Vediamo le problematiche di applicazione dell’agevolazione ZES di riduzione al 50% dell’imposta sul reddito (in particolare l’IRES): la gestione del limite de minimis e gli obblighi di dichiarazione relativamente agli aiuti di stato.
Le nuove attività intraprese nelle Zone Economiche Speciali (ZES) hanno diritto alla riduzione al 50% dell’imposta sul reddito (IRES).
Tale riduzione costituisce aiuto fiscale automatico in regime de minimis e come tale deve essere trattato ai fini degli obblighi di indicazione sul registro nazionale degli aiuti di Stato (indicazione nel prospetto aiuti di Stato).
Tuttavia, proprio la sua natura di aiuto de mininis potrebbe non consentire di fruirne a pieno titolo, dovendo il beneficiario, anche a livello di impresa unica, comunque rispettare il massimale di aiuti nell’arco di un triennio.
La riduzione al 50% dell’imposta sul reddito (IRES) per le zone economiche speciali (ZES)
L’ art. 1, commi 173-176, della legge n. 178/2020 ha introdotto una specifica agevolazione fiscale per le aziende che investono nell’ambito delle Zone Economiche Speciali (ZES), istituite ai sensi del decreto legge n. 91/2017.
In particolare, il comma 173 prevede che:
“Per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (…)l’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella ZES è ridotta del 50 per cento a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi”.
Il successivo comma 174 indica quali sono le condizioni che le imprese beneficiarie (non in stato di liquidazione) devono rispettare per fruire di tale riduzione:
- mantenere la loro attività nelle ZES per almeno dieci anni;
- conservare i posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività avviata nella ZES per almeno dieci anni.
Il mancato rispetto anche di una di tali condizioni comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione dell’agevolazione per tutti gli anni di cui si è già usufruito, indipendentemente dalla circostanza che, negli anni di fruizione, le condizioni erano state comunque rispettate.
Per previsione legislativa, la riduzione al 50% dell’imposta sul reddito costituisce un aiuto de minimis e come tale deve essere trattato dal beneficiario.
In particolare, si tratta di un aiuto de minimis automatico in quanto la sua fruizione non è subordinata ad alcuna richiesta o autorizzazione, ma è semplicemente rimessa alle decisioni del beneficiario, il quale ha il conseguente obbligo di indicarlo nel prospetto degli “Aiuti di Stato” al fine di consentire all’Agenzia delle entrate l’aggiornamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Tuttavia, in considerazione delle caratteristiche di tale tipologia di aiuti, la concreta applicazione della stessa potrebbe evidenziare alcuni inconvenienti tali addirittura da far azzerare il beneficio della riduzione al 50% dell’imposta sul reddito per uno o più anni.
La determinazione (provvisoria) dell’agevolazione
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