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PROCEDURA COLLOCAZIONE PRESUPPOSTI E CARATTERISTICHE TERMINI Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa Art. 12 CCII -Parte I, Titolo II, Capo I Soggetti legittimati: imprenditore commerciale e agricolo;
Oggetto: nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa;
Finalità: risanamento impresa
Modalità e documenti necessari: indicati dall’art. 17 CCII;
Misure protettive e cautelari: indicato dall’art. 18;
Effetti: l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa ai sensi dell’art 21 CCII. Il codice non stabilisce entro quali termini l’istanza deve essere presentata.
 
L’art. 25 quinquies CCII precisa però che non può essere presentata l’istanza se è pendete il procedimento di liquidazione giudiziale o di regolazione della crisi ex art. 40 CCII. Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio Art. 25 sexies CCII -Parte I, Titolo II, Capo II Soggetti legittimati: imprenditore commerciale e agricolo;
Oggetto: una proposta di concordato per cessione dei beni, a cui allegare anche il piano di liquidazione e i documenti indicati nell’articolo 39 CCII;
Finalità: risanamento impresa;
Presupposti:
1) l’esperto nella relazione finale a seguito dell’istanza ex art.17 CCII dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede;
2) le trattative NON hanno avuto esito positivo;
 3) le soluzioni individuate ai sensi dell’articolo 23, commi 1 e 2, lettera b) non sono praticabili.
PRESUPPOSTI CUMULATIVI;
Modalità e documenti necessari: indicati dall’art. 25 sexies CCII;
Misure protettive e cautelari: non previste;
Effetti: nomina del liquidatore da parte del Tribunale ai sensi dell’art 21 CCII. Entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all’articolo 17, comma 8. Piani attestati di risanamento Art. 56 CCII -Parte I, Titolo IV, Capo I Soggetti legittimati: imprenditore;
Oggetto: piano rivolto ai creditori;
Finalità: consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
Presupposti:
1)stato di crisi oppure
2)stato di insolvenza
PRESUPPOSTI ALTERNATIVI;
Modalità e documenti necessari: indicati dall’art. 56 CCII;
Misure protettive e cautelari: non previste espressamente; tuttavia sono applicabili ai sensi dell’art.54 comma 5;
Effetti: l’accordo raggiunto tra l’imprenditore e i creditori NON è soggetto ad omologazione ma può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore. Non sono previsi termini per la presentazione dell’istanza. Accordi di ristrutturazione dei debiti Art. 57 CCII -Parte I, Titolo IV, Capo I Soggetti legittimati: imprenditore non commerciale e diverso dall’imprenditore minore che deve accordarsi con creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti;
Oggetto: accordi di ristrutturazione dei debiti che devono contenere l’indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l’esecuzione;
Finalità: consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
Presupposti:
1)stato di crisi oppure
2)stato di insolvenza
PRESUPPOSTI ALTERNATIVI;
Modalità e documenti necessari: indicati dall’art. 57 CCII;
Misure protettive e cautelari: non previste espressamente; tuttavia sono applicabili ai sensi dell’art. 54 comma 1;
Effetti: l’accordo raggiunto tra l’imprenditore e i creditori è soggetto ad omologazione ai sensi dell’art.57 comma 1 CCII. Non sono previsi termini per la presentazione dell’istanza. Convenzione moratoria Art. 62 CCII -Parte I, Titolo IV, Capo I Soggetti legittimati: imprenditore ANCHE NON commerciale;
Oggetto: disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito;
Finalità: consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
Presupposti:
1)stato di crisi oppure
2)stato di insolvenza
PRESUPPOSTI ALTERNATIVI;
3) tutti i creditori appartenenti alla categoria devono essere stati informati dell’avvio delle trattative o devono essere stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sulla convenzione e i suoi effetti;
4) i crediti dei creditori aderenti devono rappresentare il 75% settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria;
5) devono sussistere concrete prospettive che i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, possano risultare soddisfatti all’esito della stessa in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;
Modalità e documenti necessari: indicati dall’art. 62 CCII;
Misure protettive e cautelari: non previste espressamente; tuttavia sono applicabili ai sensi dell’art.54 comma 5;
Effetti: l’accordo raggiunto tra l’imprenditore e i creditori NON è soggetto ad omologazione; tuttavia l’accordo è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria. Non sono previsi termini per la presentazione dell’istanza. Transazione su crediti tributari e contributivi Art. 63 CCII -Parte I, Titolo IV, Capo I Soggetti legittimati: soggetti legittimati ai sensi dell’art. 57, 60 e 61 CCII (imprenditore non commerciale e diverso dall’imprenditore minore)
Oggetto: proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori;
Finalità: consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
Presupposti:
1)stato di crisi oppure
2)stato di insolvenza
PRESUPPOSTI ALTERNATIVI;
Modalità e documenti necessari: indicati dall’art. 63 CCII;
Misure protettive e cautelari: non previste espressamente; tuttavia sono applicabili ai sensi dell’art.54 comma 5;
Effetti: l’accordo raggiunto tra l’imprenditore e le amministrazioni è soggetto ad omologazione ai sensi dell’art. 63 comma 2-bis CCII. Non sono previsi termini per la presentazione dell’istanza. Piano di ristrutturazione omologato Art. 64 bis CCII -Parte I, Titolo IV, Capo I bis Soggetti legittimati: l’imprenditore commerciale diverso dall’imprenditore minore che abbia predisposto il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione;
Oggetto: distribuire il valore generato dal piano anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile e alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione, purché la proposta sia approvata dall’unanimità delle classi di creditori;
Finalità: consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
Presupposti:
1)stato di crisi oppure
2)stato di insolvenza
PRESUPPOSTI ALTERNATIVI;
3) Unanimità delle classi dei creditori;
Modalità e documenti necessari: indicati dall’art. 64 bis CCII;
Misure protettive e cautelari: non previste espressamente; tuttavia sono applicabili ai sensi dell’art.54 comma 1;
Effetti: l’accordo raggiunto tra l’imprenditore e le amministrazioni è soggetto ad omologazione ai sensi dell’art. 64 bis comma 8 CCII. Non sono previsi termini per la presentazione dell’istanza. Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento Art. 65 CCII -Parte I, Titolo IV, Capo II, Sezione I Soggetti legittimati: I debitori di cui all’articolo 2 comma 1 lettera c) ossia:
consumatore,
professionista,
imprenditore minore,
imprenditore agricolo,
start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
Oggetto: possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX;
Finalità: consentire il risanamento dell’esposizione debitoria e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
Presupposti: sovraindebitamento, ossia stato di crisi o insolvenza;
Modalità e documenti necessari: indicati dall’ art. 66 al 73 CCII. Non sono previsi termini per la presentazione dell’istanza. Concordato minore Art. 74 CCII -Parte I, Titolo IV, Capo II, Sezione II Soggetti legittimati: I debitori di cui all’articolo 2 comma 1 lettera c) escluso i consumatori, ossia:
professionista,
imprenditore minore,
imprenditore agricolo,
start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
Oggetto: proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale.;
Finalità: consentire il risanamento dell’esposizione debitoria e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
Presupposti: sovraindebitamento ossia
1)stato di crisi oppure
2)stato di insolvenza
PRESUPPOSTI ALTERNATIVI;
Modalità e documenti necessari: indicati dall’art. 74 al 85 CCII;
Effetti: l’accordo raggiunto è soggetto ad omologazione ai sensi dell’art. 80 CCII. Non sono previsi termini per la presentazione dell’istanza. Concordato preventivo Art. 84 CCII -Parte I, Titolo IV, Capo III, Soggetti legittimati: l’imprenditore ad esclusione dell’imprenditore minore;
Oggetto: concordato che realizzi, sulla base di un piano avente il contenuto di cui all’articolo 87, il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio, l’attribuzione delle attività ad un assuntore o in qualsiasi altra forma;
Finalità: consentire il risanamento dell’esposizione debitoria e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
Presupposti: ossia
1)stato di crisi oppure
2)stato di insolvenza
PRESUPPOSTI ALTERNATIVI;
Modalità e documenti necessari: indicati dagli art. 84 e seguenti CCII;
Misure protettive e cautelari: non previste espressamente; tuttavia sono applicabili ai sensi dell’art.54 comma 1;
Effetti: l’accordo raggiunto è soggetto ad omologazione. Non sono previsi termini per la presentazione dell’istanza. Liquidazione giudiziale Art. 121 CCII -Parte I, Titolo V, Capo I, Soggetti legittimati: imprenditore, organi e autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa, uno o più creditori, pubblico ministero;
Oggetto: beni dell’imprenditore ad esclusione dell’imprenditore minore;
Finalità: liquidazione dei beni di un imprenditore o di una società insolvente;
Presupposti: stato di insolvenza ossia lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
Modalità e documenti necessari: indicati dall’art. 121 e seguenti CCII;
Misure protettive e cautelari: non previste espressamente; tuttavia sono applicabili ai sensi dell’art. 54 comma 1;
Effetti:
-nomina del curatore;
-ai sensi dell’art. 142 CCII la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale priva dalla sua data il debitore dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale;
-la legittimazione in giudizio è attribuita al curatore ai sensi dell’art. 143 CCII;
-in relazione ai creditori, ai sensi dell’art. 150 CCII dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
-sempre in relazione ai creditori si apre il cd. “concorso dei creditori”;
-gli altri effetti prodotti dalla sentenza che apre la liquidazione giudiziale sono statuiti nel Titolo V, Capo I,
-Sezione IV (Effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori;
-Sezione V (Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti).
Ai sensi dell’art. 211 CCII, l’apertura della liquidazione giudiziale non determina la cessazione dell’attività d’impresa quando ricorrono le condizioni di cui ai commi 2 e 3. Non sono previsi termini per la presentazione dell’istanza.
 
Tuttavia se l’impresa debitrice è stata cancellata, l’istanza può essere presentata entro 1 anno dalla cancellazione.
In particolare ai sensi dell’art. 33 CCII:
1) nel caso in cui l’insolvenza si sia manifestata prima della cessazione dell’attività, la liquidazione giudiziale deve essere aperta entro l’anno dalla cessazione;
2) nel caso in cui l’insolvenza si sia manifestata dopo la cessazione dell’attività, la liquidazione giudiziale deve essere aperta entro l’anno successivo. Liquidazione coatta amministrativa Art. 293 e ss CCII -Parte I, Titolo VII, Capo I, Procedimento concorsuale amministrativo disciplinato da leggi speciali a cui il CCII rinvia ai sensi delle norme ex art. 293 e 294 CII;
Presupposti: stato di insolvenza ossia lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; e gli ulteriori presupposti previsti dalle norme speciali. Non sono previsi termini per la presentazione dell’istanza.
 Tuttavia, ove la legge disponga sia la liquidazione coatta che la liquidazione giudiziale:
-la previa sentenza che dispone la liquidazione giudiziale preclude la liquidazione coatta;
-il previo provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa preclude l’apertura liquidazione giudiziale.

 

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