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Attraverso il modello 730/2024 i contribuenti possono dedurre i contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari.

I contributi previdenziali versati all’Inps per colf, badanti, baby sitter, assistenti alle persone anziane e tutti gli altri lavoratori addetti ai servizi domestici (autisti, giardinieri, ecc.) ed all’assistenza personale o familiare sono oneri deducibili dal reddito ai fini Irpef e possono essere dichiarati nel modello 730 per ottenere una riduzione delle imposte da pagare.

E’ quindi prevista una deducibilità dei contributi pagati per colf e badanti.

I contributi per colf, badanti e baby sitter vanno dichiarati nel rigo E23 – 730/202024 – Contributi per addetti a servizi domestici e familiari.

Sommario

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Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari deducibili dal reddito

Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari deducibili dal reddito

Le famiglie italiane, più precisamente il familiare che sostiene la spesa per il lavoratore domestico, possono risparmiare sull’Irpef dichiarando i contributi previdenziali versati durante l’anno d’imposta. Vediamo come “scaricare” i contributi colf e badanti. In aggiunta, possono tra l’altro beneficiare anche della spese per badanti detraibili in caso di spese sostenute da o per persone non autosufficienti.

Sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente, i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici (autisti, giardinieri, ecc.) ed all’assistenza personale o familiare (colf, baby-sitter, assistenti delle persone anziane, ecc.) per la parte rimasta a carico del datore di lavoro.

Quali contributi Inps sono deducibili

Sono deducibili le somme effettivamente versate applicando il principio di cassa, senza tener conto della competenza dei trimestri.

I contributi all’Inps vanno versati dal 1° al 10 aprile per il primo trimestre, dal 1° al 10 luglio per il secondo trimestre, dal 1° al 10 ottobre per il terzo trimestre e dal 1° al 10 gennaio dell’anno successivo per il quarto trimestre.

Nel 730/2024 vanno dichiarati i contributi versati nell’anno 2023 con i bollettini MAV dell’Inps.

Quindi nell’anno d’imposta 2023 verosimilmente il contribuente ha versato i contributi del quarto trimestre 2022, versati a gennaio 2023, nonché i contributi dei primi tre trimestri del 2023, mentre i contributi del quarto trimestre 2023 sono versati a gennaio 2024 e quindi confluiscono come onere deducibile nell’anno d’imposta 2024 e quindi con fruizione nel 730/2025.

E’ nel rigo E23 del quadro E – Oneri e spese del modello 730/2024 che vanno indicati i contributi sostenuti per gli addetti a servizi domestici e familiari. Il rigo E23 è nella sezione II nella quale vanno indicati le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo del modello 730.

Contributi previdenziali versati ad agenzia interinale

Rientrano nell’ambito applicativo dell’agevolazione anche i contributi previdenziali sostenuti per una badante assunta tramite un’agenzia interinale e rimborsati all’agenzia medesima, se quest’ultima rilascia una certificazione attestante gli importi pagati, gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (utilizzatore) e del lavoratore.

Contributi versati tramite libretto di famiglia

I contributi previdenziali per gli addetti ai servizi domestici, versati alla gestione separata INPS mediante il “libretto famiglia”, possono essere dedotti dal reddito complessivo in quanto interamente a carico dell’utilizzatore (datore di lavoro).

Per ogni ora di lavoro, corrispondente ad un titolo di pagamento, è possibile dedurre euro 1,65, quale contribuzione IVS alla Gestione separata INPS.

L’importo può essere dedotto nel periodo d’imposta in cui è effettuato il versamento per l’acquisto del titolo di pagamento a condizione che la relativa prestazione di lavoro domestico sia stata svolta dal lavoratore e che lo stesso sia stato pagato dall’INPS.

Attraverso il libretto di famiglia le persone fisiche che non esercitano attività professionale o d’impresa possono acquisire prestazioni di lavoro occasionale di cui all’art. 54 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che possono essere utilizzati dai soggetti che vogliano intraprendere attività lavorative in modo sporadico e saltuario.

Il libretto famiglia è un libretto nominativo prefinanziato, composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in euro 10, importo finalizzato a compensare attività lavorative di durata non superiore a un’ora. Il libretto famiglia può essere acquistato mediante versamenti tramite F24 modello Elide, con causale LIFA, oppure tramite il “Portale dei pagamenti” dell’INPS.
Del valore nominale di euro 10 di ogni titolo di pagamento, euro 8 costituiscono il compenso del prestatore, euro 1,65 vengono accantonati per la contribuzione IVS alla Gestione Separata, euro 0,25 per il premio assicurativo INAIL, e euro 0,10 per il finanziamento degli oneri gestionali.

Le attività che l’utilizzatore può remunerare tramite il libretto famiglia sono tassativamente indicate dalla legge e consistono in: piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare. Resta fermo che la deduzione riguarda solo i contributi corrispondenti a prestazioni degli addetti ai servizi domestici (autisti, giardinieri, ecc.) ed all’assistenza personale o familiare (colf, baby-sitter, assistenti delle persone anziane, ecc.). Non possono essere dedotte le spese sostenute nel 2023 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 del TUIR” (punti da 701 a 706 della CU 2023 con il codice 3).

Quali spese sono deducibili dal reddito

Per quanto riguarda la tipologia di spesa ammessa all’agevolazione fiscale, non è deducibile l’intero importo, ma solo la quota rimasta a carico del datore di lavoro dichiarante, al netto della quota contributiva a carico del collaboratore domestico/familiare.

La deduzione non spetta se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico. In caso di decesso del datore di lavoro, la deduzione per i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare spetta agli eredi che sostengono la spesa per i contributi riferiti al trimestre in cui è avvenuto il decesso.

Non sono deducibili:

  • i versamenti alla CAS.SA.COLF;
  • i contributi forfettari sostenuti per la regolarizzazione dei lavoratori dipendenti stranieri.

Cosa significa deduzione dal reddito complessivo

I contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari sono oneri deducibili dal reddito, ossia quelle spese sostenute dal contribuente che non rappresentano detrazioni fiscali per le quali spetta una riduzione dell’imposta lorda da pagare, ma rappresentano un ammontare di spesa che riduce il reddito complessivo sul quale si calcola l’imposta Irpef. Si tratta di un’agevolazione fiscale superiore alle detrazioni fiscali.

Esempio di calcolo della deducibilità dei contributi: il familiare che ha sostenuto 1.000 euro di contributi versati nel 2023 ed ha un reddito complessivo di 20.000 euro, dichiarando nel rigo E23 i 1.000 euro di contributi versati, ridurrà a 19.000 euro il proprio reddito sul quale si calcola l’Irpef. Nel caso in esempio, essendo l’aliquota Irpef del 23% comporta un risparmio di 230 euro sull’Irpef da pagare in quanto viene ridotto di 1.000 euro il reddito complessivo imponibile. Il contribuente in esempio ha versato 1.000 euro di contributi previdenziali ma risparmia 230 euro in dichiarazione dei redditi.

Limite di deducibilità di 1.549,37 euro

I contributi sono deducibili, per la parte rimasta a carico del datore di lavoro, fino ad un importo massimo di euro 1.549,37.

Questo vuol dire che oltre i 1.550 euro, i contributi versati non sono deducibili.

Documentazione da controllare e conservare

Per i Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari, ecco i documenti occorrenti per presentare il 730:

  • Ricevute di pagamento intestate all’INPS complete della parte informativa sul rapporto di lavoro domestico (ore trimestrali, retribuzione oraria effettiva, ecc.), effettuato dal contribuente tramite c/c postale e/o MAV (pagamento mediante avviso);
  • Per le agenzie interinali, la fattura deve contenere: il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, i dati identificativi dell’agenzia, la specificazione della natura del servizio reso e l’indicazione della quota di contributi a carico del datore di lavoro.

In caso di Libretto famiglia per lavoro domestico, ecco i documenti occorrenti:

  • Copia del libretto famiglia;
  • Ricevute dei titoli di pagamento mediante il F24 modello Elide, con causale LIFA, oppure tramite il “Portale dei pagamenti” dell’INPS;
  • Documentazione attestante la comunicazione all’INPS dell’avvenuto utilizzo dei buoni lavoro;
  • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 con la quale si attesta che le prestazioni di lavoro sono rese dagli addetti ai servizi domestici e/o all’assistenza personale o familiare.

Come dichiarare i contributi nel 730/2024

Nel Mod. 730 Rigo E23 – Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari, secondo le istruzioni del modello 730/2024 bisogna indicare “i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro. L’importo massimo deducibile è di 1.549,37 euro”.

Pertanto questo rigo va compilato dalle famiglie che sostengono spese durante l’anno per avere colf, badanti e tutti quei lavoratori assistenti delle persone anziane. Quindi vanno indicati in questo rigo E23 i contributi domestici pagati durante l’anno, ma solo per la parte a carico del datore di lavoro, e che sono appunto deducibili fino all’importo massimo di 1.549,37 euro secondo quanto previsto dalla circolare n. 207 del 2000 dell’Agenzia delle Entrate.

In questo rigo E23 – Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari vanno indicati i contributi previdenziali sostenuti nell’anno 2023 secondo il principio di cassa (e non di competenza). Va cioè indicata la somma dei contributi versati con i bollettini di conto corrente o i bollettini MAV (pagamento mediante avviso) effettuati nel corso dell’anno 2018.

Per il principio di cassa, non bisogna tener conto della competenza dei trimestri ma della data di pagamento.

Vanno indicati nel rigo E23 del 730/2024 i contributi versati da 1 gennaio al 31 dicembre 2023. Sono da considerare i contributi versati relativi al quarto trimestre 2023 in quanto pagati a gennaio 2024.

Deducibili solo i contributi a carico datore di lavoro. Nel rigo E23 del quadro E del modello 730/2024 non va indicato l’intero ammontare dei contributi previdenziali versati con i bollettini di c/c o MAV ma occorre effettuare delle esclusioni. Ai fini della deduzione spettante nel 730, vanno considerati deducibili solo i contributi a carico del datore di lavoro (l’intestatario del bollettino conto corrente o del MAV). Pertanto va esclusa la quota dei contributi a carico del lavoratore collaboratore domestico o familiare.

E’ da considerare deducibile anche il contributo aggiuntivo Naspi che viene versato nella misura dell’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale) sui rapporti di lavoro a tempo determinato. Tale quota aggiuntiva dei contributi è già inclusa nel calcolo dei contributi da versare nel bollettino MAV.

Rientrano nell’ambito applicativo dell’agevolazione anche i contributi previdenziali sostenuti per una badante assunta tramite un’agenzia interinale e rimborsati all’agenzia medesima se quest’ultima rilascia una certificazione attestante gli importi pagati, gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (utilizzatore) e del lavoratore.

Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2023 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di
lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 3.

I contributi alla cassa COLF non sono deducibili. Analogamente non vanno considerati nel rigo E23, in quanto non deducibili i contributi versati in base all’art. 47 del CCNL del lavoro domestico, ossia i contributi alla cassa COLF la cui indicazione è rilevabile nella sezione del MAV “Causale del versamento” e “Attestazione di pagamento”, ossia nella copia per il lavoratore, alla voce “Codice Organizzazione” – “Contr. Org.”.

Questi versamenti sono in favore di una cassa che fornisce prestazioni assistenziali ed assicurative, integrativi aggiuntivi e/o sostitutivi delle prestazioni sociali pubbliche obbligatorie a favore dei dipendenti collaboratori familiari. Non sono considerati importi deducibili dal reddito complessivo IRPEF e, pertanto, sono anch’essi totalmente da escludere.

Non sono deducibili nel rigo E23 – Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari gli eventuali contributi forfettari sostenuti per la regolarizzazione dei lavoratori dipendenti stranieri.



 

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