il rent to buy è una nuova forma contrattuale introdotta recentemente nell’ ordinamento italiano, con cui il proprietario consegna fin da subito l’immobile al conduttore nonché futuro acquirente, il quale paga il canone e solo dopo un periodo di tempo fissato nello stesso contratto il conduttore può decidere se acquistare il bene, detraendo dal prezzo una parte dei canoni già pagati.
Infatti, tale contratto è finalizzato al godimento dell’immobile e solamente successivamente all’alienazione di quest’ultimo.
Inoltre, l’ill.mo giudice ha evidenziato come dal contratto stipulato dalle parti emerga chiaramente che con tale contratto, sottoscritto tra il debitore esecutato ed il terzo opponente, non si è verificato alcun fenomeno traslativo, ma soltanto la concessione del bene in godimento in funzione di una successiva alienazione.
Infatti, l’articolo 23 della legge n. 164 del 2014 stabilisce che I contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono l’immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto
Alla luce di quanto sopra il Tribunale di Lecce ha rigettato l’opposizione di terzo in quanto infondata.
Difatti, la circostanza poi che tale contratto di rent to buy sia stato trascritto anteriormente al pignoramento non rileva ai fini di un attuale riconoscimento in capo alla società terza opponente di un diritto di proprietà o altro diritto reale rilevante ai fini della proposizione dell’opposizione all’esecuzione ex art. 619 c.p.c.
Tutto questo in quanto non si è verificata allo stato alcuna fattispecie traslativa dell’intero compendio pignorato in suo favore.
In particolare, il Tribunale di Lecce ha specificato che, Il D.L. 133/2014 imponendo l’obbligo di trascrizione ai sensi dell’art. 2645 bis c.c., mira solo a tutelare il conduttore limitatamente agli atti dispositivi del concedente in favore dei terzi, garantendo la continuazione del rapporto contrattuale.
In conclusione, alla luce di quanto sopra, si evince che il contratto di rent to buy anche se trascritto anteriormente ad un atto di pignoramento non ha alcuna rilevanza in quanto l’effetto traslativo non si è ancora compiuto.
Trib. Lecce, 30 giugno 2021
Mirko Martini – m.martini@lascalaw.com
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