Con precipuo riferimento all’eccezione (di parte attrice) di nullità delle pattuizioni relative all’applicazione di un piano di ammortamento c.d. “alla francese”, in considerazione degli illegittimi effetti anatocistici allo stesso connaturati, la Corte territoriale leccese ritiene di dover condividere la statuizione del primo giudice che l’ha rigettata, avendo l’appellante opposto argomenti non sempre di lineare elaborazione e che, comunque, non risultano idonei a confutare efficacemente la precisa, anche se stringata, ratio decidendi del primo giudice[1].
Più nello specifico, gli argomenti dell’appellante si condensano in un enunciato che risulta solo apodittico (segnatamente: «il fenomeno dell’anatocismo è implicito nella formula di calcolo della rata con capitalizzazione composta e non nel successivo calcolo della quota di interessi da indicare all’interno di ciascuna rata, che, in effetti, è calcolata sul debito residuo e che serve solo ad esplicitare quota interessi e capitale all’interno di ciascuna rata costante, di importo predeterminato con meccanismo anatocistico»), senza che, però, risulti dimostrato con argomenti di cui possa verificarsi la fondatezza, sia che, in via generale, «il fenomeno dell’anatocismo è implicito nella formula di calcolo della rata con capitalizzazione composta…», sia che, in concreto, l’importo di ciascuna rata costante del mutuo per cui è causa fosse predeterminato con meccanismo anatocistico.
Peraltro, la Corte Suprema di Cassazione ha, recentemente, affermato che «Il metodo “alla francese” comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l’applicazione dell’interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass. n. 16221/2022; Cass. n. 9237/2020; Cass. n. 34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all’anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all’altra in esecuzione del contratto concluso tra loro; è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato»[2].
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[1] Segnatamente: «…né vi è alcun fenomeno anatocistico, con applicazione di interessi su interessi, atteso che gli stessi sono computati solo sul monte capitale residuo».
[2] Cfr. Cass. n. 27823/2023.
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