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Comincerà oggi alle 13 la discussione alla Camera del disegno di
legge di conversione del Decreto Legge n. 39/2024 (Decreto
Superbonus 2024) recante “Misure urgenti in materia di agevolazioni
fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e
connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione
finanziaria”.

Dopo la discussione, la votazione comincerà non prima delle
17.30 ma si prevede sia ormai una mera formalità dopo
l’approvazione da parte del Senato con voto di fiducia di un
testo che può ormai
considerarsi (quasi) definitivo ed in attesa solo del via libera
della Camera prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entro
il 28 maggio 2024.

Intanto segnaliamo uno dei dossier predisposti dal Servizio
Studi della Camera dei Deputati con gli elementi per la valutazione
degli aspetti di legittimità costituzionale del disegno di legge
approvato dal Senato.

Di seguito i principali contenuti che riguardano il superbonus,
gli altri bonus edilizi e, soprattutto, il meccanismo delle opzioni
alternative.

Articolo 1 – Modifiche alla disciplina in materia di opzioni
per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura

L’articolo 1 restringe l’ambito di applicazione dell’esenzione
dal generale divieto di esercizio dell’opzione per la cessione o
per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, riconosciuto dal
decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, ad alcune specifiche
categorie di contribuenti. La norma, tuttavia, riconosce per taluni
contribuenti, al verificarsi di specifiche condizioni, ed entro
certi limiti di spesa per gli interventi realizzati nei comuni dei
territori colpiti da eventi sismici, alcune possibilità di deroga.
Infine, viene introdotta una norma che pone fine ad alcune
eccezioni previste dal medesimo decreto legge n.11, qualora non
risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori
effettuati.

Art. 1-bis – Fondo per sostenere gli interventi di
riqualificazione nei territori interessati dagli eventi
sismici

L’articolo 1-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato,
prevede la costituzione di un fondo, con una dotazione di 35
milioni di euro per il 2025, per sostenere gli interventi di
riqualificazione energetica e strutturale degli immobili
danneggiati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far
data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di
emergenza. Sono esclusi dall’ambito di applicazione gli eventi
occorsi in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, verificatisi il 6
aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, già interessati da
specifiche norme previste dall’articolo 1. Viene altresì
disciplinato il procedimento di ripartizione delle risorse ai
singoli Commissari straordinari o delegati ed è prevista l’adozione
di un D.P.C.M. per stabilire il limite massimo del contributo
spettante a ciascun richiedente e le altre modalità applicative del
presente articolo.

Art. 1-ter – Contributo per la riqualificazione energetica e
strutturale realizzata dagli enti del Terzo settore, dalle onlus,
dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di
promozione sociale

L’articolo 1-ter – inserito nel corso dell’esame al Senato –
istituisce un fondo per il 2025, avente una dotazione di 100
milioni di euro, per il riconoscimento di contributi, relativi ad
alcune tipologie di interventi nel settore edile, in favore delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte
alla relativa anagrafe, nonché delle organizzazioni di volontariato
e delle associazioni di promozione sociale, interessate dal
processo di trasmigrazione dai relativi registri speciali al
Registro unico nazionale del Terzo settore; gli interventi in
oggetto attengono alla riqualificazione energetica o
strutturale.

Art. 2 – Modifiche alla disciplina in materia di remissione in
bonis

L’articolo 2 esclude l’applicabilità della disciplina della
remissione in bonis nell’adempimento dell’obbligo di comunicazione
previsto nell’esercizio dell’opzione per la cessione dei crediti o
per lo sconto in fattura. La norma, inoltre, stabilisce che il 4
aprile è il termine ultimo per inviare all’Agenzia delle Entrate la
sostituzione delle comunicazioni relative alla cessione del credito
o allo sconto in fattura, in alternativa alla fruizione diretta,
delle agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico,
impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

Art. 3 – Disposizioni in materia di trasmissione dei dati
relativi alle spese agevolabili fiscalmente

L’articolo 3, al fine del monitoraggio della spesa, introduce
l’obbligo per alcuni contribuenti, che si avvalgono del superbonus
per interventi di efficientamento energetico o per interventi
antisismici, di trasmettere una serie di dati rispettivamente
all’ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche.

Art. 4 – Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti
da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali

L’articolo 4 dispone, al comma 1, la sospensione dell’utilizzo
in compensazione dei crediti di imposta per interventi edilizi
agevolati in presenza di iscrizioni a ruolo per importi
complessivamente superiori a 10.000 euro, per i quali sia già
decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di
pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia
intervenuta decadenza dalla rateazione. La sospensione opera fino a
concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. Con una
disposizione di portata più generale, il comma 2 dispone che, per i
contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per importi
complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di
pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di
sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione
mediante F24, con alcune specifiche eccezioni (contributi
previdenziali e premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali). Le disposizioni del comma 2 si
applicano dal 1° luglio 2024.

Art. 4-bis – Misure di razionalizzazione e coordinamento delle
agevolazioni fiscali in edilizia

L’articolo 4-bis introdotto al Senato, prevede modifiche alla
disciplina di alcune agevolazioni fiscali in materia edilizia. In
particolare, le norme ivi previste vietano ad alcuni soggetti
qualificati di compensare i propri crediti d’imposta derivanti da
cessione del credito con contributi previdenziali, assistenziali e
premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali. La disposizione prevede, inoltre, la
rimodulazione della detraibilità in 10 anni delle spese sostenute
per alcuni interventi edilizi, a partire dal periodo d’imposta in
corso alla data di entrata in vigore della legge in esame. Inoltre,
in deroga a quanto previsto all’articolo 121 del decreto legge 34
del 2020, le detrazioni derivanti dalla cessione del credito o
dallo sconto in fattura per interventi edilizi rientranti nella
disciplina c.d. superbonus sono ripartite in quattro quote annuali
di pari importo mentre quelle relative all’eliminazione di barriere
architettoniche e alle misure antisismiche in cinque quote annuali
di pari importo. Si prevede, altresì, che per i soggetti
qualificati le rate annuali dei crediti d’imposta derivanti dalle
comunicazioni di cessione o di sconto utilizzabili a partire
dall’anno 2025 siano ripartite in 6 rate annuali di pari importo
(disposizione che non trova applicazione per i soggetti che abbiano
acquistato le rate dei crediti a un corrispettivo pari o superiore
al 75 per cento dell’importo delle corrispondenti detrazioni).

Si vieta, infine, ai contribuenti che abbiano già fruito in
dichiarazione dei redditi sotto forma di detrazione delle
agevolazioni derivanti dagli interventi edilizi, la possibilità di
esercitare l’opzione per la cessione del credito relativamente alle
singole rate residue non ancora fruite delle predette
detrazioni.

Art. 4-ter – Attività di vigilanza e controllo degli enti
comunali in relazione agli interventi di cui agli articoli 119 e
121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

L’articolo 4-ter introduce in capo agli enti comunali, al comma
1, un dovere di segnalazione alla Guarda di finanza e all’Agenzia
delle entrate dell’eventuale inesistenza degli interventi edilizi
ammessi alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 121,
comma 2, del decreto legge, 19 maggio 2020, n. 34. Il comma 2
riconosce ai medesimi comuni la partecipazione degli stessi al
recupero del gettito fiscale connesso alle attività di
controllo.

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