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La precarietà di un’opera edilizia si determina in base a due
specifici criteri: quello strutturale e quello funzionale. Il primo
impone che il manufatto non sia infisso stabilmente al
suolo
, mentre l’altro richiede che l’opera abbia
carattere solo temporaneo
.

Si tratta di due elementi che devono coesistere, in quanto
un’opera che risulta chiaramente destinata ad un impiego duraturo
non può essere considerata precaria, a prescindere dalla struttura
e dai materiali utilizzati per la realizzazione. 

Il concetto di precarietà peraltro non dev’essere confuso con
quello di stagionalità, per il quale l’impiego
stagionale dell’opera comporta un utilizzo annuale ricorrente, e
non esclude certo il potenziale carattere permanente del
manufatto.

Realizzazione veranda: non è opera precaria

Di coseguenza, una veranda utilizzata in via continuativa e
permanente, ad esempio, è a tutti gli effetti una
nuova costruzione
 che necessita del permesso di
costruire. A ribadirlo è il Consiglio di Stato con
la
sentenza
del 27 marzo 2024 n. 2917
, con cui ha respinto il
ricorso presentato contro il diniego di sanatoria relativa
a una veranda con copertura in legno e pareti laterali con
infissi in alluminio, stabilmente ancorata al suolo mediante
supporti metallici e viti, realizzata senza titoli, in adiacenza ad
un ristorante.

L’accertamento di conformità di cui all’art. 36
del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)
concede infatti di poter sanare gli abusi realizzati senza titolo o
in difformità dallo stesso solo se sia possibile attestare il
rispetto della doppia conformità
urbanistico-edilizia
, ovvero delle prescrizioni vigenti
sia al momento della realizzazione che al momento della richiesta
di sanatoria.

Nel caso in esame, la sanatoria non poteva essere
rilasciata perché l’opera non rispettava i criteri di
conformità attualmente vigenti per le nuove costruzioni, con
particolare riferimento ai limiti volumetrici e
alle distanze minime di edificazione dai confini e
dalla strada.

È emerso che la veranda era impiegata in maniera
continuativa, non essendoci alcuna prova del fatto che questa
veniva smontata e rimontata per l’utilizzo stagionale, come
sostenuto dal ricorrente. In realtà, come risulta anche dalla
documentazione in atti, l’opera di ingenti dimensioni e stabilmente
infissa al suolo è stata installata senza soluzione di
continuità fin dal 1997
.

Opere temporanee e stagionali: le condizioni
fondamentali

È chiaro quindi come la veranda oggetto della contestazione non
possa essere ritenuta un’opera a carattere precario, né stagionale;
bensì soddisfa tutte le caratteristiche di una nuova costruzione,
che ha determinato un’alterazione dello stato dei
luoghi
duratura e tutt’altro che
occasionale.

Affinché un’opera possa essere considerata precaria, infatti, è
necessario che risulti facilmente amovibile e destinata a
soddisfare esigenze solo temporanee. In particolare, la precarietà
consente un uso specifico ma temporalmente
limitato
del bene.

La stagionalità invece concede un utilizzo annualmente
ricorrente
dell’opera, ma impone che i manufatti siano
ogni volta smontati e riposti una volta concluso il periodo
stagionale.

Tali caratteristiche impongono la necessità di valutare ogni
opera a sé, a seconda della sua obiettiva ed intrinseca
destinazione naturale
, tenendo però sempre in
considerazione di base il principio consolidato secondo cui:

[…] rientrano nella nozione giuridica di costruzione, per
la quale occorre la concessione edilizia, tutti quei manufatti che,
anche se non necessariamente infissi nel suolo o pur semplicemente
aderenti a questo, alterino lo stato dei luoghi in modo stabile,
non irrilevante e non meramente occasionale.

La veranda in oggetto, pertanto, non può essere certo
qualificata come opera solo soggetta a concessione temporanea (con
regole autorizzatorie più miti) come previsto anche dal
Regolamento Edilizio Comunale secondo cui
sono assoggettabili a concessione
temporanea
 le opere:

  • effettivamente temporanee, stagionali e di facile
    asportabilità;
  • impiegate per esigenze temporanee di attività esistenti:
    condizione che dev’essere dimostrata mediante apposita
    relazione;
  • installate per un periodo non superiore a 18 mesi
    continuati
    o, in alternativa, ad un periodo temporale più
    lungo a patto che siano montati e smontati ad inizio e fine
    stagione.

In questo caso è stata installata una veranda di notevoli
dimensioni, di natura permanente, impiegata in via continuativa e
mai smontata nel corso di quasi 30 anni. L’opera
era soggetta quindi al permesso di costruire e non può neanche
essere oggetto di sanatoria perché non rispetta le caratteristiche
di conformità richieste.

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