Come uscire da un mutuo cointestato a due o più persone. Si può separare il finanziamento?
Un nostro lettore ci chiede se e quando è possibile svincolarsi da un mutuo cointestato. L’esigenza di solito si presenta quando la banca concede il prestito a marito e moglie, chiedendo la firma di entrambi sul contratto, e successivamente i due decidono di separarsi e divorziare.
Cerchiamo di comprendere allora come possono influire le vicende familiari su un contratto di finanziamento cointestato.
Come uscire da un mutuo cointestato?
I rapporti tra le parti firmatarie del mutuo non rilevano nei confronti del soggetto mutuante, che ormai ha acquisito un autonomo diritto di credito nei confronti di entrambe. Questo diritto non viene meno nell’ipotesi di separazione o divorzio tra marito e moglie.
La cointestazione di un mutuo determina infatti una responsabilità solidale passiva: ciò significa che la banca può chiedere l’integrale pagamento a ciascun condebitore, rivolgendosi sia all’uno che all’altro indifferentemente.
Trattandosi di un rapporto sorto a seguito della stipula di un contratto, solo l’accordo tra le parti può determinarne lo scioglimento o la modifica.
L’istituto di credito peraltro non è tenuta a rispettare eventuali accordi interni di suddivisione del debito da parte dei cointestatari.
Quindi, per uscire da un mutuo cointestato è necessario il consenso di tutti i soggetti coinvolti e, in particolare, quello del creditore. Solo se la banca dà il proprio consenso, uno dei debitori può svincolarsi dall’obbligazione. Tuttavia è chiaro che, venendo meno una delle proprie garanzie (il patrimonio del cointestatario), l’istituto di credito accetterà tale soluzione solo se ne otterrà un’altra in sostituzione (ad esempio la fideiussione di un terzo o un’ipoteca).
Dunque, per uscire da un mutuo cointestato è necessario
ottenere l’autorizzazione della banca, offrendo alla stessa una sostituzione della propria garanzia patrimoniale.
Si può uscire dal mutuo cointestato in caso di separazione e divorzio?
La separazione o il divorzio, anche in ipotesi di coppia in comunione dei beni, non determinano alcun effetto sui debiti contratti dalla coppia nei confronti dei terzi. Di conseguenza, non si ha una “divisione del mutuo cointestato”. Tutt’al più potrebbe succedere che il Tribunale, nell’ambito di una procedura di separazione giudiziale, decida di far gravare sull’ex coniuge più benestante l’obbligo di pagamento delle rate. Ma tale previsione vale solo nei rapporti tra le parti e non anche nei confronti della banca, che potrà continuare a rivalersi su entrambe (salvo poi ottenere il rimborso da parte dell’ex). Una tale possibilità peraltro, rientrando nell’ambito delle previsioni sul mantenimento, vale solo per le coppie sposate e non anche per quelle conviventi.
Per ipotesi, se la banca ha chiesto la firma sia del marito che della moglie sul mutuo, la separazione di questi ultimi non determina anche una divisione nell’obbligo di pagamento delle rate (eventuali accordi avranno rilevanza solo interna tra i due ex coniugi). Sicché, se il mutuo non viene onorato, indipendentemente dal soggetto a cui sia attribuibile la morosità, l’istituto di credito potrà ben avviare il
pignoramento dell’immobile con vendita all’asta.
Tuttavia, in presenza di figli minori o maggiorenni non ancora autosufficienti, la sentenza che riconosce il diritto di abitazione sulla casa familiare al genitore collocatario della prole è opponibile all’eventuale aggiudicatario all’asta dell’immobile, se trascritta in epoca anteriore al pignoramento. In altri termini, la madre che vive con i bambini potrà continuare a rimanere nell’abitazione anche se l’ex marito smette di pagare le rate.
Colui che si è aggiudicato la casa tramite l’asta giudiziaria potrà entrare nella disponibilità del bene non appena verrà meno il diritto di abitazione (ossia con l’indipendenza economica del figlio, il suo allontanamento dalla casa o, infine, con il raggiungimento dell’età di 30 anni).
Fine convivenza e mutuo cointestato
Anche nel caso di coppia convivente è ben possibile l’assegnazione della casa al genitore collocatario dei figli, con conseguente opponibilità del diritto di abitazione a eventuali aggiudicatari all’asta dell’immobile.
Non essendo tuttavia prevista una procedura giudiziale per la separazione della coppia e per l’attribuzione del mantenimento al partner economicamente più debole, il giudice non potrà neanche imporre a uno dei due di sobbarcarsi l’onere delle rate (decisione tuttavia che, come abbiamo visto sopra, non sarebbe comunque opponibile alla banca).
Si può vendere la casa con accollo del mutuo all’acquirente?
Una soluzione per uscire dal mutuo cointestato è la vendita dell’immobile per il quale era stato concesso il mutuo. L’acquirente, in questo caso, si accollerà la residua parte del mutuo (con il consenso della banca), liberando definitivamente i venditori dal debito nei confronti del creditore. Anche in tale ipotesi tuttavia è sempre necessario il consenso dell’istituto di credito, che dovrà valutare l’affidabilità economica del nuovo soggetto.
Come uscire da una casa cointestata?
Se la casa sulla quale è stata accesa l’ipoteca a seguito della concessione del mutuo dovesse essere cointestata, la separazione e il divorzio della coppia non determina l’automatico scioglimento della stessa. Per uscire dalla comproprietà, in assenza di accordo tra le parti, bisogna ricorrere al Tribunale. La procedura è quella di
divisione giudiziale cui si ricorre, ad esempio, anche nei casi di scioglimento della comunione ereditaria.
La richiesta può essere presentata da ciascun comproprietario in qualsiasi momento tramite ricorso in Tribunale.
Il giudice prima verifica se il bene possa essere diviso in natura, mutando così la proprietà per quote dei singoli intestatari in una proprietà piena su una parte specifica del bene. Se ciò non sia possibile, il magistrato accerta se uno dei comproprietari voglia acquisire la quota dell’altro corrispondendogli il controvalore in denaro. In caso contrario, mette in vendita il bene per poi dividere il ricavato tra le parti.
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