Per i Comuni il Salva Casa, il decreto per la pace edilizia voluto da Matteo Salvini potrebbe garantire incassi fino a 10 miliardi. È atteso domani in Consiglio dei ministri il varo per la “semplificazione urbanistica ed edilizia”. Obiettivo: sanare le piccole irregolarità. Quelle che riguardano tramezzi, soppalchi, porticati, finestre o tende. Rimandata – ma sarà presentato durante l’iter parlamentare – la misura salva grattacieli che riguarda invece Milano. Intanto dal mondo delle professioni – architetti in testa – si calcola che con le sanzioni le amministrazioni potrebbero incassare fino a 10 miliardi, visto che le piccole irregolarità sono presenti nell’80% degli edifici. Lo scopo è anche quello di sbloccare il mercato, visto che tante case non si possono vendere per le piccole difformità edilizie.
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COSA SI PUÒ SANARE
Rispetto a quanto già previsto in precedenza – si legge nella bozza del decreto in possesso del Messaggero – vengono aggiunti tra i manufatti da regolarizzare anche i porticati, «le opere in protezione dal sole» (le tende) e «dagli agenti atmosferici» (finestre e tettoie) anche se montate con strutture fisse, purché «non determinino la creazione di uno spazio di uno spazio stabilmente chiuso» Si potranno regolarizzare anche a tramezzi interni , soppalchi e finestre.
DOPPIA CONFORMITÀ
Salta la “doppia conformità”.
VARIANTI PRECENDENTI AL 1977
Si possono regolarizzare tutti gli interventi con permessi rilasciati prima dell’entrata in vigore della legge Bucalossi, del 1977, che ha introdotto norme e obblighi sull’edificabilità dei suoli, compresi quelli sull’ampliamento di edifici esistenti e sulle ristrutturazioni. Serve presentare la Scia, la dichiarazione di un tecnico sull’anno di costruzione e il pagamento delle sanzioni.
TOLLERANZE COSTRUTTIVE
Non c’è violazione edilizia se «il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta» riguarda il 2 per cento delle unità immobiliari oltre i 500 metri quadrati, del 3 per cento tra i 300 e i 500 metri cubi, del 4 tra i 100 e i 300 metri quadri, del 5 per cento sotto questa metratura. Non vanno sanate, neppure, «il minore dimensionamento dell’edificio» rispetto a quanto autorizzato, le «irregolarità esecutive di muri interni ed esterni» fino alla «difforme ubicazione delle aperture interne»,comprese porte e finestre.
SANZIONI
In caso di mancata segnalazione o in difformità rispetto a quanto previsto, la sanzione pecuniaria minima non può essere inferiore a 516 euro e, riguardo alla parte da sanare, deve essere pari al doppio rispetto al valore commerciale raggiunto con l’abuso edilizio. La sanzione può salire fino a 10.329 euro se non si sono osservati vincoli urbanistici. Nel decreto è previsto che «il rilascio del permesso e la segnalazione di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura tripla», calcolato sulla superficie del manufatto non autorizzato.
DESTINAZIONE D’USO
Semplificata la procedura. Il cambio può avvenire per ogni «singola unità immobiliare senza opere all’interno», anche se la destinazione passa «tra le categorie funzionali residenziale, turistico ricettiva, produttiva-direzionale, commerciale». Per gli immobili al primo piano fa testo quanto prevedono piani urbanistici e regolamenti edilizi.
DOCUMENTAZIONE
Per autorizzare l’intervento in sanatoria, si possono presentare all’amministrazione comunale il titolo abilitativo (cioè il permesso) di costruzione o quello che ha disciplinato le ultime modifiche fino a quelli rilasciati in sanatoria oppure «in base a permesso di costruire annullato». Per le “tolleranze costruttive”, è sufficiente un’asseverazione, una dichiarazione di un tecnico. Per gli immobili in area sotto tutela paesaggistica, le Sovrintendenze hanno 45 giorni e le amministrazioni 90 giorni per accertare la compatibilità rispetto allo stato legittimo dell’immobile. Sulla richiesta di sanatoria il Comune «si pronuncia con adeguata motivazione» entro sessanta giorni. Dopo quella data, «la richiesta s’intende rifiutata».
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