Nella circolare 33 del 7 febbraio 2024 Inps comunica che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, per l’anno 2024, sono pari a:
- 24%, per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni;
- 23,70% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, (aliquota che continuerà ad incrementarsi annualmente di 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del 24%).
Si conferma anche per l’anno 2024, la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati
Vanno ricordate anche:
- l’ aliquota aggiuntiva pari allo 0,48% per finanziare l’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, a carico dei soli iscritti alla gestione commercianti.
- la maggiorazione dell’aliquota pari all’1% per i redditi superiori alla soglia di 18.415,00 euro.
Aliquote contributi artigiani e commercianti 2024 | ||
---|---|---|
Artigiani |
Commercianti |
|
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni |
24% |
24,48% |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
23,70% |
24,18% |
Minimi contributivi e massimali di reddito
Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS, aggiornato al tasso ISTAT 2023 dell’5,4%, è pari a € 18.415,00.
Questi quindi i minimali contributivi 2023, comprensivi del contributo per l’indennizzo della maternità , che resta fissato a 7,44 euro:
Minimi contributivi |
Artigiani |
Commercianti |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni |
€ 4.427,04 |
€ 4.515,43 |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
€ 4.371,80 |
€ 4.460,19 |
Si ricorda che il contributo previdenziale è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2024 per la quota eccedente il predetto minimale di € 18.415,00 annui e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari all’importo di € 55.008,00.
I massimali di reddito oltre i quali non è dovuta contribuzione sono i seguenti:
- € 91.680,00 per i lavoratori con anzianità contributi antecedente il 1996
- €119.650,00: per gli iscritti dopo il 1° gennaio 1996.
Va sottolineato che si tratta di limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto e non massimali per l’impresa.
2) Regime forfettario legge 190 2014
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1) Scadenze versamenti contributi artigiani e commercianti 2024
I contributi dovranno essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, per i contributi dovuti sul minimale di reddito, alle seguenti scadenze :
- 16 maggio
- 20 agosto
- 18 novembre 2024 e
- 17 febbraio 2025 ;
e nei termini previsti per le imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente , a titolo di saldo 2023, primo acconto e secondo acconto 2024.
Si ricorda che i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione “Dati del mod. F24”, cui può accedere il contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.
Per ulteriori chiarimenti si rinvia alla circolare 19 2023 e ai messaggi n. 5769 del 2 aprile 2012 e n. 11762 del 22 luglio 2013.
2) Regime forfettario legge 190 2014
Si ricorda che con la legge di bilancio 2023 è stato innalzato da 65.000 a 85.000 euro di reddito il requisito di accesso al regime fiscale forfettario che da diritto alla riduzione contributiva del 35% . Per chi accede nel 2023 occorre dare comunicazione dell’adesione al regime entro il 28 febbraio 2024.
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