La formazione tacita del provvedimento del condono è subordinata alla mera presentazione dell’istanza ed al decorrere del tempo previsto dalla legge e, una volta trascorso il termine di legge, può esistere anche un provvedimento tacito di accoglimento illegittimo che rende quindi valido il silenzio-assenso. È quanto affermato dal TAR Lazio, sede di Roma, con sentenza n. 7993 del 22 aprile 2024.
Il fatto
Oggetto del contendere era la legittimità del provvedimento di rigetto sull’istanza di condono edilizio. Il Comune riteneva che non vi fosse prova della realizzazione delle opere entro il termine previsto dalla legge. A dire della società ricorrente, infatti, sull’istanza di condono si era formato il silenzio-assenso in ragione dell’inutile decorrere del termine di 48 mesi dalla presentazione della domanda. L’istanza di condono ex l. n. 326/2003 ad oggetto del giudizio era relativa all’incremento di superfice non residenziale (in misura tuttavia superiore al limite di 200mc).
Prima di entrare nel merito delle ulteriori censure sollevate, il TAR Lazio, sede di Roma, ha ritenuto di accogliere la dirimente questione relativa all’intervenuta formazione del silenzio-assenso, così determinando l’illegittimità dell’atto di diniego impugnato.
Condono e silenzio-assenso: linee generali
Il TAR Lazio offre dapprima una panoramica dei presupposti per la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di condono edilizio (nel caso di specie secondo la disciplina dell’art. 32, comma 37, l. n. 326/03 e dell’art. 6, l.r. n. 12/2004). Tra questi, il TAR ritiene necessario che:
- sia stato completato il pagamento dell’oblazione dovuta e degli oneri concessori;
- la domanda sia fedele e completa di tutta la documentazione;
- sia decorso il termine di trentasei mesi dalla data di scadenza del versamento della terza rata relativa agli oneri concessori;
- non si tratti di abusi c.d. maggiori (inseriti nelle categorie di cui ai nn. 1, 2 e 3 del menzionato Allegato 1 al d.l. n. 269/2003) realizzati in area vincolata, trattandosi di fattispecie per le quali è esclusa ex lege la condonabilità delle opere.
Fatte queste premesse, in coerenza con l’oggetto del giudizio, il TAR Lazio si interroga se il provvedimento tacito di accoglimento dell’istanza consegua al mero decorrere del tempo oppure se sia altresì necessaria la concreta sussistenza dei presupposti normativi per il conseguimento del bene della vita, cosa che nel caso di specie difettava (stante il superamento del limite di volumetria indicato dalla legge).
Sì al condono anche senza conformità della fattispecie concreta ai presupposti disciplinati
Il TAR Lazio mostra di aderire a quell’orientamento giurisprudenziale che si viene formando in forza del quale si ammette la formazione del silenzio-assenso anche per tutte quelle domande non conformi ai presupposti normativi previsti. In altre parole, il condono edilizio si può formare per silenzio-assenso anche in quelle ipotesi in cui, a fronte di una conformità formale della domanda, vi siano dei difetti di conformità sostanziale della stessa.
Nel caso di specie, infatti, l’abuso riguardava opere aventi una volumetria eccedente il massimo previsto per legge e, nonostante ciò, il TAR Lazio ha ritenuto che si sia formato il silenzio-assenso sulla domanda di condono presentata, così rappresentando una delle prime pronunce sul tema.
Per sostenere l’applicabilità della tesi formale del silenzio-assenso anche alla materia condonistica il TAR Lazio ha citato quella giurisprudenza penale secondo cui “…ai fini della condonabilità dell’opera abusivamente realizzata (d.l. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32, comma 37, conv. con modd. in l. 24 novembre 2003, n. 326), si forma a condizione che vi sia rispondenza della domanda di condono edilizio ai requisiti previsti dalla legge per il prodursi dell’effetto sanante…” (cfr. Cass. pen., Sez. III, 25 ottobre 2022, n. 727).
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