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Facsimile per l’impugnazione alla Commissione Tributaria Provinciale: il caso dell’omessa notifica della cartella e della prescrizione.

Hai ricevuto, di recente, una intimazione di pagamento da parte di Agenzia Entrate Riscossione, un preavviso di fermo o un pignoramento ma, prima di questo momento, non ti è mai stata notificata la relativa cartella esattoriale? Oppure, pur se regolarmente spedita, ritieni che sia decorso ormai il tempo massimo previsto dalla legge e che pertanto il debito si sia caduto in prescrizione? O, in ultimo, il postino ti ha consegnato una cartella esattoriale, ma in essa non sono indicate le ragioni della pretesa sicché la stessa è nulla per difetto di motivazione? In uno di questi casi – e in tanti altri – potresti ragionevolmente scegliere di impugnare l’atto per farlo annullare. Peraltro, se l’importo è inferiore a 3mila euro, puoi anche fare ricorso da solo – senza cioè bisogno di un avvocato o un commercialista – ricordandoti però che, prima, devi presentare un’istanza di mediazione tributaria (oggi obbligatoria per tutti i debiti nei confronti del fisco superiori a 50mila euro). Se intendi agire da solo e non sai come fare, qui di seguito ti indicheremo un

modello di ricorso contro la cartella di pagamento.

Il facsimile che ti offriremo qui di seguito può essere adattato a ogni tipo di vizio proprio della cartella anche se, in questa sede, non potendo creare un modello per ogni tipo di contestazione, ci riferimento alle due eccezioni più frequentemente sollevate: quella relativa all’omessa notifica della cartella e alla prescrizione. Con i dovuti aggiustamenti però si può utilizzare il facsimile anche per contestare altri vizi come, ad esempio, il difetto di motivazione o dei criteri di calcolo degli interessi.

Per comprendere ancora meglio la vicenda sulla base della quale abbiamo improntato il nostro modello di ricorso contro la cartella di pagamento immaginiamo la seguente scena.

Il nostro contribuente, il sig. Mario Rossi, ha ricevuto un preavviso di fermo auto per una cartella che non ricorda di aver mai ricevuto. Certo, ben potrebbe essere che l’ha ritirata il postino o l’anziana madre che, ogni tanto, firma le raccomandate al postino e poi le perde nella borsa. Ma proprio per questo, Mario è andato allo sportello di Agenzia Entrate Riscossione per verificare se e quali cartelle gli sono state notificate in passato. Si collega al sito internet dell’Esattore e da lì ricava tutta una serie di informazioni molto utili. Si accorge infatti che alcune delle cartelle per le quali oggi gli viene iscritto il fermo si riferiscono a diversi anni fa e pertanto sono prescritte. Così, rafforzato da tali due circostanze, il sig. Rossi decide di adire la

Commissione Tributaria Provinciale della propria città per far annullare il preavviso di fermo per omessa notifica della cartella e le stesse cartelle riportate sull’estratto di ruolo in quanto mai ricevute e comunque prescritte. Intanto però, poiché il contribuente teme di rimanere nel frattempo senza guidare la propria auto, preferisce presentare subito un’istanza di rateazione e iniziare a pagare dimodoché, con tutta calma, potrà attendere l’esito del giudizio e poi, eventualmente, chiedere la restituzione dei soldi versati.

Ecco dunque il modello di ricorso con l’istanza di reclamo-mediazione tributaria che dovrà notificare prima all’Agenzia delle Entrate Riscossione e poi, dopo 90 giorni, se non dovesse ricevere alcuna risposta, depositare in Commissione Tributaria Provinciale.

Commissione Tributaria Provinciale di… [città]

Atto di ricorso

con istanza di mediazione ai sensi dell’articolo 17-bis d.lgs. n. 546/1992

Il sottoscritto sig. Mario Rossi, nato a …. il …, C.f.: … e residente in …, alla via …, in nome e per conto di se stesso, indirizzo Pec: …, , num. fax …, (Ricorrente)

Contro:

Agenzia Entrate Riscossione sede di …, , C.F./P.IVA: …, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in …, (Resistente)

Avverso

1) Preavviso di fermo notificato in data …, per l’importo di euro …, emesso sulla base della asserita notifica della cartella di pagamento n. …, in realtà mai ricevuta dal ricorrente [All.1];

2) cartella di pagamento n. …, per tassa automobilistica, oltre sanzioni e interessi, anni …, , di importo pari ad euro .., in realtà mai ricevuta e conosciuta solo a seguito di verifica dell’estratto di ruolo;

3) cartella di pagamento n. …, per tassa automobilistica, oltre sanzioni e interessi, anni …, , di importo pari ad euro .., in realtà mai ricevuta e conosciuta solo a seguito di verifica dell’estratto di ruolo;

4) cartella di pagamento n. …, per tassa automobilistica, oltre sanzioni e interessi, anni …, , di importo pari ad euro .., in realtà mai ricevuta e conosciuta solo a seguito di verifica dell’estratto di ruolo;

Premesso in fatto

In data …, io sottoscritto sig. Mario Rossi ho ricevuto da Agenzia Entrate Riscossione il preavviso di fermo fondato su cartella esattoriale n. …, del …, per un totale di euro …, .

Il sig. Rossi, non appena ricevuto il preavviso di fermo, onde evitare la misura cautelare che avrebbe potuto pregiudicare l’utilizzo del mezzo (a lui necessario per andare a lavorare e accompagnare i figli a scuola), si recava tempestivamente presso gli sportelli dell’Agente della Riscossione ove presentava istanza di rateazione (ordinaria a 72 rate) della sola cartella per la quale veniva preavvisato il fermo stesso. La richiesta di rateizzazione presentate dal sottoscritto veniva accolta [All. 2]; procedevo così al pagamento delle prime rate mensili (sino ad oggi in totale …), seppur particolarmente gravose. Senonché, proprio in occasione dell’accesso agli estratti di ruolo, riscontrati sul sito dell’Esattore e poi successivamente confermati dal funzionario addetto allo sportello, il sottoscritto si accorgeva dell’esistenza di cartelle esattoriali relative a tasse automobilistiche mai notificategli e quindi non esigibili.

Tali cartelle, in quanto mai notificate al contribuente, risultano illegittime ed, in gran parte, ormai prescritte, sicché è palesemente ingiusta la permanenza delle stesse nel piano di rateizzazione in corso di pagamento;

Tutto ciò premesso

Con il presente atto, l’odierno ricorrente intende proporre, così come propone, impugnazione delle cartelle indicate in premessa, il cui accertamento è di competenza di Codesta Commissione Tributaria Provinciale, per i seguenti motivi di diritto.

1) Nullità del preavviso di fermo per omessa notifica dell’atto prodromico. Nullità delle cartelle indicate nell’estratto di ruolo perché mai notificate

Tanto il preavviso di fermo quanto l’estratto di ruolo oggi impugnato sono illegittimi. Il primo perché azionato nonostante l’omessa notifica degli atti prodromici (le cartelle di pagamento), il secondo perché contenente debiti per cartelle mai notificate al contribuente e delle quali questi ha avuto conoscenza in modo casuale ossia con la presa visione dell’esaltato di ruolo. Tale difetto di notifica legittima l’odierna azione di impugnazione avverso l’estratto di ruolo, come pacificamente disposto dalla giurisprudenza di legittimità e, in particolar modo, dalle Sezioni Unite della Cassazione che, con la nota sentenza n. 19704/2015, hanno espresso il seguente principio di diritto: «E’ ammissibile l’impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell’ultima parte del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, comma 3, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione».

Come chiarito dalle Sezioni Unite (ult. cit.): «L’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato ivi prevista non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il destinatario sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la facoltà del medesimo di far valere, appena avutane conoscenza, la suddetta invalidità che, impedendo la conoscenza dell’atto e quindi la relativa impugnazione, ha prodotto l’avanzamento del procedimento di imposizione e riscossione, con relativo interesse del contribuente a contrastarlo il più tempestivamente possibile, specie nell’ipotesi in cui il danno potrebbe divenire in certa misura non più reversibile se non in termini risarcitori».

Del resto «La possibilità per il contribuente di conoscere legittimamente attraverso il c.d. estratto di ruolo le iscrizioni a proprio carico e l’eventuale emissione e notificazione di cartelle potrebbe rappresentare un “correttivo” idoneo a bilanciare il rapporto sperequato tra amministrazione e contribuente soltanto se la conoscenza – attraverso l’estratto di ruolo – di un atto che il contribuente avrebbe avuto il diritto di impugnare (e che non è stato impugnato in quanto non conosciuto perché malamente notificato) ne consentisse l’immediata impugnazione, non certo se al contribuente – che a causa dell’invalidità di una notifica della quale era onerata l’amministrazione sia stato espropriato del proprio diritto di accedere alla tutela giurisdizionale – si continui a negare tale accesso, subordinandolo alla notifica di un ulteriore atto da parte dell’amministrazione».

Non essendo le cartelle esattoriali oggi impugnate insieme all’estratto di ruolo mai notificate, le stesse devono ritenersi nulle e le somme pretese non più dovute.

2. Illegittimità delle cartelle relative a crediti prescritti

A causa della mancata notifica delle cartelle esattoriali impugnate, vi è estinzione dei crediti intimati, visto il decorso dei termini di prescrizione previsti dalla legge.

Più precisamente:

1) cartella n. … , prescritta in data ….

2) cartella n. …,

3) cartella n. …,

Per tali cartelle vale il termine di prescrizione relativo al tributo in esse contenuto. A tal riguardo le Sezioni Unite della Cassazione (Cass. sent. n. 23397/16 del 17.11.2016) ha escluso che la prescrizione per le cartelle divenute definitive perché mai impugnate potesse essere di 10 anni. «Partendo dalla premessa che l’ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sè le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (sicché la decorrenza del termine per l’opposizione, pur determinando la decadenza dall’impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito), sussiste la conseguente inapplicabilità dell’art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione». Tanto determina la nullità delle cartelle.

Come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza n. 741/2017, non potrebbe infatti costituire atto interruttivo della prescrizione la sola iscrizione a ruolo del tributo da parte della Regione o dell’Agenzia delle Entrate.

C’è poi da dire che la rateizzazione richiesta dal sottoscritto per tutti i ruoli a proprio carico non costituisce riconoscimento di debito come già chiarito dalla Cassazione (sent. n. 3347/2017) in quanto rivolta a evitare conseguente pregiudizievoli per il contribuente. «Tale riconoscimento esula, infatti, da tale procedura, regolata rigidamente e inderogabilmente dalla legge, la quale non ammette che l’obbligazione tributaria trovi la sua base nella volontà del contribuente”.

3) Decadenza delle cartelle esattoriali

Ammesso e non concesso che la cartella sia mai stata notificata non sarebbe stato comunque rispettato il termine di decadenza di due anni dall’iscrizione a ruolo del tributo. Ne consegue l’ulteriore illegittimità delle cartelle stesse.

Per quanto sopra esposto, il sottoscritto sig. Mario Rossi, come sopra rappresentato e difeso, previa

Istanza di sospensione

delle cartelle di pagamento impugnate, nonché dei piani di rateizzazione in corso, vista la sussistenza:

a) del fumus boni iuris per la palese fondatezza delle ragioni sino ad ora esposte, che ben possono essere decise per tabulas;

b) del periculum in mora, insito nella necessità di dover pagare un piano di rateazione che potrebbe palesarsi illegittimo.

Ricorre

All’On.le Commissione Tributaria adita affinché Voglia, nel merito:

– previa sospensione dei piani di rateizzazione in corso, accertare e dichiarare l’illegittimità del preavviso di fermo nonché delle cartelle di pagamento, per i motivi esposti in narrativa;

– per l’effetto, condannare Agenzia Entrate Riscossione per la Provincia di …, alla cancellazione dagli estratti di ruolo delle cartelle mai notificate e prescritte;

– con vittoria di spese e competenze di lite.

Chiede

che la controversia di cui trattasi venga discussa in pubblica udienza, ai sensi dell’art. 33 c. 1 del D. Lgs. 546/92.

Si allegano:

….

….

Si dichiara che il valore della causa è di euro … e pertanto il contributo unificato è pari a euro …

luogo, data, firma, …

ISTANZA DI MEDIAZIONE TRIBUTARIA

Ai sensi dell’art. 17 bis D. Lgs. 546/92 il sig. LMario Rossi, nato a …. il …, C.f.: … e residente in …, alla via …, in nome e per conto di se stesso, indirizzo Pec: …, , num. fax …, (Ricorrente)

CHIEDE

a Agenzia Entrate Riscossione per la provincia di… , in via preventiva ed alternativa al deposito del ricorso che precede presso la Commissione tributaria provinciale di …, di accogliere le richieste indicate nel ricorso e che qui si intendono integralmente trascritte e di annullare con provvedimento il preavviso di fermo nonché le cartelle esattoriali indicate nella premessa del ricorso, annullando altresì il piano di rateizzazione prot. n. … del … in corso.

Ai fini della presente procedura di reclamo/mediazione si precisa che il valore della controversia calcolato ai sensi dell’art. 17 bis D. Lgs. 546/92 è di euro …

luogo, data, firma, …

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