È ormai ufficialmente operativa la previsione dell’art.
10-bis del D.L. n.
21/2022 sull’obbligo di
attestazione SOA delle imprese esecutrici di lavori legati
al Superbonus per un importo superiore a 516mila euro,mettendo fine
al lungo regime transitorio e sul quale non sempre le disposizioni
erano state chiare, tanto che è stato necessario apportare dei
correttivi con l’art. 2-ter della legge n. 38/2023, di conversione
del D.L. n. 11/2023 (cd Decreto Cessioni).
Lavori Superbonus sopra i 516mila euro: obbligo attestazione
SOA in vigore per tutti
Secondo quanto disposto dal D.L. n. 21/2022, convertito con
legge n. 51/2022, è scattato dal 1° luglio 2023
l’obbligo di attestazione SOA per le imprese coinvolte in
interventi che accedono ai benefici del Superbonus per un importo
superiore a 516mila euro, quale condizione imprescindibile per
potere usufruire delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli
119 e 121 del D.L. n. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 77/2020.
L’introduzione dell’obbligo di qualificazione è avvenuta in 2
step:
- un periodo transitorio dal 1° gennaio al 30 giugno 2023;
- obbligo definitivo dal 1° luglio 2023.
Durante il periodo transitorio, le imprese hanno dovuto
provvedere all’accesso a un nuovo sistema di qualificazione. In
particolare, è stato previsto che l’esecuzione dei lavori potesse
essere affidata alle imprese:
- in possesso della qualificazione ai sensi dell’art. 84 del D.
Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici),
al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in
caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto; - che al momento della sottoscrizione del contratto di
appalto documentavano alla committenza o all’impresa
subappaltante di avere sottoscritto un
contratto finalizzato al rilascio
dell’attestazione di qualificazione con uno degli
organismi previsti dallo stesso art. 84 del Codice degli
Appalti.
Questa deroga è stata in vigore fino al 30 giugno 2023.
Dal 1° luglio, la qualificazione delle imprese è diventata
obbligatoria e i lavori possono essere affidati solo ad imprese in
possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto
ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di
subappalto, della occorrente qualificazione.
I chiarimenti sul transitorio
Ricordiamo che le disposizioni non si applicano ai lavori in
corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del D.L. n. 21/2022 (20 maggio 2022),
nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa,
ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Inoltre, dato che la formula originaria della disposizione aveva
generato non poche perplessità, il legislatore ha cercato di
porvi rimedio con l’art. 2-ter della legge
n. 38/2023, di conversione del D.L. n.
11/2023.
Esso ha chiarito che:
- per i contratti di appalto e di subappalto stipulati
tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, è sufficiente
che la condizione di essere in possesso dell’occorrente
qualificazione, oppure di documentare al committente o all’impresa
appaltatrice l’avvenuta sottoscrizione di un contratto
finalizzato al rilascio dell’attestazione di
qualificazione risulti soddisfatta entro il 1° gennaio
2023. Ciò significa che, nel caso di contratti sottoscritti prima
del 1° gennaio 2023, e rientranti nell’ambito di applicazione
dell’art. 10-bis, per determinare la decorrenza dell’obbligo di
qualificazione bisogna considerare le date indicate nel comma 1
dell’articolo 10-bis, ovvero:- periodo transitorio dal 1° gennaio al 30 giugno 2023;
- obbligo definitivo dal 1° luglio 2023.
- il limite di 516mila euro è calcolato in
riferimento a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di
subappalto. Quindi se l’importo delle lavorazioni che formano
oggetto del singolo affidamento non supera questa soglia, le
imprese esecutrici non hanno obbligo di qualificazione, anche se la
somma complessiva dei lavori supera i 516mila
euro. - dato che l’obbligo di qualificazione riguarda le spese
sostenute per l’esecuzione di lavori, esso non riguarda le
agevolazioni per le spese sostenute per l’acquisto di unità
immobiliari (es. Sismabonus acquisti).Questa interpretazione porta
anche all’esclusione dell’obbligo di attestazione SOA per le
imprese che operano come general
contractor e non partecipano all’attività esecutiva
in cantiere.
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