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Secondo il Tribunale dell’Unione Europea, sentenza 10 novembre 2021, causa T-353/20 (testo in calce), lo stemma della squadra di calcio AC Milan non può essere oggetto di registrazione a livello internazionale. L’elevata somiglianza fonetica e la somiglianza visiva di tale segno col marchio denominativo anteriore tedesco MILAN comporta un rischio di confusione da parte dei consumatori, che impedisce la loro protezione simultanea nell’Unione.
Nel 2017 la società calcistica italiana AC Milan aveva presentato all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, una domanda di registrazione internazionale per il proprio segno figurativo riguardante, tra l’altro, articoli di cancelleria e per ufficio.
Due mesi più tardi una società tedesca ha presentato un’opposizione contro tale istanza di registrazione, sulla base del marchio denominativo tedesco MILAN, depositato nel 1984 e registrato nel 1988, che designa, nella sostanza, prodotti identici e simili a quelli oggetto della domanda dell’AC Milan. La società tedesca ha ritenuto che, a causa della somiglianza del marchio richiesto col suo marchio anteriore, la registrazione del primo sarebbe idonea a provocare un rischio di confusione da parte del pubblico tedesco.
Nel febbraio 2020, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale ha accolto l’opposizione, pertanto l’AC Milan ha proposto ricorso al Tribunale dell’Unione europea che, il 10 novembre scorso, l’ha rigettato.
Per i giudici l’attenzione del pubblico sarà attirata dall’elemento denominativo costituito dalle lettere “ac” e dalla parola “milan”, poiché esse sono riprodotte in lettere maiuscole e con caratteri stilizzati, ritenendo quindi che l’elemento “ac milan” costituisce l’elemento dominante del marchio richiesto.
In tale contesto, il Tribunale ha constatato che, sebbene una parte del pubblico di riferimento possa percepire l’elemento denominativo “ac milan”, nel marchio richiesto, come un riferimento alla squadra di calcio, i segni in conflitto, che presentano un’elevata somiglianza sul piano fonetico, fanno entrambi riferimento alla città di Milano.
Per quanto riguarda l’argomento dell’AC Milan secondo cui il marchio richiesto gode di notorietà in Germania a causa della reputazione di tale società calcistica, il Tribunale osserva che solo la notorietà del marchio anteriore, e non quella del marchio richiesto, deve essere presa in considerazione per valutare se la somiglianza dei prodotti designati da due marchi sia sufficiente a far sorgere un rischio di confusione.
Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato che le somiglianze dei due segni in questione risultano, nel loro insieme, sufficienti per concludere che esiste un rischio di confusione.
>> Leggi anche Marchio registrato: la guida completa
TRIBUNALE UE, SENTENZA 10 NOVEMBRE 2021 >> SCARICA IL TESTO PDF
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