Con l’ordinanza n. 23753/2020, pubblicata il 28 ottobre 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla validità o meno della procura alle liti rilasciata al legale per il giudizio di cognizione ordinaria anche per la fase esecutiva della sentenza emessa all’esito del suddetto giudizio.
IL CASO: La vicenda parte dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso un atto di precetto di rilascio di un immobile e al pagamento delle spese legali indicate nella sentenza costituente il titolo esecutivo promosso dal soggetto intimato il quale eccepiva la sua nullità per la mancanza del mandato alle liti in capo al difensore che aveva provveduto alla sua notifica, in quanto nel precetto era stata richiamata una procura rilasciata a margine di un precedente e distino atto di precetto, e il titolo esecutivo risultava formatosi in data successiva al rilascio della procura.
L’eccezione è stata rigettata dal Tribunale il quale ha ritenuto la procura alle liti rilasciata per il giudizio di merito valida ai fini della notifica del precetto ed ha rigettato l’opposizione.
Avverso la sentenza di primo grado l’opponente interponeva ricorso per cassazione.
LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto infondato dai giudici della Suprema Cote che lo hanno rigettato, ribadendo l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “la procura rilasciata al difensore per il giudizio di cognizione deve essere intesa non solo come volta al conseguimento del provvedimento giurisdizionale favorevole, attributivo alla parte vittoriosa dal bene oggetto della controversia, ma anche all’attuazione concreta del comando giudiziale, cioè al conseguimento di quel bene attraverso l’esecuzione forzata, quando manchi la spontanea ottemperanza della controparte” (Cass.Civ. Sez. 3 sent. n. 26926/07, Cass. Civ. Sez. 3, sent. n. 20827 del 29/09/2009, Cass. Cic. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3497 del 06/03/2012).
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