In data 28 maggio 2024 il Decreto-legge Superbonus (decreto-legge 39 del 29 marzo 2024) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (legge 23 maggio 2024, n. 67), sono stati introdotti nuovi adempimenti, restrizioni e significative novità rispetto alle previsioni del decreto-legge.
Tra le principali misure previste di seguito approfondiamo le seguenti:
La detrazione fiscale Irpef per gli interventi di Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, in relazione alle spese sostenute nel 2024, sarà dilazionata in 10 quote annuali di pari importo, anziché in cinque.
I crediti d’imposta derivanti dall’opzione di cessione del credito e sconto in fattura saranno ripartiti in quattro quote annuali di pari importo per gli interventi di Superbonus e in cinque quote annuali di pari importo per gli interventi relativi al Bonus barriere architettoniche e Sismabonus.
Al fine di sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale eseguiti su immobili danneggiati dagli eventi sismici a far data dal 1° aprile 2009, in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, è istituito un fondo con una dotazione di € 35 milioni per l’anno 2025, finalizzato a riconoscere un contributo in favore di soggetti che sostengono spese per gli interventi da Superbonus.
Un altro fondo, con una dotazione di € 100 milioni per l’anno 2025, è previsto per la riqualificazione energetica e strutturale a fronte di spese sostenute per gli interventi da Superbonus da parte di enti del terzo settore, di onlus, di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale.
Dal primo gennaio 2025 le banche e gli intermediari finanziari non potranno più compensare i crediti edilizi rientranti nel Superbonus con i contributi previdenziali, assistenziali e con i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, pena il recupero del credito compensato con interessi e una sanzione.
È prevista una notevole riduzione dell’aliquota sul Bonus ristrutturazioni, valido nella misura del 50% solo fino al 31 dicembre 2024: l’aliquota sarà fissata al 36% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027, e al 30% dal 1° gennaio 2028 fino al 31 dicembre 2033.
Contro le frodi legate ai bonus edilizi, qualora il Comune, nell’ambito delle attività di vigilanza e di controllo previste dal Testo unico dell’edilizia (D.P.R. 380/2001), rilevi l’inesistenza, totale o parziale, degli interventi agevolati, è tenuto a fornirne segnalazione qualificata agli uffici della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate.
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