Niente compenso CTU al CTU se la Relazione è incompleta (Cassazione civile sez. II, 27/01/2023, n.2569).
Niente compenso al CTU per incompletezza e inutilità della Relazione.
La vicenda trae origine da una
procedura esecutiva immobiliare incardinata dinanzi il Tribunale di Velletri.
La società creditrice
proponeva opposizione avverso il decreto del GE presso il Tribunale di Velletri
con il quale, nell’ambito di una procedura esecutiva intentata dalla società
nei confronti della debitrice, era stato liquidato il compenso in favore del
CTU incaricato della stima del bene.
Nella resistenza
dell’ausiliario, il Tribunale di Velletri, quale Giudice dell’opposizione, accoglieva
il ricorso e per l’effetto revocava il decreto di liquidazione del CTU. Inoltre, pur ribadendo come in sede di
opposizione avverso il decreto di liquidazione non sia sindacabile la validità
della CTU, che è invece oggetto della valutazione del Giudice del procedimento
nel corso del quale è stato nominato l’ausiliario, riteneva che fosse
scrutinabile la validità della CTU in via incidentale, in vista della
determinazione del compenso, anche ai fini dell’esclusione del diritto stesso.
All’uopo osservava che la
relazione dell’ausiliario era del tutto incompleta e inutilizzabile ai fini
della procedura esecutiva, in quanto il CTU aveva affermato che il bene
pignorato era incommerciabile, perchè affetto da totale difformità dal permesso
di costruire, ma senza indicare l’attività da svolgere per assicurare il
ripristino del bene onde recuperarne la commerciabilità.
Tale incompletezza ed
inutilità dell’elaborato, ai fini della prosecuzione del procedimento esecutivo
immobiliare, secondo il Tribunale, giustificavano la revoca del decreto
opposto.
La debitrice propone ricorso per Cassazione e censura la revoca del decreto di liquidazione in base al presupposto dell’incompletezza e dell’inutilità dell’elaborato, perché in questo modo il Giudice sarebbe sceso in un esame che risulta precluso al Giudice dell’opposizione.
Gli Ermellini osservano che il
giudizio sull’utilità e validità della consulenza spetta al Giudice del merito,
tuttavia il Giudice dell’opposizione al decreto di liquidazione deve verificare
se l’elaborato risponde ai quesiti posti dal Giudice.
Risulta, pertanto, corretta la
revoca del decreto di liquidazione per il CTU se lo stesso non ha indicato
nella propria relazione i rimedi del caso, palesandosi in tal modo
incompletezza dell’elaborato.
In conformità alla
giurisprudenza, viene precisato, l’autorità del giudizio di opposizione al
decreto di liquidazione del compenso del CTU ha il potere di verificare l’opera
svolta dal consulenza, valutando se lo stesso abbia risposto ai quesiti posti
al conferimento dell’incarico, tenendo conto anche della difficoltà, della
completezza e del pregio dell’elaborato.
Il ricorso viene rigettato.
Avv. Emanuela Foligno
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