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CASO EMBLEMATICO
Un caso emblematico, non il primo, come si legge nella sentenza, nella quale si fa riferimento anche a uno specifico pronunciamento della Cassazione su un caso analogo. La questione, infatti, non è banale e riguarda l’utilizzo personale di un finanziamento richiesto a una banca privata che per la forma di garanzia diretta prestata viene considerato vincolato ad uno scopo. Tali finanziamenti, si spiega, «ancorché concessi sulla base di contratti civilistici, integrano una forma di intervento pubblico nell’economia vincolata alla realizzazione dello scopo di sostegno per le imprese in crisi di liquidità per effetto della pandemia». Per questo, come si legge nello stralcio del pronunciamento delle Sezioni unite della Cassazione riportato nella sentenza della Corte dei Conti, «in tema di danno erariale, è configurabile un rapporto di servizio tra la Pubblica amministrazione erogatrice di un contributo ed i soggetti privati i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall’Amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate: pertanto, il percettore del finanziamento risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei Conti, qualora, disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, frustri lo scopo perseguito dall’ente pubblico».
«ESIGENZE PERSONALI»
Da parte sua, il 52enne arquatese non ha presentato memorie, né si è costituito in giudizio. E, quando è stato interrogato dalla Finanza, ha pacificamente ammesso – si riporta sempre negli atti – «che i prelievi operati, pari ad 6.970 euro sono stati utilizzati per esigenze personali, così come i pagamenti pari a 1.730 euro». Questi ultimi constano di 11 operazioni pagobancomat eseguite presso il centro scommesse della sala Bingo di Rovigo. Alla luce di questo, il 14 gennaio 2023 la Procura erariale gli ha notificato un invito a dedurre, ma l’imprenditore non ha depositato controdeduzioni, né ha chiesto di essere sentito. Così come non è comparso all’udienza dell’11 ottobre scorso, al termine della quale è arrivata la condanna nei suoi confronti. Una sentenza che, come tutte le sentenze di primo grado, prevede la possibilità di essere impugnata in appello.
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