Banca d’Italia ha pubblicato alcune precisazioni sulle modalità di segnalazione alla Centrale dei rischi delle esposizioni a sofferenza oggetto di un provvedimento di omologa di una procedura di sovraindebitamento (non avente finalità liquidatoria).
Si ricorda come la Circolare di Banca d’Italia n. 139/91 dedicata alle istruzioni per gli intermediari creditizi in tema di Centrale dei rischi già distingua, con riguardo alle esposizioni del sovraindebitato, le ipotesi di classificazione tra le inadempienze probabili e le ipotesi di segnalazione a sofferenza.
È poi ivi previsto che, per il caso di provvedimenti giudiziali di omologa, a partire dalla rilevazione riferita al mese in cui è intervenuta l’omologa, gli importi segnalati siano adeguati a quanto stabilito dal Giudice.
Ebbene, con una comunicazione dello scorso 20 febbraio, Banca d’Italia ha chiarito quanto segue.
Per le esposizioni non segnalate a sofferenza, rispetto alla data contabile in cui è intervenuta l’omologa, l’intermediario deve segnalare l’importo del debito come rideterminato dal Giudice nella pertinente categoria di censimento.
Per le esposizioni segnalate a sofferenza, sempre rispetto alla data contabile in cui è intervenuta l’omologa, l’intermediario deve segnalare l’importo rideterminato dal Giudice senza ricomprendere le perdite segnalate prima del provvedimento di omologa e/o deliberate in occasione del provvedimento stesso. Non deve, dunque, essere effettuata segnalazione alcuna nella categoria di censimento sofferenze – crediti passati a perdita.
Con riferimento alle date contabili successive all’omologa, l’intermediario deve segnalare nella categoria di censimento sofferenze l’importo rideterminato dal Giudice diminuito degli eventuali rimborsi del cliente e nella categoria di censimento sofferenze – crediti passati a perdita le perdite eventualmente deliberate in data successiva al provvedimento di omologa.
In conclusione, le precisazioni intervenute attengono alla segnalazione o meno delle perdite e si tratta di chiarimenti rilevanti, tanto più se si considerano le differenze rispetto alle istruzioni fornite sul punto dalla stessa Banca d’Italia per le ipotesi di accordi a saldo e stralcio.
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