In che modo incide la presentazione di una istanza di condono
edilizio o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della
sentenza di condanna su una richiesta di revoca o di sospensione
dell’ordine di demolizione delle opere abusive emesso ai sensi
dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia).
Revoca e sospensione ordine di demolizione: interviene la
Cassazione
L’argomento è stato oggetto di numerosi interventi della
giurisprudenza tra i quali l’ultimo della Corte di Cassazione che
con la sentenza 10
aprile 2024, n. 17736 ci consente di chiarire e ribadire alcuni
concetti.
In questa sentenza la Suprema Corte ha ricordato il principio
consolidato secondo cui in tema di reati edilizi, il giudice
dell’esecuzione investito della richiesta di revoca o di
sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive di cui
all’art. 31 del Testo Unico Edilizia in conseguenza della
presentazione di una istanza di condono o sanatoria successiva al
passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è tenuto a
esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del
procedimento amministrativo e, in particolare:
- il prevedibile risultato dell’istanza e la sussistenza di
eventuali cause ostative al suo accoglimento; - la durata necessaria per la definizione della procedura, che
può determinare la sospensione dell’esecuzione solo nel caso di un
suo rapido esaurimento.
Gli ermellini hanno, altresì, rammentato che l’ordine di
demolizione del manufatto abusivo, impartito con sentenza
irrevocabile, non può essere revocato o sospeso sulla base della
mera pendenza di un ricorso in sede giurisdizionale avverso il
rigetto della domanda di condono edilizio.
Più nel dettaglio, l’ordine di demolizione delle opere abusive
emesso con la sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo
qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi
concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall’autorità
amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in
insanabile contrasto con detto ordine di demolizione.
Condono edilizio e revoca della demolizione
Ai fini della revoca dell’ordine di demolizione di un immobile
oggetto di condono edilizio, il giudice dell’esecuzione deve
verificare la legittimità del sopravvenuto atto concessorio, sotto
il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione,
dovendo in particolare verificare la disciplina normativa
applicabile, la legittimazione di colui che abbia ottenuto il
titolo in sanatoria, la tempestività della domanda, il rispetto dei
requisiti strutturali e temporali per la sanabilità dell’opera e,
ove l’immobile edificato ricada in zona vincolata, il tipo di
vincolo esistente nonché la sussistenza dei requisiti volumetrici o
di destinazione assentibili.
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