Con la pronuncia in commento, il Tribunale di Brindisi, nell’omologare un piano del consumatore, ha analizzato il dibattuto requisito della meritevolezza.
Come noto, a partire dal dicembre 2020, la L. n. 3/2012 non consentiva l’omologa del piano del consumatore qualora il ricorrente avesse determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Tale previsione ha anticipato la disciplina del Codice della Crisi, che prevede il medesimo requisito di meritevolezza per l’accesso al piano di ristrutturazione dei debiti (artt. 69 e ss. CCII).
Il provvedimento del Tribunale si sofferma a indagare quale sia la ratio dell’introduzione di tale disposizione che ha alleggerito, in linea con il favor accordato dal legislatore ai sovraindebitati, la responsabilità del debitore rispetto a quanto accadeva in precedenza. L’accesso al sovraindebitamento è, infatti, consentito anche nelle ipotesi in cui il consumatore abbia ritenuto anche erroneamente, ma senza imprudenza, di poter adempiere alle obbligazioni assunte.
In particolare, la pronuncia ricorda come la colpa grave ricorra quando il debitore abbia violato, in maniera plateale, una specifica regola cautelare o abbia tenuto condotte lesive dei canoni di prudenza, perizia o diligenza, tenendo un comportamento improntato alla massima negligenza o imprudenza ovvero a una particolare noncuranza rispetto alla futura onorabilità dei debiti contratti.
Spetta allora al Giudice un sindacato complessivo sull’imputabilità della genesi della sovraesposizione debitoria, anche sulla scorta del parere fornito dall’O.C.C., nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio dai creditori.
Infatti, viene imposta al Tribunale un’attenta indagine sull’eventuale colpa grave del consumatore nell’assunzione dei debiti, di modo che l’accertamento giudiziale della sua sussistenza per avere il consumatore contratto obbligazioni nella consapevolezza, sulla base di un giudizio prognostico, di non poterle adempiere, rende l’istante immeritevole di accesso alla procedura e conduce a negare l’omologazione del piano proposto.
Il consumatore è, dunque, tenuto, all’atto dell’assunzione di obbligazioni, ad effettuare una valutazione di proporzionalità tra l’entità del debito di cui si fa carico e la capienza del proprio patrimonio, a pena di non essere ritenuto meritevole.
Nel caso di specie, veniva accertato che il sovraindebitamento era stato causato da un matrimonio fallimentare e da uno stato di salute idoneo a incidere sulla conduzione familiare e non dovuto a colpa grave, malafede o frode.
Anche l’alternativa liquidatoria risultava impraticabile, in quanto la ricorrente non possedeva alcun immobile di proprietà da alienare e, per tali ragioni, il piano veniva omologato.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui