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Con la pubblicazione della Legge 21.10.2021 n. 147 (Gazz. Uff. 23.10.2021, n. 254) è stato convertito il D.L. 24.07.2021 n. 118 (testo in calce) che prevede misure urgenti in materia di crisi d’impresa e risanamento aziendale.

La legge ha introdotto non solo il nuovo strumento della “composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa” diretto a cogliere le situazioni di probabile insolvenza in cui possono venirsi a trovare gli imprenditori, ma ha anche disposto il rinvio al 16.05.2022 dell’entrata in vigore del D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) ed il differimento al 31.12.2023 dell’applicazione delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi (Titolo II, Parte Prima del D.lgs. n. 14/2019).

1. Composizione negoziata per la soluzione della crisi

Come si è avuto modo di anticipare, la novità più rilevante introdotta dal D.L. n. 118/2021, oggetto di conversione, è sicuramente rappresentata dallo strumento della “composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa” finalizzato a sostenere le imprese in crisi ai fini del risanamento aziendale.

Con decorrenza dal prossimo 15.11.2021, gli imprenditori commerciali ed agricoli iscritti nel Registro delle imprese che si trovano in una condizione di squilibrio patrimoniale od economico – finanziario tanto da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, avranno dunque la possibilità di accedere, su base volontaria, alla nuova procedura prevista dagli artt. 2 e ss del D.L. n. 118/2021.

Gli imprenditori potranno richiedere al segretario generale della Camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa la nomina di un esperto indipendente, il cui compito è quello di agevolare le trattative con i creditori e gli eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento dello stato di crisi anche attraverso il ricorso al trasferimento dell’azienda o di rami di essa.

Per quanto riguarda le società, la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza deve essere segnalata, per iscritto, all’organo amministrativo da parte dell’organo di controllo societario ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 del D.L. n. 118/2021.

2. Controlli interni

Si evidenzia che in sede di conversione è stato inserito l’art. 1-bis al D.L. n. 118/2021 con il quale viene modificato l’art. 379, comma 3, del D.lgs. n. 14/2019, essendo stato disposto che le parole “dei bilanci relativi all’esercizio 2021” vengano sostituite da “dei bilanci relativi all’esercizio 2022”.

L’art. 2477, comma 2 e 3, c.c., così come modificato dall’art. 379 del D.lgs. n. 14/2019 e dall’art. 2-bis, comma 2, D.L. n. 32/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 55/2019 prevede l’obbligo, a decorrere dal 18.06.2019, di nomina dell’organo di controllo o del revisore per la società quando:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità (in questo caso l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore ex art. 2477, comma 3, lett. c, c.c. cessa quando, per 3 esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti)

Alla luce di quanto previsto dall’art. 1 bis del D.L. 24.08.2021. n. 118, le s.r.l. e le società cooperative costituite alla data del 16.03.2019 devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni dell’art. 2477, comma 2 e 3, c.c. entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022 (anziché al 2021).

3. Piattaforma telematica

L’art. 3 del D.L. n. 118/2021 prevede che venga istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna Camera di commercio.

A seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione, la piattaforma è gestita dal sistema delle Camere di commercio tramite Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico.

Sulla piattaforma sono disponibili:

  • una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento;
  • un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati;

In sede di conversione del D.L. n. 118/2021, è stato altresì aggiunto alla lista sopra richiamata il protocollo di conduzione della composizione negoziata.

Il legislatore ha inoltre previsto che la struttura della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo devono essere definiti con un apposito decreto dirigenziale del Ministero della giustizia da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 118/2021.

A tale proposito, si evidenzia che è stato recentemente emanato il D.M. 28.09.2021 per quanto concerne il test pratico per la verifica della ragionevole probabilità di risanamento.

4. Elenco degli esperti

Secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 3, del D.L. n. 118/2021, l’esperto va scelto da un apposito elenco formato presso la Camera di commercio di ciascun capoluogo di Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano all’interno del quale possono essere inseriti:

  • gli iscritti da almeno 5 anni all’Albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili e all’Albo degli Avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
  • gli iscritti da almeno 5 anni all’Albo dei Consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in 3 casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati;
  • coloro che, pur non iscritti in Albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza;

L’iscrizione all’elenco degli esperti è subordinata al possesso della specifica formazione prevista con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.

A seguito delle modifiche apportate in sede di conversione all’art. 3, comma 5, del D.L. n. 118/2021, sono state cambiate le modalità di presentazione della domanda di iscrizione all’elenco degli esperti, in quanto è stata effettuata una distinzione tra i professionisti iscritti in albi rispetto a coloro che non risultano iscritti ad alcun ordine professionale:

  • i professionisti devono infatti presentare la domanda di iscrizione agli Ordini professionali di appartenenza e non più presso la Camera di commercio del capoluogo di Regione o delle Provincie di Trento e Bolzano;
  • coloro che non sono invece iscritti in Albi professionali devono presentare la domanda di iscrizione alla Camera di commercio del capoluogo di Regione e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano competente per il luogo di residenza;

La domanda di iscrizione all’elenco degli esperti deve essere corredata da:

  • documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 del D.L. n. 118/2021;
  • curriculum vitae oggetto di autocertificazione ai sensi dell’art. 46 ed art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all’atto della nomina come titolo di preferenza;
  • consenso dell’interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (UE) n. 2016/679, anche ai fini della pubblicazione nell’apposita sezione del sito internet della Camera di commercio di cui all’art. 3, comma 9, del D.L. n. 118/2021;

La domanda è respinta nel caso in cui non venga corredata dai requisiti sopra richiamati ma può essere ripresentata.

Sono state rese più rilevanti le funzioni riservate agli Ordini professionali ai quali sono stati infatti affidati i compiti di:

  • verificare la completezza della domanda e della documentazione;
  • comunicare i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti alla Camera di commercio del capoluogo della Regione in cui si trovano o alla Camera di commercio delle Province autonome di Trento e di Bolzano per quanto concerne i soggetti non iscritti in albi ai fini dell’inserimento nell’elenco degli esperti;

Gli Ordini professionali e le Camere di commercio debbono altresì designare i responsabili della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento dei dati degli iscritti all’elenco unico e del trattamento dei dati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003.

I responsabili hanno il compito di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti secondo quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 455/2000.

Un’ulteriore funzione che gli Ordini professionali debbono svolgere tramite i Consigli nazionali  riguarda la regolamentazione delle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti e comunicati alle Camere di commercio ai fini della formazione dell’elenco degli esperti.

Ai sensi del novellato art. 3, comma 5, del D.L. n. 118/2021, gli Ordini professionali hanno altresì il dovere di comunicare tempestivamente alle Camere di commercio:

  • l’adozione, nei confronti dei propri iscritti, di sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dai singoli ordinamenti;
  • la cancellazione dei professionisti dagli Albi professionali di appartenenza perché vengano cancellati dall’elenco degli esperti;

Ne discende pertanto che la conservazione dell’iscrizione nell’elenco degli esperti è subordinata all’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza e l’assenza di sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dai singoli ordinamenti.

Dopo aver ricevuto le comunicazioni di competenza degli Ordini professionali, le Camere di commercio  devono provvedere senza indugio a:

  • aggiornare l’elenco unico;
  • curare direttamente l’aggiornamento dei dati dei soggetti non iscritti in albi e procedere alla loro cancellazione ove sia intervenuta una causa di ineleggibilità ai sensi dell’art. 2382 c.c.;

5. Nomina dell’esperto

La nomina dell’esperto è effettuata da una commissione costituita presso le Camere di commercio dei capoluoghi di Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che hanno ricevuto l’istanza di cui all’art. 2 del D.L. n. 118/2021.

La commissione è composta da:

  • un magistrato designato dal Presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale del capoluogo di Regione o della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la Camera di commercio che ha ricevuto l’istanza;
  • un membro designato dal Presidente della Camera di commercio presso la quale è costituita la commissione;
  • un membro designato dal Prefetto del capoluogo di Regione o della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la Camera di commercio che ha ricevuto l’istanza;

Per effetto di una modifica apportata in sede di conversione all’art. 3, comma 8, del D.L. n. 118/2021, la commissione è coordinata dal membro più anziano e decide a maggioranza.

Il segretario generale della Camera di commercio deve comunicare l’istanza entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione (non più il giorno stesso così come previsto nella previgente formulazione) alla commissione unitamente ad una nota sintetica contenente l’indicazione del volume d’affari, del numero dei dipendenti e del settore in cui opera l’impresa richiedente.

La Commissione, entro 5 giorni lavorativi, provvede alla nomina dell’esperto nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti nell’elenco secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di 2 incarichi contemporaneamente. La nomina può avvenire anche al di fuori dell’ambito regionale. La commissione deve tenere conto della complessiva esperienza formativa risultante dal curriculum vitae dell’esperto di cui all’art. 3, comma 5, del D.L. n. 118/2021.

Per poter assicurare l’assoluta trasparenza dell’operato della commissione, l’art. 3, comma 9, del D.L. n. 118/2021 prevede che gli incarichi conferiti e il curriculum vitae dell’esperto nominato siano pubblicati senza indugio in apposita sezione del sito internet istituzionale della Camera di commercio del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l’elenco presso il quale l’esperto è iscritto nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003.

6. Requisito di indipendenza dell’esperto

Alla luce della particolare delicatezza dell’incarico affidato all’esperto, l’art. 4 del D.L. n. 118/2021 prevede che debba essere soddisfatto il requisito dell’indipendenza.

In sede di conversione è stata aggiunta al comma 1 dell’art. 4 del D.L. n. 118/2021, la previsione in forza della quale chi ha svolto l’incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l’imprenditore se non sono decorsi almeno 2 anni dall’archiviazione della composizione negoziata.

È stato precisato che l’esperto non solo deve operare in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente, ma è altresì terzo rispetto a tutte le parti.

Nel corso dell’espletamento dell’incarico, l’esperto può avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l’imprenditore, e di un revisore legale. Si deve trattare di soggetti non legati all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale.

Secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 6, del D.L. n. 118/2021, la commissione può disporre la sostituzione dell’esperto nel caso vengano formulate dalle parti osservazioni sulla mancanza requisito della indipendenza. La richiesta di sostituzione va presentata al segretario generale della Camera di commercio entro 3 giorni dalla comunicazione della convocazione.

7. Durata dell’incarico dell’esperto

è stata inoltre introdotta in sede di conversione una specifica scadenza temporale rispetto alla durata dell’incarico dell’esperto.

L’art. 5, comma 7, del D.L. n. 118/2021 dispone che l’incarico affidato all’esperto deve ritenersi concluso quando, decorsi 180 giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di cui all’art. 2, comma 1.

La norma novellata fissa in 180 giorni il termine per la prosecuzione dell’incarico quando ne venga fatta richiesta da tutte le parti e vi sia il consenso dell’esperto.

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8. Termine annuale per la presentazione di una nuova istanza di nomina dell’esperto

è altresì significativa la modifica contenuta nell’art. 5, comma 8-ter, del D.L. n. 118/2021 , essendo stata introdotta la preclusione per l’imprenditore di presentare una nuova istanza di nomina dell’esperto prima che sia decorso 1 anno dall’archiviazione dell’istanza stessa ai sensi dell’art. 2, comma 1.

9. Sospensione degli obblighi di cui all’art. 2446 c.c. ed art. 2447 c.c.

In sede di conversione è stato integralmente sostituito l’art. 8 del D.L. 24.08.2021 n. 118 in forza del quale l’imprenditore può dichiarare che, sino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata:

  • non si applicano nei suoi confronti l’art. 2446, comma 2 e 3, c.c., l’art. 2447 c.c., l’art. 2482-bis comma 5 e 6, c.c. e l’art. 2482-ter c.c.;
  • non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui all’art. 2484, comma 1, n. 4, c.c. ed art. 2545-duodecies c.c.;

La richiesta deve essere formulata dall’imprenditore con l’istanza di nomina dell’esperto o con la dichiarazione presentata attraverso le modalità di cui all’art. 5, comma 1, del D.L. n. 118/2021, vale a dire mediante l’inserimento nella piattaforma telematica.

L’istanza o la dichiarazione debbono essere altresì pubblicate nel Registro delle imprese ed i relativi effetti iniziano a decorrere dalla pubblicazione.

10. Misure protettive

Secondo quanto previsto dall’art. 7 del D.L. n. 118/2021, modificato in sede di conversione, la pubblicità nel Registro delle imprese è rilevante anche per quanto concerne la presentazione del ricorso al Tribunale individuato ai sensi dell’art. 9 L.F. ai fini della conferma o della modifica delle misure protettive ovvero per la richiesta delle misure cautelari necessarie a condurre a termine le trattative.

Il ricorso deve essere presentato lo stesso giorno della pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto.

Rispetto a quanto disposto dalla formulazione precedente è altresì necessario depositare l’accettazione dell’esperto e non il suo nominativo con la presentazione del ricorso ex art. 7 del D.L. n. 118/2021.

11. Gestione dell’impresa in pendenza delle trattative

La legge di conversione ha altresì modificato l’art. 9, comma 1 del D.L. 24.08.2021 n. 118 relativo alla gestione dell’impresa in pendenza delle trattative.

L’imprenditore conserva infatti la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa durante lo svolgimento delle trattavie

Nel caso in cui si venga a trovare in stato di crisi, è imposto all’imprenditore di gestire l’impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività.

Se nel corso della procedura di composizione negoziata dovesse risultare che l’imprenditore è insolvente ma sussistono concrete prospettive di risanamento, la legge di conversione ha specificato che egli è tenuto a gestire l’impresa nel prevalente interesse del creditori, rimanendo in ogni caso ferme le sue responsabilità.

12. Rinegoziazione dei contratti

Secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 1, lett. d), del D.L. n. 118/2021, il Tribunale può autorizzare l’imprenditore a trasferire in qualunque forma l’azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all’ art. 2560, comma 2, c.c.  (resta fermo l’art. 2112 c.c.).

Il legislatore ha aggiunto, in sede di conversione, la previsione in forza della quale il Tribunale deve dettare  le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti.

13. Conclusione delle trattative

Con riferimento alla conclusione delle trattative, l’art. 11 del D.L. n. 118/2021, modificato in sede di conversione, specifica che le imprese agricole hanno la possibilità di accedere alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni disciplinate dagli artt. 7 e 14 ter della Legge 27.01.2012, n. 3.

14. Disciplina della liquidazione del patrimonio

Si segnala che la legge di conversione ha aggiunto i commi 3 bis e 3 quater all’art. 19 del D.L. n. 118/2021 relativi alla razionalizzazione delle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui al D.Lgs. 8.07.1999 n. 270 (Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma dell’art. 1 della Legge 30.07.1998, n. 274) ed al D.L. 23.12.2003 n. 347  (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza), convertito, con modificazioni, dalla Legge 18.02. 2004, n. 39.

Secondo quanto previsto dal novellato art. 19, comma 3 bis, del D.L. n. 118/2021, il Ministero dello sviluppo economico ha la possibilità di nominare, con proprio decreto, come commissario la società Fintecna S.p.a. per quanto concerne le imprese soggette alle procedure di cui al D.lgs. n. 270/1999 e D.L. n. 347/2003 quando: a) sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e le imprese si trovano nella fase di liquidazione; oppure quando b) non siano stati completati i programmi di cui all’art. 27, comma 2, del D.lgs. n. 270/1999.

Si ricorda che l’art. 27 del D.lgs. n. 270/1999 specifica le condizioni per l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria per le imprese dichiarate insolventi quando presentano concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali.

Si tratta di un obiettivo che deve realizzarsi, in alternativa, tramite:

  • la cessione dei complessi aziendali sulla base di un programma di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa di durata non superiore ad 1 anno (“programma di cessione dei complessi aziendali”);
  • la ristrutturazione economica e finanziaria dell’impresa sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a 2 anni (“programma di ristrutturazione”);
  • per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa di durata non superiore ad 1 anno (“programma di cessione dei complessi di beni e contratti”);

La nomina a commissario della Fintecna S.p.a. comporta la decadenza dei precedenti commissari i quali, entro 60 giorni, devono trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, nonché alla società, una relazione illustrativa recante la descrizione dell’attività svolta ed il relativo rendiconto, fermi restando gli altri obblighi a loro carico previsti dalla vigente normativa.

La norma prevede inoltre che sono revocati i mandati (giudiziali e stragiudiziali) e le consulenze conferiti precedentemente dai commissari qualora essi non siano confermati nel termine di 90 dal decreto di nomina di Fintecna S.p.a..

15. Modifiche alla legge fallimentare

La legge di conversione ha integralmente sostituito l’art. 20, comma 2, lett. e), del D.L. 24.08.2021 n. 118 relativo agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa come previsti dall’art. 182 septies L.F..

Il legislatore ha specificato che ai fini dell’accordo non si deve tenere conto delle ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese.

16. Improcedibilità

La legge di conversione razionalizza anche quanto previsto dall’art. 23 del D.L. 24.08.2021 n. 118, precisando che l’istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata non può essere presentata dall’imprenditore del procedimento introdotto con:

  • domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione;
  • ricorso per l’ammissione al concordato preventivo anche ai sensi dell’art. 161, comma 6, L.F.;
  • ricorso depositato ai sensi dell’art. 182 bis, comma 6, L.F.;
  • ricorso per l’accesso alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni di cui all’art. 7 ed art. 14 ter della Legge 27.01.2021, n. 3.

D.L. 24 AGOSTO 2021, N. 118 >> SCARICA IL TESTO PDF

 

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