Pignoramento dei crediti vantati verso terzi per circa 70 mila euro, il Tribunale di Lecce annulla l’atto: manca la prova della notifica della presupposta cartella di pagamento al contribuente.
Agenzia delle Entrate – Riscossione condannata anche al pagamento delle spese legali liquidate in circa 5 mila euro
Lecce – La vicenda traeva origine da un ricorso proposto, inizialmente innanzi alla Commissione Territoriale Provinciale di Lecce, per l’annullamento dell’atto di pignoramento dei crediti verso terzi, per un importo pari ad € 70.651,00, relativamente ad una cartella di pagamento riguardante somme iscritte a ruolo dalla MCC SPA Mediocredito Centrale.
In particolare, il contribuente, difeso dall’Avv. Alfredo Matranga, aveva adito la giustizia tributaria in quanto, in qualità di proprietario di due locali commerciali ricadenti nel Comune di Lecce e concessi in locazione ad un terzo, aveva del tutto sorprendentemente ricevuto notifica, da parte dell’Agente della Riscossione per la Provincia di Lecce, del provvedimento di pignoramento dei crediti vantati a titolo di canoni per l’affitto dei suddetti locali commerciali. Tra i motivi principali del ricorso proposto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, vi era anche quello dovuto al fatto che il contribuente non aveva mai ricevuto, prima di allora, alcuna notifica della presupposta cartella di pagamento.
Tuttavia, la Commissione Tributaria di Lecce rigettava il ricorso dichiarandolo inammissibile per difetto di giurisdizione, in favore del Giudice ordinario.
Sicchè, il contribuente riassumeva prontamente il giudizio innanzi al Tribunale civile di Lecce – Sezione Commerciale – che con sentenza depositata lo scorso 16 giugno 2023, dott.ssa Anna Rita Pasca, ha accolto l’opposizione dando così pienamente ragione al contribuente.
In particolare, per il Giudice, che ha richiamato anche una recentissima sentenza della Cassazione sull’argomento, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione – pur avendo provato documentalmente che il messo notificatore ha provveduto al deposito della cartella di pagamento presso la Casa comunale di Lecce, con l’invio della relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata, non ha tuttavia provveduto a depositare in giudizio l’avviso di ricevimento di tale comunicazione di avvenuto deposito (c.d, CAD), rendendo pertanto nulla sia la notifica della cartella esattoriale che dell’atto di pignoramento dei crediti verso terzi, con condanna dell’Agenzia al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 4.786,00, di cui euro 786,00 per spese ed euro 4.000,00 per compensi, oltre Cassa Avvocati, Iva e rimborso forfettario spese al 15%, a termini di legge.
Per l’Avv. Alfredo Matranga, che ha difeso il contribuente, si tratta di un precedente importante che dimostra come troppo spesso l’Agente della Riscossione non rispetta pienamente le norme previste a tutela dei contribuenti che, come nella fattispecie, vengono a conoscenza di atti così invasivi della propria sfera patrimoniale, quale è l’atto di pignoramento, senza aver prima mai avuto contezza degli atti a questo presupposti e quindi senza potersi difendere innanzi alle competenti autorità giudiziarie.
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