Potenziato l’intervento del Fondo di garanzia mutui prima casa per le famiglie numerose.
La garanzia massima concedibile dal Fondo è elevata all’80%, all’85% e al 90% a seconda del numero dei figli under 21 e dell’ISEE del nucleo familiare.
La novità arriva con la legge di Bilancio 2024, che ha anche confermato fino al 31 dicembre 2024 la garanzia all’80% per i giovani under 36, le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori e i conduttori di alloggi IACP con ISEE non superiore a 40.000 euro.
Caratteristiche del Fondo prima casa
– di ammontare non superiore a 250.000 euro;
– destinati all’acquisto – ovvero all’acquisto e all’esecuzione di interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica – di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale, anche con accollo da frazionamento, non rientranti nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e prive delle caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1072/1969.
L’immobile deve essere adibito ad abitazione principale del mutuatario che, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli acquistati per successione mortis causa, anche in comunione con altri successori, ed in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.
In via ordinaria, la garanzia del Fondo – a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed è efficace a decorrere dalla data di erogazione del mutuo – copre il 50% della quota capitale del mutuo richiesto, tempo per tempo in essere.
Aumento dell’intervento del Fondo per le famiglie numerose
Con una nuova disposizione inserita durante l’iter parlamentare della legge di Bilancio 2024, si rimodula l’intervento del Fondo per le famiglie numerose.
In particolare, per le domande di finanziamento, presentate dal 31 gennaio 2024 (30° giorno dall’entrata in vigore della legge di Bilancio) fino al 31 dicembre 2024, con limite di finanziabilità superiore all’80%, la garanzia sarà elevata:
– all’80% della quota capitale (tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi) per le famiglie con tre figli con età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 40.000 euro annui;
– all’85% della quota capitale (tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi) per le famiglie con 4 figli con età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 45.000 euro annui;
– al 90% della quota capitale (tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi) per le famiglie con 4 figli con età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 45.000 euro annui.
Confermata per tutto il 2024 la garanzia all’80% per i giovani under 36
a) coppie coniugate ovvero conviventi more uxorio da almeno 2 anni, in cui almeno uno dei richiedenti non abbia compiuto 36 anni;
b) famiglie monogenitoriale con figli minori, in cui il mutuo è richiesto da:
– persona singola non coniugata, né convivente con l’altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi;
– persona separata/divorziata ovvero vedova, convivente con almeno un proprio figlio minore;
c) giovani che non abbiano compiuto 36 anni;
d) conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, o comunque denominati.
Per le domande presentate fino al 31 dicembre 2024, l’incremento della percentuale di copertura fino all’80% potrà essere riconosciuto anche nei casi in cui il TEG (tasso effettivo globale) sia superiore al TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio), nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del tasso IRS a 10 anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso IRS (Interest Rate Swap) a 10 anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore.
Nel caso in cui il differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM in vigore.
Garanzia operativa anche in caso di surroga
Altra novità che arriva con la legge di Bilancio riguarda l’operatività della garanzia del Fondo nel caso di surroga del mutuo.
In particolare, viene precisato che, per l’anno 2024, sia per le famiglie numerose che per le altre categorie prioritarie (giovani coppie con almeno uno dei due componenti under 35; giovani con meno di 36 anni; single con figli minori; locatari di case popolari), la garanzia del Fondo rimane operativa anche nell’ipotesi di surroga del mutuo originario, nel caso in cui le condizioni economiche rimangano sostanzialmente invariate o siano migliorative di quelle originarie e comunque non abbiano impatti negativi sull’equilibrio economico-finanziario del Fondo.
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