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Con Decreto 29 dicembre 2022 (testo in calce) del Ministero della Giustizia è stato istituito l’Osservatorio permanente sull’efficienza delle misure e degli strumenti previsti dal titolo II e degli strumenti di regolazione della crisi d’impresa (art. 353 CCII).
Istituzione e composizione dell’Osservatorio permanente
In attuazione di quanto disposto dall’art. 353, c. 1, del CCII, è stato istituito, presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministero della giustizia, l’”Osservatorio permanente sull’efficienza delle misure e degli strumenti per la regolazione della crisi d’impresa previsti e disciplinati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, presieduto dal Capo di Gabinetto o da un suo delegato e composto da:
- due esperti scelti fra docenti universitari di chiara e acclarata competenza nella materia della crisi d’impresa designati dal Capo di Gabinetto;
- due magistrati in possesso di elevata competenza e specializzazione nella materia della crisi d’impresa, anch’essi designati dal Capo di Gabinetto;
- un membro individuato dal Ministero delle imprese e del made in Italy in possesso di chiara ed acclarata competenza nella materia della crisi d’impresa;
- un membro designato dalla Banca d’Italia;
- tre rappresentanti designati dagli ordini professionali, di cui uno designato dal CNF, uno designato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ed uno designato dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro;
- un membro designato dalla Confederazione generale dell’industria italiana;
- un membro designato da confartigianato-imprese;
- un membro designato dalla Confederazione generale dell’agricoltura italiana.
I componenti durano in carica 5 anni e possono essere confermati per un secondo quinquennio.
Funzioni dell’Osservatorio permanente
L’osservatorio permanente verifica l’efficienza delle misure e degli strumenti per la gestione della crisi d’impresa previsti e disciplinati dal CCII (d.lgs. n. 14/19) giudiziali e stragiudiziali, monitorandone:
- la durata,
- l’esito,
- il mantenimento dei livelli occupazionali nei casi di prosecuzione dell’attività.
Rispetto alle procedure di ristrutturazione, l’Osservatorio verifica l’esito della fase esecutiva e quindi monitora l’adempimento o meno agli obblighi assunti con il piano di ristrutturazione o l’apertura, nei confronti della stessa impresa, di altra procedura anche di tipo liquidatorio. Per lo svolgimento di tali funzioni, entro il 31 gennaio di ogni anno il presidente dell’Osservatorio riceve i dati relativi:
- alla composizione negoziata della crisi di impresa (di cui agli artt. 12 e seguenti CCII),
- alle segnalazioni ed ai piani di rateizzazione di cui agli artt. 25-novies e 25-undecies CCII,
- i quadri informativi relativi agli strumenti giudiziali di regolazione della crisi previsti dal medesimo Codice.
Tali dati e informazioni sono forniti, per quanto di rispettiva competenza:
- dal Tavolo tecnico istituito con la convenzione sottoscritta tra il Ministero e Unioncamere nel giugno 2022,
- dalla Direzione generale di statistica e analisi organizzativa,
- dalla Direzione generale per i servizi informativi automatizzati.
L’Osservatorio elabora i dati e redige, ogni due anni dalla data della sua costituzione, una relazione sull’efficienza delle misure e degli strumenti monitorati contenente eventuali proposte di modifica della normativa vigente.
Funzionamento dell’Osservatorio permanente
Per l’espletamento delle sue funzioni l’Osservatorio si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente assegnate all’Ufficio di Gabinetto del Ministero della giustizia. Ai componenti dell’Osservatorio non sono corrisposti:
- compensi,
- gettoni di presenza,
- rimborsi spese,
- altri emolumenti comunque denominati.
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