Siamo ormai in dirittura d’arrivo e, dopo il voto dell’VIII
Commissione, è in programma per il 17 luglio 2024 (inizialmente
prevista per il 15 luglio) la discussione dell’aula della Camera
dei Deputati sul testo del disegno di legge di conversione del
D.L. n.
69/2024 (Decreto Salva Casa) che rinnoverà nuovamente i
contenuti del d.P.R. n. 380/2001
(Testo Unico Edilizia).
Salva Casa: la conversione in legge e i contenuti del D.L. n.
69/2024
Considerate le tempistiche (scadenza il 28 luglio 2024) è molto
probabile che alla Camera (e poi al Senato) si procederà con un
voto di fiducia al Governo sul testo predisposto dalla VIII
Commissione. Successivamente il testo del disegno di legge
approderà in Gazzetta Ufficiale e le modifiche al Testo Unico
Edilizia (TUE) entreranno in vigore.
Al momento, la struttura del D.L. n. 69/2024 è la seguente:
- Art. 1 – Modifiche al testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - Art. 2 – Strutture amovibili realizzate durante l’emergenza
sanitaria da Covid-19 - Art. 3 – Norme finali e di coordinamento
- Art. 4 – Entrata in vigore
Con l’art. 1 del Salva Casa sono stati modificati le seguenti
disposizioni del TUE:
- l’art. 6 (Attività edilizia libera), comma 1, con la modifica
della lettera b-bis) e l’inserimento della lettera b-ter); - l’art. 9-bis (Documentazione amministrativa e stato legittimo
degli immobili), comma 1-bis, che modifica la definizione dello
stato legittimo degli immobili o delle unità immobiliari; - l’art. 23-ter (Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante), che
modifica la disciplina relativa al cambio di destinazione d’uso
delle singole unità immobiliari senza opere; - l’art. 31 (Interventi eseguiti in assenza di permesso di
costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali), comma
5, che prevede la possibilità per le amministrazione, a determinate
condizioni, di alienare il bene acquisito a seguito di
inottemperanza all’ordine di demolizione da parte del privato; - l’art. 34 (Interventi eseguiti in parziale difformità dal
permesso di costruire), comma 2, che incrementa la sanzione
alternativa alla demolizione; - l’art. 34-bis (Tolleranze costruttive), che ridefinisce le
ipotesi e le condizioni per cui le nuove tolleranze (costruttive ed
esecutive) non rappresentano più difformità edilizia da sanare o
demolire; - l’art. 36 (Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza
di titolo, totale difformità o variazioni essenziali), comma 2, che
esclude dalla sanatoria ordinaria le parziali difformità e la
modifica della rubrica; - il nuovo art. 36-bis (Accertamento di conformità nelle ipotesi
di parziali difformità) che definisce un nuovo percorso di
sanatoria per gli interventi realizzati in parziale difformità dal
permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio
attività ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione
certificata di inizio attività; - l’art. 37 (Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla
segnalazione certificata di inizio attività) con l’abrogazione del
comma 4 e la modifica del comma 6 oltre che della rubrica
dell’articolo.
Sono tanti gli emendamenti presentati dalla maggioranza e
dall’opposizione (molti dei quali proposti dal partito che ha
voluto questo provvedimento ovvero la Lega). Alcuni di questi
emendamenti proveranno a risolvere alcune criticità non
adeguatamente affrontate durante la redazione del Decreto Legge n.
69/2024. Tra queste quelle che si sono palesate con il nuovo art.
34-bis.
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