L’atto di precetto, contenendo un’intimazione ad adempiere rivolta al debitore (con conseguente sua messa in mora), produce un effetto interruttivo della prescrizione del relativo diritto di credito a carattere istantaneo, sicché, verificatosi tale effetto, inizia a decorrere, dalla data della sua notificazione, un nuovo periodo di prescrizione (artt. 2943, comma 3, e 2945, comma 1, c.c.), mentre l’atto di pignoramento determina un effetto tanto interruttivo quanto sospensivo della prescrizione stessa, giusta il disposto dell’art. 2943, comma 1, c.c., poiché ad esso consegue l’introduzione di un giudizio di esecuzione tutte le volte in cui risulti notificato regolarmente al debitore.
Cass., sez. lav., 13 febbraio 2017, n. 3741 Con la pronuncia in epigrafe la Suprema Corte afferma che l’atto di precetto, valendo a costituire in mora il debitore, produce un effetto interruttivo a carattere istantaneo della prescrizione del diritto fatto valere; il successivo atto di pignoramento, invece, sospende il corso di questa ogni volta in cui risulti regolarmente notificato all’esecutato. Trattasi di principi che, pur trovando il proprio preciso fondamento negli artt. 2943, 1° e 4° co., e 2945, 1° e 2° co., c.c. nonché conforto in precedenti conformi, non sembrano tuttavia conferenti rispetto al caso di specie. Sì perché qui, stando alla ricostruzione della vicenda fatta . . .
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