Il debitore soffocato dai debiti può salvare i propri beni accedendo alla cosiddetta procedura da sovraindebitamento – meglio conosciuta come legge salvasuicidi – introdotta nel nostro ordinamento dalla Legge n. 3 del 2012.
In questo caso, infatti, anche se il debitore ha promesso di pagare solo una parte dei debiti contratti, secondo la percentuale concessagli dal giudice del tribunale, i creditori non potranno iniziare, nei suoi confronti, procedure esecutive.
Attraverso la richiesta della procedura di sovraindebitamento, quindi, il debitore salva i beni di sua proprietà sia dai pignoramenti già in corso sia da quelli futuri.
La legge n. 3 del 2012, quindi, permette al debitore che abbia contratto troppe obbligazioni non onorabili in alcun modo – di presentare con ricorso al Tribunale competente un piano di pagamento, cd. piano del consumatore, dei propri creditori in percentuale e con la procedura del “saldo e stralcio”.
Viene riconosciuto al debitore una specie di sconto complessivo in cambio del (seppur minimo) pagamento.
Il piano di risanamento del debitore comunque non potrà essere scritto personalmente da quest’ultimo, ma dovrà essere redatto con l’aiuto di un organismo apposito (cd «organismo di composizione della crisi», in sigla OCC), che potrà essere rappresentato dallo stesso avvocato o commercialista del debitore.
Il giudice sarà infine chiamato ad accertarne la meritevolezza (se l’interesse azionato sia o meno meritevole di tutela), verificando che il debitore non sia incorso in questa crisi per propria colpa.
Si tratta di un vero e proprio accordo/patto tra il debitore ed i creditori.
Il primo promette di liquidare i propri beni o eventualmente di attingere da altre risorse (anche provenienti da terzi) per pagare i propri creditori nella misura percentuale autorizzata dal giudice.
I secondi di astengono dall’avviare nei suoi confronti pignoramenti o altre azioni esecutive.
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