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CONTRIBUTO UNIFICATO

Tabella aggiornata al 13 marzo 2015


Processo civile ordinario (1)















Valore



Primo GRADO





Impugnazione



Cassazione



Processi di valore fino a €. 1.100,00




€. 43,00



€. 64,50



€. 86,00



Processi di valore superiore a €. 1.100,00 e fino a €. 5.200,00





€. 98,00




€. 147,00




€. 196,00



Processi di valore superiore a €. 5.200,00 e fino a €. 26.000,00





€. 237,00




€. 355,50




€. 474,00



Processi di valore superiore a €. 26.000,00 e fino a €. 52.000,00





€. 518,00




€. 777,00




€. 1.036,00



Processi di valore superiore a €. 52.000,00 e fino a €. 260.000,00





€. 759,00




€. 1.138,50




€. 1.518,00



Processi di valore superiore a €. 260.000,00 e fino a €. 520.000,00





€. 1.214,00




€. 1.812,00




€. 2.428,00



Processi di valore superiore a €. 520.000.00



€. 1.686,00



€. 2.529,00



€. 3.372,00



Processi di valore indeterminabile



€. 518,00



€. 777,00



€. 1.036,00


(1) Marca da Euro 27,00 per le spese di Giustizia


CONTRIBUTO RIDOTTO RISPETTO AL PROCESSO CIVILE ORDINARIO













Valore




Riduzione del contributo




Procedimenti Speciali previsti nel Libro IV titolo I c.p.c. anche se proposti nella causa di merito:



Procedimento d’ingiunzione


Procedimento per la convalida di sfratto


Procedimento cautelare


Provvedimenti possessori





50%



Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo




50%



Giudizio di sfratto per morosità




50%



Giudizio di sfratto per finita locazione




50%



Giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento




50%



Procedimento sommario di cognizione




50%



Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall’art. 9 co. 1 bis del D.P.R. n. 115/2002





50%


CONTRIBUTO ORDINARIO

Per i processi in materia di locazione

Per i processi in materia di comodato

Per i processi in materia di occupazione senza titolo

Per i processi in materia di impugnazione di delibere condominiali


PROCEDIMENTI IN DI SEPARAZIONE E DIVORZIO










Procedimento



contributo





Separazione consensuale (711 c.p.c.)




€. 43,00



Divorzio su domanda congiunta (art. 4, comma XVI, L. 898/1970)




€. 43,00



Procedimento di divorzio


(scioglimento matrimonio


cessazione degli effettivi civili del matrimonio concordatario)




€. 98,00



Separazione giudiziale



€. 98,00



ALTRI PROCEDIMENTI










Procedimento




Importo del contributo





Procedimenti di volontaria giurisdizione




€. 98,00




Reclami contro i provvedimenti cautelari


(Circ. Min., 31 luglio 2002 n. 5)




€. 147,00


Il reclamo è considerato, ai fini del CU, strumento di impugnazione e dunque il contributo va incrementato della metà




Regolamento di competenza e regolamento di giurisdizione




CU ordinario




Opposizione ad ordinanza – ingiunzione



C.U. ordinario


oltre a spese forfetizzate secondo l’importo di cui all’art. 30 D.P.R. 115/2002


PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE












Procedimento




Importo del contributo




Processi di esecuzione per consegna o rilascio



€. 139,00


Processi di esecuzione mobiliare di valore inferiore a €. 2.500,00



€. 43,00


Processi di esecuzione mobiliare di valore superiore a €. 2.500,00



€. 139,00


Esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare



€. 139,00


Processi di esecuzione immobiliare



€. 278,00


Processi di opposizione agli atti esecutivi



€. 168,00


 Min. Giustizia, 3 marzo 2015, n. 3486


Contributo Unificato nelle opposizioni all’esecuzione


L’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) e l’opposizione di terzo all’esecuzione (art. 619 c.p.c.), quali azioni che introducono normali ed ordinati processi di cognizione, soggiacciono alle regole generali e, quindi, sono soggette al versamento del contributo al momento della iscrizione a ruolo secondo il valore della domanda. Diversamente, l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) soggiace al contributo unificato fisso previsto dall’art. 13, co. 2, ultima parte, del d.P.R. 115/2002, per espressa disposizione normativa.


Non deve essere versato alcun contributo unificato nella c.d. fase incidentale celebrata dinanzi al giudice dell’esecuzione nelle ipotesi di opposizione all’esecuzione ex art. 615, co. 2 c.p.c., nelle opposizioni agli atti esecutivi, ex art. 617, co. 2 c.p.c. e nelle opposizioni di terzo all’esecuzione ex art. 619 c.p.c.


 Min. Giustizia, 3 marzo 2015, n. 3486


Individuazione del momento in cui deve essere corrisposto il contributo unificato nelle procedure esecutive in base alla nuova formulazione dell’articolo 518, comma 6, c.p.c, così come modificato dall’articolo 18, comma 1, lett. a), del D.L. n. 132 del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni in legge n. 162 del 10 novembre 2014.


Il contributo unificato deve essere versato al momento del deposito dell’istanza di assegnazione e vendita da parte del creditore procedente così come indicato dall’art. 14, co. 1, del d.P.R. 115/2002. Nelle ipotesi in cui il creditore procedente effettui contestualmente il deposito della nota di iscrizione a ruolo, del titolo, del precetto, del verbale di pignoramento e dell’istanza di assegnazione e vendita, dovrà provvedere anche al pagamento del contributo unificato.


PROCEDIMENTI DI DIRITTO FALLIMENTARE










Procedimento




Importo del contributo




Insinuazione tempestiva al passivo



Esente


Dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura



€. 851,00


Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura



CU ridotto della metà


Istanza di fallimento



€. 98,00


PROCEDIMENTI ESENTI












Procedimento




Importo del contributo




Procedimenti di rettificazione di stato civile



Esente


Processi in materia tavolare



Esente


Procedimenti di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del c.p.c., tra cui:



Procedimenti di assenza e morte presunta


Procedimenti di assenza e morte presunta



Esente


Procedimenti in materia di assegni per il mantenimento della prole o riguardanti la stessa



Esente


Processi di cui all’art. 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Legge “Pinto”)


Esente


Procedure di Lavoro con i requisiti di cui all’art. 9 comma 1-bis TU 115/02



Procedimenti relativi alla esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro



Esente


 PROCEDIMENTI DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA










Procedimento




Importo del contributo




Controversie di Previdenza ed assistenza obbligatorie


(Per i decreti ingiuntivi l’importo è ridotto della metà)



€. 43,00


Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego



CU ridotto del 50% rispetto al processo civile ordinario





Esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro



Esente


Giudizio di Cassazione



CU ordinario


PROCEDIMENTI DAVANTI AL TAR E AL CONSIGLIO DI STATO
















Procedimento




Importo del contributo




Ricorsi in materia di accesso ai documenti amministrativi



€. 300,00


Ricorsi avverso il silenzio



€. 300,00




Ricorsi di esecuzione della sentenza o ottemperanza del giudicato



€. 300,00



Ricorsi avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al D. Lgs n. 195/2005, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale



ESENTE



Ricorsi aventi ad oggetto rapporti di pubblico impiego


Contributo ridotto a metà , salvo quanto previsto dall’art 9, co 1-bis


Ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonchè da altre disposizioni che richiamino il citato rito




€. 1.800,00




Ricorsi avverso i provvedimenti previsti dall’art. 119, comma I, lettere a), b) del d.lgs. 104/2010: a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti; b) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti



Valore della controversia uguale o inferiore ad Euro 200,000,00



Valore della controversia tra Euro 200,000,00 ed Euro 1.000.000,00



Valore della controversia superiore ad Euro 1.000.000,00










€. 2.000,00



€. 4.000,00



€. 6.000,00





Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica



€. 650,00


Altri ricorsi


€. 650,00



Nei casi di cui all’art. 13, comma VI-bis, d.P.R. 115/2002 (contributo unificato per i ricorsi proposti davanti TAR e Consiglio di Stato) il contributo è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione




RICORSI PRINCIPALI E INCIDENTALI AVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI E REGIONALI












Valore




Importo del contributo




Controversie di valore fino ad Euro 2.583,28



€. 30,00


Controversie di valore superiore ad Euro 2.583,28 e fino ad euro 5.000,00



€. 60,00




Controversie di valore superiore ad Euro 5.000,00 e fino ad euro 25.000,00



€. 120,00



Controversie di valore superiore a euro 25.000,00 e fino a euro 75.000,00


€. 250,00



Controversie di valore superiore a 75.000,00 e fino a euro 200.000,00


€. 500,00



Controversie di valore superiore ad Euro 200.000,00



€. 1.500,00




IMPRESA (D.LGS. 168/2003)


Per i processi di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, il C.U. è il doppio rispetto al processo ordinario (v. L. 24 marzo 2012, n. 27)


AZIONE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE


Il contributo unificato è dovuto in misura pari al CU ordinario ma solo se è formulata richiesta di condanna al pagamento di una somma di danaro e la domanda è accolta. In caso di richiesta di condanna generica, il CU non è dovuto.


Importo forfettario previsto dall’art. 30 del d.P.R. 115/2002


Min. Giust., circolare 12 maggio 2014


L’esenzione dal CU non comporta esenzione dall’importo forfettario, se non previsto ex lege.

Con riferimento alle ipotesi previste dagli artt. 320, 374, 375 del codice civile, non è dovuto il versamento dell’importo forfettario.

Nemmeno è dovuto l’importo forfettario e il CU per le istanze presentate dal curatore dell’eredità giacente al giudice che lo ha nominato. 


 Min. Giustizia, 13 marzo 2015, n. 2309


Contributo Unificato in materia di negoziazione assistita


Al momento del deposito dell’accordo di negoziazione assistita presso la Procura della Repubblica competente non è dovuto il versamento del Contributo Unificato.

 

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