La normativa di cui al Terzo Condono Edilizio è
particolarmente stringente riguardo alla possibilità di
sanare gli abusi edilizi, soprattutto se
realizzati in zona sottoposta a vincoli
paesaggistici.
Difatti, esclusivamente i lavori “minori” possono essere
considerati ai fini del condono, mentre vengono esclusi a
prescindere tutti gli interventi rilevanti che comportino una
nuova costruzione oppure un ampliamento di
volumi o superfici.
Terzo Condono in area vincolata: ammessi solo abusi minori
A ribadirlo è il TAR Lazio con la sentenza del
19 giugno 2024, n. 12515, che ha respinto il
ricorso con cui si richiedeva l’annullamento della determina di
diniego del Terzo Condono Edilizio (Legge n.
326/2003), relativo all’ampliamento di un’abitazione in
area sottoposta a vincoli paesaggistici ai sensi del D.lgs. n.
42/2004 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio), nonché della L.R. Lazio n. 12/2004
(Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi).
Si fa presente che il terzo condono edilizio ha un oggetto più
“circoscritto” rispetto ai condoni aperti disciplinati dalla L. n.
47/1985 (Primo Condono) e dalla L. n. 724/1994 (Secondo
Condono).
Difatti, se ci si trova in zona vincolata la sanabilità può
essere valutata solo in riferimento agli abusi minori di cui alle
Tipologie di interventi elencate ai numeri 4, 5 e 6 dell’Allegato 1
del DL n. 269/2003 (convertito nella L. 326/2003) – ovvero alle
opere di restauro, risanamento conservativo o manutenzione
straordinaria – e solo previo parere favorevole
dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.
Nuovi volumi sempre esclusi dal Terzo Condono
Se gli abusi rientrano nelle Tipologie 1, 2 o 3 dell’Allegato
citato – e sono quindi nuove opere oppure opere di ristrutturazione
edilizia – il condono non può essere mai ammissibile, e ciò:
- senza che sia necessario il parere dell’Autorità che tutela i
vincoli; - anche se il vincolo di inedificabilità dovesse
essere relativo e non assoluto; - anche nel caso in cui gli interventi dovessero essere conformi
alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici.
Nel caso in oggetto, il ricorrente ha ampliato la superficie
della propria abitazione di oltre 40 mq e il volume di 250 mc,
senza alcun titolo edilizio né autorizzazione
paesaggistica, all’interno di un’area plurivincolata in
base a normative sia nazionali che regionali.
La disciplina di cui al terzo condono non ammette mai la
sanabilità dei nuovi volumi realizzati in area vincolata, pertanto,
a prescindere dal fatto che l’ampliamento si configuri come una
nuova costruzione oppure come una ristrutturazione edilizia, in
ogni caso l’opera non è suscettibile di condono. Il ricorso non può
che essere respinto.
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