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Con l’emanazione della Legge 8 marzo 2019, n. 20 (Gazz. Uff. 20 marzo 2019, n. 67) è stata assegnata al Governo una nuova delega per la promulgazione di disposizioni integrative e correttive della riforma della disciplina della crisi di impresa e dell’insolvenza.

La riforma contenuta nel D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Gazz. Uff. 14 febbraio 2019, n. 38, S.O), emanato in attuazione della Legge delega 19 ottobre 2017, n. 155 (Gazz. Uff. 30 ottobre 2017, n. 254) potrebbe pertanto subire in un prossimo futuro delle modificazioni od integrazioni.

L’art. 1 della Legge 8 marzo 2019, n. 20 prevede infatti che il Governo entro due anni dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla Legge 19 ottobre 2017, n. 155 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

La necessità di emanare una nuova legge delega in materia scaturisce dal fatto che la Legge 19 ottobre 2017, n. 155 non ha previsto la possibilità di adottare decreti integrativi e correttivi.

Per tale ordine di motivi il nostro legislatore ha avvertito l’esigenza di poter intervenire sulla normativa in considerazione della portata e dell’importanza della riforma organica della disciplina dell’insolvenza e della crisi di impresa, la cui attuazione è destinata ad avere un impatto significativo sull’intero sistema imprenditoriale.

Le disposizioni che potranno intervenire sul Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza dovranno pur sempre essere conformi ai principi generali ed ai criteri direttivi fissati nella Legge 19 ottobre 2017, n. 155 che sono stati definiti al fine di soddisfare le seguenti esigenze, vale a dire:

  • il superamento del termine “fallimento” con l’espressione “liquidazione giudiziale”;
  • l’introduzione della definizione di “stato di crisi”, intesa come probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica;
  • l’adozione di un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore e con caratteristiche di particolare celerità;
  • il recepimento, ai fini della disciplina della competenza territoriale, della nozione definita dall’ordinamento dell’Unione europea di “centro degli interessi principale del debitore”;
  • l’introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale, finalizzate a incentivare l’emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori;
  • l’agevolazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, i piani attestati di risanamento e le convenzioni di moratoria, nonché i relativi effetti;
  • il riordino della disciplina dei gruppi di impresa, della procedura di concordato preventivo, delle procedure di liquidazione giudiziale, dell’esdebitazione e della liquidazione coatta amministrativa;
  • le modifiche alle disposizioni sulla crisi da sovraindebitamento, sui privilegi e sulle garanzie non possessorie, sulle garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire, sui rapporti tra liquidazione giudiziale e misure penali;
  • le modifiche al codice civile con riferimento alla parte riguardante le società.
Fallimento e Crisi d'Impresa

È uscito:

Fallimento e Crisi d’Impresa
AA.VV., IPSOA, 2019
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Da un punto di vista temporale, le modifiche e le integrazioni al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza dovranno essere apportate entro due anni dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla Legge n. 155 del 2017.

L’art. 389, comma 1, del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 prevede che il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza entrerà complessivamente in vigore nella decorsi 18 mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Se saranno pertanto rispettati i termini fissati, la riforma entrerà in vigore il 14 agosto 2020 ed i decreti legislativi integrativi e correttivi dovranno dunque essere emanati entro il 14 agosto 2022.

Si potrà pertanto avere un quadro definitivo del Codice della crisi e dell’insolvenza solamente nel 2022, sebbene si possa ragionevolmente prevedere che il legislatore interverrà sulla normativa prima di tale data, al fine di dare risposta, anche in chiave correttiva, ai profili di criticità che la nuova disciplina potrebbe manifestare in sede di applicazione.

È tuttavia bene precisare che vi è un compendio di norme per le quali l’art. 389, comma 2, ha previsto l’entrata in vigore il trentesimo giorno successivo rispetto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.lgs. n. 14/2019, donde si tratta di disposizioni attualmente già pienamente applicabili.

L’art. 389, comma 2, del D.lgs. n. 14/2019 elenca queste disposizioni che riguardano:

  • la competenza per materia dei procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione (la competenza è assegnata al Tribunale, sede delle sezioni specializzate in materia di imprese, individuato avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principale) (art. 27, comma 1);
  • le modifiche alla disciplina dell’amministrazione straordinaria (art. 350);
  • l’istituzione di un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel Codice della crisi e dell’insolvenza (art. 356; art. 357);
  • la realizzazione di una area web riservata per le notificazioni relative alle domanda di accesso alle procedure l’accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza (art. 359);
  • la certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi, nonché dei debiti tributari (art. 363; art. 364);
  • la modifica all’art. 147 del Testo unico in materia di spese di giustizia, in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (art. 366);
  • le modifiche agli articoli del Codice civile riguardanti gli assetti organizzativi dell’impresa (art. 375), gli assetti organizzativi societari (art. 377), la responsabilità degli amministratori (art. 378);  la nomina degli organi di controllo (art. 379);
  • le modifiche agli artt. 3, 4, 5 e 6 del D.lgs. 20 giugno 2005, n. 122 aventi ad oggetto le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire (art. 385, art. 386, art. 387 ed art. 388);

L’entrata in vigore di queste disposizioni è avvenuta il 16 marzo 2019.

(Altalex, 28 marzo 2019. Nota di Leonardo Serra)

 

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