L’Agenzia delle Entrate ha cominciato a rispondere ai numerosi
interpelli inviati dai contribuenti a seguito dell’entrata in
vigore della nuova norma che, al comma 5 dell’art. 1 del
D.L. 39/2024 convertito con modificazioni nella L. 23
maggio 2024, n. 67, prevede il divieto di utilizzo delle opzioni di
sconto in fattura e cessione del credito di cui all’art. 121 comma
1 lett. a) e b) del D.L. 34/2020 nel caso in cui non sia stata
sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori
già effettuati alla data del 30 marzo 2024.
Opzioni alternative e interventi realizzati
In linea di principio, ma solo per la terminologia utilizzata,
la motivazione è lineare e condivisibile poiché l’Agenzia richiama
la netta distinzione tra “interventi realizzati” e “costi
strettamente collegati”. In materia di Superbonus, ma si
ritiene con valenza per tutti i bonus edilizi, con la Circolare n.
24/E dell’8 agosto 2020 (paragrafo 5) l’Agenzia ha, infatti,
precisato che ”la detrazione, inoltre, spetta anche per talune
spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del
Superbonus, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si
riferiscono sia effettivamente realizzato”. Entrando più nel
dettaglio delle tipologie di spese connesse all’intervento
agevolato, nella Risposta ad interpello n. 254 del 15 aprile 2021,
fra le tante, sono state indicate alcune voci in via
esemplificativa; si tratta, in particolare:
- delle spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la
progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque
richieste dal tipo di lavori (le spese per l’effettuazione di
perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e
ispezione e prospezione, ecc..); - degli altri eventuali costi strettamente collegati alla
realizzazione degli interventi (le spese relative all’installazione
di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i
lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le
condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati
per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per
l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter
disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario
all’esecuzione dei lavori, ecc.).
Si rileva, pertanto, che la prassi dell’Amministrazione ha
chiarito che le spese sostenute per “costi strettamente collegati”
sono distinte dalle spese sostenute per gli interventi e
diventano detraibili non di per sé, ma in virtù della
citata connessione.
L’Agenzia ritiene, per tale ragione, che nel comma 5 dell’art. 1
del D.L. n. 39/2024 l’espressione ”lavori già effettuati”
sia riferibile agli interventi agevolati e non alle prestazioni di
tecnici e professionisti connesse ai medesimi, né agli
oneri di costruzione ed urbanizzazione dovuti per realizzare le
opere, come nemmeno alle spese relative all’installazione di
ponteggi.
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